Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7706 del 02/04/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7706 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 28454-2010 proposto da:
CASABLANCA SRL 05791801003 in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Sig. MAURO CURTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44,
presso lo studio dell’avvocato SALUSTI MASSIMO, che
la rappresenta e difende giusta procura in calce;
– ricorrentecontro
SARAIS
FRANCO
SRSFNC61D17B689Y,
elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 – PAL A, presso
lo studio dell’avvocato DE MARTINO SIMONE, che lo
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Data pubblicazione: 02/04/2014
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUZZI
FLAVIO giusta delega a margine;
– controricorrente
nonchè contro
FREE TIME IN THE WORLD SRL IN LIQUIDAZIONE ;
avverso la sentenza n. 1671/2009 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/12/2009, R.G.N.
1584/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato MASSIMO SALUSTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
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– intimati –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Casablanca s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che
ha accolto solo parzialmente l’appello di Casablanca avverso la sentenza
di primo grado del Tribunale di Alessandria, che si era pronunciato su una
domanda di risoluzione del contratto di compravendita di una settimana
di vacanza in godimento turnario presso il complesso turistico Club El
Casablanca, nella quale questa aveva chiamato in causa in primo grado la
Free Time in the World s.r.l.
Il Sarais resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Free Time in the World s.r.l. non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-
La Corte di Appello, rilevato che il Sarais aveva stipulato due
contratti, l’uno con la Free Time in the World, l’altro con la Casablanca
quale mandataria (senza rappresentanza) della Free Time in the World;
che il secondo contratto era già stato risolto dal tribunale; ha ritenuto che
il primo contratto, in quanto intrinsecamente collegato al secondo,
doveva pure essere risolto.
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La ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di
motivazione, rileva che, secondo l’argomentare della Corte di Appello, il
primo contratto era sottoscritto solo dal Sarais ed avrebbe perciò dovuto
dichiararsene la nullità. Insiste perché il contratto stesso sia ritenuto
perfetto e sostitutivo di quello sottoscritto da Casablanca.
1.1.- Il mezzo è inammissibile. È fondato, infatti, su un contratto
non prodotto dal ricorrente di cui neppure si sa se sia stato prodotto in
atti e dove eventualmente sia rinvenibile.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente, sotto i profili della violazione
di legge e del vizio di motivazione, rimprovera alla Corte di Appello di non
aver esaminato la corrispondenza intercorsa tra il Sarais e la Free Time in
the World.
2.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi nella
prospettazione di un criterio di valutazione delle prove alternativo rispetto
a quello adottato dalla Corte di Appello.
3.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del
vizio di motivazione, la ricorrente si duole della mancata condanna alla
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Veliero sito in Spagna, proposta da Franco Sarais nei confronti di
manleva della Free Time in the World.
3.1.- Il mezzo è inammissibile. La ricorrente si duole infatti della
decisione in quanto la Corte di Appello ha ritenuto richiamate le
conclusioni svolte in primo grado, ignorando del tutto la motivazione della
Corte per il rigetto, in quanto «non è stato svolto sul punto né appello
incidentale né richiamo delle conclusioni svolte in primo grado».
4.- Con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del
abbia ritenuto dimostrato il basso livello qualitativo dell’hotel solo sulla
base delle valutazioni personali dei testi escussi, senza disporre CTU, in
violazione dell’art. 253 cod. proc. civ.
4.1.- Il mezzo è infondato. I testi – come si legge in sentenza hanno riferito dei fatti sia in ordine ai servizi comuni che alle stanze. La
Corte di Appello, come certamente era in suo potere, ha ritenuto che tali
fatti integrassero una «causa di risoluzione» del contratto.
5.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese nei confronti del Sarais, liquidate in C 4.200, di
cui C 4.000 per compenso, oltre accessori di legge.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese nei confronti del Sarais, liquidate in C 4.200, di cui C 4.000
per compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 4 febbraio 2014.
vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello