Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7706 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10312/2016 R.G. proposto da:

EUROSECURITIES INVESTIMENTS LTD, – C.F. (OMISSIS), in persona del suo

amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

DINO GIOVANNI SELIS;

– ricorrente –

contro

INTRAMAR S.P.A., D.M.T., GESTIONE STRAORDINARIA CASINO’ DE

LA VALLEE IN LIQUIDAZIONE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA,

MOBILIARE ROMA S.A.R.L., MEDIAL PROJECTS SA, LEFCO LT;

– intimate –

avverso la sentenza n. 83/2016 del TRIBUNALE di AOSTA, depositata il

16/03/2016;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale PEPE Alessandro, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Eurosecurities Investments ltd ha proposto, con ricorso spedito per la notifica a far tempo dal 15.4.16, regolamento di competenza contro la sentenza – pubblicata il 16.3.16 col n. 83 con cui il Tribunale di Aosta ha dichiarato inammissibile la sua opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il g.e. di quel tribunale, distribuendo le somme di cui il terzo pignorato Monte dei Paschi di Siena (già Banca Antonveneta) si era dichiarato debitore dell’esecutata Casino de la Vallee gest. straord. in liq.ne, aveva negato la validità della cessione del credito dell’originaria creditrice D.M.T. ad essa Eurosecurities e quindi di un titolo di questa a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nulla ad essa riconoscendovi;

il tribunale ha ritenuto che, in tal modo, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 553 c.p.c. (resa il 4-7 agosto 2014 in proc. es. n. 34/2003) aveva deciso su questioni che integravano l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione e precisamente sul diritto del creditore di procedere all’esecuzione, sicchè quella andava impugnata non con l’opposizione agli atti esecutivi, ma con l’appello, richiamando sul punto Cass. n. 5529/11 e n. 6432/03;

la Eurosecurities Investments ltd ha configurato nella fattispecie un provvedimento declinatorio della competenza in favore del giudice dell’appello ed ha proposto regolamento necessario, contestando la ritenuta idoneità del provvedimento del giudice dell’esecuzione ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo del creditore, per il carattere meramente incidentale dell’accertamento ivi operato;

la ricorrente deduce di avere ad ogni buon conto dispiegato pure appello, sia pure senza dare conto dei relativi tempi e modi;

gli intimati non espletano attività difensiva in questa sede;

il Pubblico Ministero ha depositato la sua requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., con la quale ha rilevato la non equiparabilità ad una pronuncia di incompetenza di quella avente ad oggetto l’inammissibilità della domanda, prospettando quale unica conseguenza l’inammissibilità del proposto regolamento;

per l’adunanza del 23.2.17 la ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

benchè sia manifestamente fondata la premessa da cui parte il Pubblico Ministero, cioè la radicale impossibilità di configurare una questione di competenza in una pronuncia di inammissibilità di una domanda o di un mezzo di impugnazione di un atto processuale, quale – nella specie – un’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non può condividersi la conclusione cui quell’Ufficio perviene, di pronunciare cioè sic et simpliciter l’inammissibilità del regolamento, potendo questo convertirsi, essendone stati rispettati i termini e gli altri requisiti di forma (tra cui la redazione del ricorso con il ministero di avvocato cassazionista, tale requisito sussistendo per entrambi, l’avv. Antonio Rappazzo del Foro di Roma e l’avv. Dino Selis del Foro di Torino, secondo quanto si rileva dal sito Web del Consiglio Nazionale Forense), in ricorso ordinario;

all’esito della conversione, esso è perfino fondato, visto che l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. è ormai in modo costante qualificata dalla giurisprudenza di questa Corte impugnabile esclusivamente con il rimedio dell’art. 617 c.p.c. (per tutte, v. Cass. 20/11/2012, n. 20310; Cass. 03/06/2015, n. 11493; Cass. 25/02/2016, n. 3712): e tanto a maggior ragione quando, in sede di distribuzione, si è fatta applicazione del testo dell’art. 512 c.p.c. come novellato nel 2005/06 dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, (dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 9), conv. con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, successivamente modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, comma 1, conv. dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, applicabile anche ai procedimenti esecutivi pendenti al 1.3.2006, essendo quella novella esclusa per i soli subprocedimenti di vendita già fissati a quella data), poichè il giudice dell’esecuzione risolve ora esclusivamente in via sommaria proprio le controversie insorte in quel frangente con ordinanza, appunto ricorribile per cassazione (Cass. 29/01/2016, n. 1673; Cass. 20/07/2011, n. 15903);

e tanto è accaduto nella specie, visto che l’ordinanza del g.e., resa oggetto dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., affronta problematiche relative alla distribuzione della somma ricavata con l’efficacia esclusivamente e tipicamente endoprocessuale finalizzata all’accertamento del diritto della cessionaria – odierna ricorrente a partecipare alla distribuzione in forza della cessione, contestata in quanto dichiarata inefficace in separato giudizio;

pertanto, convertito il regolamento in ricorso ordinario, esso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo tribunale di Aosta, in persona di diverso giudicante, affinchè, ritenuta ammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. quale mezzo di impugnazione dell’ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. anche nella parte in cui ha escluso il diritto della odierna ricorrente a prendere parte alla distribuzione della somma ricavata, la esamini sotto ogni altro profilo di rito e, se del caso, nel merito, beninteso impregiudicato il relativo esito, pure provvedendo sulle spese del presente giudizio di legittimità;

per essere stato accolto il ricorso, va dato della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza; rinvia al tribunale di Aosta, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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