Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7704 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. II, 18/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe (da remoto) – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27066/2019 proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURIZIO VEGLIO, e

LAURA BARBERIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della

seconda in ROMA, VIA TORINO 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2019 della CORTE d’APPELLO di TORINO

emessa il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.F. proponeva appello avverso l’ordinanza del 19.3.2018 con la quale il Tribunale di Torino aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Nel corso del procedimento giudiziale il richiedente aveva riferito di essere cittadino del Gambia; di essere fuggito dal proprio Paese per il timore di essere arrestato dalla polizia a causa delle riprese pornografiche che aveva fatto allo zio omosessuale e per le quali era stato già in carcere dall'(OMISSIS), quando era ancora minorenne; che era stato liberato grazie all’intercessione di un altro zio; che fuggiva riparandosi in altri Stati africani fino a raggiungere l’Italia nel (OMISSIS).

Con sentenza n. 221/2019, depositata in data 5.2.2019, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello, ritenendo che il richiedente non fosse credibile, in quanto il racconto mancava di qualsivoglia elemento oggettivo di riscontro. Pertanto, il riconoscimento dello status di rifugiato doveva essere respinto, anche sul rilievo che dall’anno 2016 era stato eletto il nuovo Presidente B.A., che aveva manifestato un orientamento nettamente differente rispetto al predecessore, con una notevole apertura democratica. Anche la protezione sussidiaria non poteva essere concessa: l’appellante aveva impugnato l’ordinanza in modo generico, limitandosi a riferire che, pur essendo cambiato il Presidente, la situazione del Paese non sarebbe stata stabile, permanendo per lui il rischio di essere arrestato. In assenza di elementi di rilievo, non sussisteva il rischio di subire in caso di rimpatrio una condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte o trattamenti inumani o degradanti, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); nè sussisteva nel Paese una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato ai sensi della lett. c) della citata norma, in quanto in Gambia, dopo 22 anni di regime dittatoriale, dal gennaio 2017 si era insediato il nuovo Presidente B.A., che fin dall’inizio aveva preso importanti iniziative per dare una svolta democratica al Paese. Infine, anche la domanda di protezione umanitaria non poteva essere accolta: la circostanza di aver lasciato il Gambia quando era ancora minorenne non assumeva rilievo in quanto il ricorrente era già maggiorenne quando era arrivato in Italia.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S.F. sulla base di un motivo. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1 bis; D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6; art. 16 Direttiva 2013/32/UE – falsa applicazione di norme di diritto – violazione dei criteri legali per la valutazione della credibilità del richiedente”. La Corte d’Appello di Torino respingeva la domanda di protezione internazionale in quanto i fatti narrati, per il ricorrente, sarebbero stati non veri. Peraltro, la Corte territoriale non svolgeva alcuna indagine in relazione al documento esibito dall’appellante (che si asseriva proveniente dalla Polizia del Gambia), limitandosi a negarne l’attendibilità “per essere stato oggetto di manipolazione tramite aggiunta della parola “Homosexual” a mano e con caratteri diversi rispetto a quelli di cui al resto del documento”. Il Giudice avrebbe dovuto compiere attività istruttoria officiosa senza poter lamentare una presunta insufficienza. Il Giudice, infine, ometteva di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale; ponendosi in evidenza che in Gambia gli omosessuali sono esposti al pericolo di subire pesanti condanne a pene detentive.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – La Corte di merito, dopo aver proceduto a nuova audizione del ricorrente, ha puntualmente esposto le ragioni della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni rese, in quanto generiche, incoerenti, non circostanziate, incongruenti e contraddittorie. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si tratta di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede (ex plurimis, Cass. n. 5114 del 2020; Cass. n. 21142 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018; Cass. n. 27503 del 2018; Cass. n. 16925 del 2018), poichè “l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità. Ed osta altresì al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 33858 del 2019).

V’è da aggiungere, peraltro, che dette valutazioni (come verificatosi nell’analogo precedente di cui a Cass. n. 20931 del 2020, cui si rimanda) non sono state nemmeno adeguatamente censurate secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. n. 17247 del 2006; Cass. n. 18587 del 2014), non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass., sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 8054 del 2014; Cass. n. 1241 del 2015; Cass. n. 19987 del 2017; Cass. n. 7472 del 2017; Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 6383 del 2020; Cass. n. 6485 del 2020; Cass. n. 6735 del 2020), ferma restando l’inammissibilità della denunzia di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass., sez. un., n. 33017 del 2018).

D’altro canto, nel decreto impugnato non è riscontrabile alcuna delle ipotesi cui si è ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione, quali la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). Peraltro, in ogni caso, le sezioni Unite hanno recentemente ribadito l’inammissibilità di un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. sez. un. 34476 del 2019).

1.3. – Con il secondo profilo di censura, (testualmente) si invoca in via subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria vigente ratione temporis, anche tenuto conto che, contrariamente a quanto osservato dal tribunale circa la mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’integrazione del ricorrente in Italia, questi vi lavorerebbe regolarmente con contratto a tempo determinato con la qualifica di magazziniere. Ma la censura riferita agli effetti della censura si profila altrettanto inammissibile perchè del tutto generica, avendo questa Corte più volte evidenziato che, ai fini della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 (astrattamente riconoscibile ratione temporis: Cass., sez. un., u. 29459 del 2019) occorre “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. n. 23778 del 2019; Cass. n. 1040 del 2020) (al riguardo le Sezioni Unite, pur ribadendo che “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”, hanno tuttavia precisato che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. sez. un., n. 29459 del 2020; Cass. n. 29460 del 2020; Cass. n., 29461 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018; Cass. n. 630 del 2020).

2. – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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