Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7705 del 02/04/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7705 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 27298-2010 proposto da:
REM SPA (già DI ZIO S.P.A.) 00917500688, in persona
del suo amministratore unico e legale rappresentante
pro tempore dott. PAOLO TRACANNA, considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
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dall’avvocato FANI’ DANTE con studio in PESCARA, VIA
EMILIA 7 giusta procura a margine;
– ricorrente contro
COMUNE PESCARA 00124600685, in persona del Sindaco
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Data pubblicazione: 02/04/2014
avv. LUIGI ARBORE MASCIA, elettivamente domiciliato
in ROMA, V. PORTA PINCIANA 6, presso lo studio
dell’avvocato COLLEVECCHIO MARCELLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CIPRIANI PATRIZIO giusta procura
in calce;
avverso la sentenza n. 278/2010 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 16/04/2010, R.G.N.
1129/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato PETRETTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’accoglimento p.q.r. del l ° motivo di ricorso,
assorbiti gli altri motivi;
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– controricorrente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La REM S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi
ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di
Appello di L’Aquila che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di
primo grado del Tribunale di Pescara che, decidendo su una opposizione a
decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Pescara nei confronti della Di
Zio S.p.A., ha condannato il Comune al pagamento della minor somma di
Il Comune di Pescara resiste con controricorso.
MOTIVI DELLLA DECISIONE
1.- Con il primo e secondo motivo la ricorrente, sotto i profili della
nullità della sentenza e del vizio di motivazione, deduce l’insanabile
contrasto tra dispositivo e motivazione, ove questa esordisce affermando
che «I motivi, che sorreggono il gravame, sono suscettibili di modificare
solo in parte nei sensi auspicati dalla società Di Zio i capi della sentenza
fatti oggetto di impugnazione», laddove il dispositivo è nel senso del
rigetto.
1.1.- I due motivi sono infondati. Premesso che l’appello verteva
unicamente sulle spese, lamentandosi l’appellante della disposta
compensazione, di talché è irrilevante ogni eventuale errore della Corte
di Appello sul merito della controversia, va rilevato che, a parte l’esordio,
la motivazione è congruente con il dispositivo, essendo univocamente
orientata nel senso del rigetto, in quanto «neppure era conforme a diritto
la richiesta della ridetta società [la Di Zio S.p.A.] concernente il
pagamento di un credito superiore a quello che in effetti le competeva e
che, in quanto tale, non avrebbe potuto azionare in via monitoria».
2.-
Con il terzo motivo, sotto il profilo dell’omessa pronuncia, la
ricorrente si duole del mancato esame di un motivo di appello relativo
alla misura della disposta compensazione.
2.1.- Il terzo motivo è inammissibile, in difetto di trascrizione delle
conclusioni assunte all’udienza del 18/11/08.
3.-
Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della società
ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 4.200, di cui C 4.000
per compenso, oltre accessori di legge.
PQM
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L. 342.528.609, rispetto a L. 368.806.366 portate dal decreto.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese, liquidate in C 4.200, di cui C 4.000 per compenso, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 4 febbraio 2014.