Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7704 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2372-2009 proposto da:

AUTOSTRASPORTI S.V. (OMISSIS), in persona del

titolare e legale rappresentante pro tempore Sig. S.

V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato RISTUCCIA RENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSELLO CARMELO CARLO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia (già

ACE INSURANCE S.A.-N.V.) (OMISSIS), in persona del Procuratore

Speciale Sig. P.P., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GELERA GIORGIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOLLAZZO GAETANO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2302/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO – 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 11/6/2008, depositata il 25/08/2008, R.G.N.

1588/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato MARIANNA RISTUCCIA (per delega dell’Avv. RENZO

RISTUCCIA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/8/2008 la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame interposto dal sig. S.V., titolare dell’omonima impresa individuale, nei confronti della pronunzia Trib.

Monza 4/3/2004 di parziale accoglimento della domanda di rivalsa proposta nei suoi confronti dalla Ace Insurance s.a., in relazione a quanto dalla medesima versato alla società Boffi s.p.a. all’esito del perimento della merce trasportata da suo autocarro in conseguenza di sinistro stradale in cui lo stesso era rimasto coinvolto.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo S., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Ace European Group Ltd (già Ace Insurance s.a.), che spiega altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1891, 1916 e 1918 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ motivo il ricorrente denunzia insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1916 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25 C.M.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6^ motivo il ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 7 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1194 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice li ha decisi, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti recati dal ricorso risultano formulati in termini difformi dal suindicato schema, non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, nonchè delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, palesandosi invero astratti e generici, sostanziandosi nella richiesta di affermazione di generici principi di diritto e a tale stregua privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività tali da consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e ci precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr.

Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso (es., all'”atto di citazione notificato in data 26-7-2002″, all'”assegno circolare” versato “banco iudicis”, alle “memorie ex art. 183 c.p.c., comma 5”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “polizza”, alle “conferme d’ordine”, ai “documenti di trasporto … allegati alla prod. Ace atto di citazione primo grado n. 2 e prod. Ace atto di citazione primo grado n. 5)”, all'”atto di quietanza”, alla “relazione del perito di controparte M.”).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ), e a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data ((OMISSIS)) di entrata in vigore del medesimo.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente, nella qualità, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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