Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7704 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.24/03/2017), n. 7704
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 07862/2016 R.G. proposto da:
L.S.L., L.S.D., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato D’AMICO,
rappresentati e difesi dall’avvocato STELLA CASTELLANO;
– ricorrenti –
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO, Società Cooperativa,
C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE
102, presso lo studio dell’avvocato VITO NANNA, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIOVANNI MARANGELLI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 395/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 17/03/2015;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2017
dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
L.S.D. e L. ricorrono, senza specificare motivi, per la cassazione della sentenza n. 395 del 17.3.15 con cui la corte di appello di Bari ha, in accoglimento del solo gravame proposto dal secondo, accolto parzialmente l’opposizione da quelli dispiegata, nelle rispettive qualità di debitore principale e terzo proprietario esecutato ai sensi dell’art. 603 c.p.c., dichiarando la nullità del precetto notificato al secondo dei due dalla Banca di Credito Cooperativo di Conversano scarl, ma confermando la sentenza di primo grado, resa dal tribunale di Bari – s.d. di Rutigliano, quanto al rigetto dell’opposizione del primo in ordine alla entità del credito precettato;
l’intimata resiste con controricorso e dispiega ricorso incidentale (di violazione dell’art. 603 c.p.c.);
è stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
i ricorrenti depositano memoria ai sensi di tale ultima norma.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
il ricorso principale – a prescindere da ogni questione sull’interesse ad invocare una riforma della sentenza esclusivamente per conseguire una motivazione diversa, atteso l’esito comunque favorevole conseguito e la problematica configurabilità di una soccombenza – è manifestamente inammissibile, perchè non è articolato su motivi, tanto meno separati e specifici, ricondotti ad uno o più dei vizi codificati dall’art. 360 c.p.c., ma si articola su di una discorsiva esposizione di elementi di fatto processuali e di tesi di diritto appena accennate, oltretutto prive dell’indicazione chiara delle norme che si assumerebbero violate e involgenti vizi motivazionali, confusamente addotti nonostante la novella del 2012 li abbia espunti dall’ambito del controllo in sede di legittimità il che si risolve in una radicale inammissibilità del ricorso (per tutte: Cass. 18421/09; Cass. 5277/14); inoltre, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso è del tutto carente della trascrizione, almeno nella parte di rilievo e comunque con indicazione della sede processuale di produzione e di sottoposizione al giudice del merito, dei documenti cui si riferisce e di cui sembra pretendere una riconsiderazione diretta ad opera di questa Corte;
il ricorso incidentale è poi inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., perchè proposto oltre il termine lungo di impugnazione (sentenza gravata impugnata emessa il 17.3.15 e ricorso incidentale notificato il 21.4.16) – al quale, per la natura del giudizio, non si applica la sospensione feriale – ed il ricorso principale è qui dichiarato inammissibile;
il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale inefficace;
quanto alle spese, va fatta applicazione del principio affermato da Cass. 20/02/2014, n. 4074 (confermata già da Cass. ord. 04/11/2014, n. 23469), con condanna dei ricorrenti principali, tra loro in solido, alle spese sostenute dal ricorrente incidentale, a prescindere dalla fondatezza o meno dell’impugnazione di quest’ultimo: ed in base allo scaglione di valore dichiarato dai ricorrenti, non contestato del resto dalla controricorrente neppure all’atto di formulazione del ricorso incidentale;
va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa, ma solo da parte dei ricorrenti principali, essendo appunto stato dichiarato inefficace il ricorso incidentale.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 918,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017