Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7703 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29052-2008 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (già Previdente Assicurazioni S.P.A.)

(OMISSIS), in persona del proc. spec. Dott. C.I.,

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS), in persona del proc. spec. Dott.

C.I., INA ASSITALIA S.P.A. (già ASSITALIA – Le

Assicurazioni d’Italia S.P.A.) (OMISSIS), in persona del proc.

spec. Avv. F.M., VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IPPONIO 14, presso lo studio

dell’avvocato CIERI EDUARDO, che li rappresenta e difende giusta

delega a margine e in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO U.F., CA.PI. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

CA.PI. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE CAROLINA, rappresentato e difeso dall’avvocato LAGANI

GIUSEPPE VITTORIO giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS), in

persona del proc. spec. Dott. C.I., INA ASSITALIA S.P.A.

(OMISSIS), in persona del proc. speciale Avv. F.

M., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del

proc. spec. Dott. C.I., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA IPPONIO,14, presso lo studio dell’avvocato CIERI EDUARDO,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine e in calce al

ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

FALLIMENTO U.F.;

– intimato –

sul ricorso 3325-2009 proposto da:

AVIVA ITALIA S.P.A. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

Dott. B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

IPPONIO 14, presso lo studio dell’avvocato CIERI EDOARDO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CA.PI. (OMISSIS), FALLIMENTO U.F.;

– intimati –

nonchè da:

CA.PI. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE CAROLINA, rappresentato e difeso dall’avvocato LAGANI

GIUSEPPE VITTORIO giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

AVIVA ITALIA S.P.A. (OMISSIS), in persona del Diretto Generale

Dott. B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

IPPONIO N. 14, presso lo studio dell’avvocato CIERI EDUARDO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

FALLIMENTO U.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 774/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 22/01/2008, depositata il

21/02/2008 R.G.N. 7780/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato EDUARDO CIERI;

udito ‘Avvocato GIUSEPPE VITTORIO LAGANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso con la riunione e il rigetto del ricorso

principale, accolto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/2/2008 la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame interposto dal sig. Ca.Pi. nei confronti della pronunzia Trib. Roma 26/4/2002 di rigetto della domanda di pagamento di indennizzo assicurativo già proposta dall’originaria attrice sig. U.F. nei confronti delle compagnie assicuratrici società Assitalia s.p.a., La Fondiaria s.p.a., La Previdente s.p.a., Vittoria Assicurazioni s.p.a. e Norwich Union s.p.a. all’esito di rapina subita il (OMISSIS) nel proprio negozio di gioielleria in (OMISSIS), per l’effetto condannando le medesime al pagamento del rispettivo ammontare specificato in dispositivo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito le compagnie assicuratrici società Ina Assitalia s.p.a. ( già Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., Fondiaria-Sai s.p.a., Milano Assicurazioni s.p.a. (già La Previdente s.p.a.), Vittoria Assicurazioni s.p.a., nonchè separatamente la società Aviva Italia s.p.a. (incorporante della Commerciai Union s.p.a.) propongono ora ricorsi per cassazione, affidati a 6 motivi, illustrati da memoria.

Ad entrambi i ricorsi resiste con controricorso il Ca., che propone altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso le compagnie assicuratrici società Ina Assitalia s.p.a. ( già Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., Fondiaria-Sai s.p.a., Milano Assicurazioni s.p.a. (già La Previdente s.p.a.), Vittoria Assicurazioni s.p.a. e la società Aviva Italia s.p.a. (incorporante della Commerciai Union s.p.a.).

L’intimato Fallimento U.F. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. va disposta la riunione alla presente della causa sub R.G. n. 3325 del 2009.

Con il 1^ motivo di entrambi i riuniti ricorsi i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 116, 343 c.p.c., art. 654 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2, art. 2, lett. b) C.G.A., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2^ motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1363, 1366 e 1367 c.c., art. 652 e 554 c.p.p., artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3^ motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., artt. 1341, 1363, 1366 e 1367 c.c., artt. 652 e 554 c.p.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1. n. 5.

Con il 4^ motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 2697 c.c.; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5^ motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., artt. 1362, 1365, 1366, 1367, 1282, 1206, 1183 e 1184 c.c.; nonchè omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 6^ motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 1191 e 2952 c.c.; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice li ha decisi, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità. (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti recati dal ricorso risultano formulati in termini astratti e generici, privi di riferibilità alla fattispecie concreta in esame e tali da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata, di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360) e di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che i motivi risultano nella specie formulati altresì in violazione del principio di autosufficienza (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), atteso che risulta operato il richiamo ad atti, documenti e circostanze del giudizio di merito (es., la “comparsa di costituzione di primo grado”, il “procedimento penale a carico dei coniugi Fi. – U. di assoluzione ex art. 442 c.p.c., art. 530 c.p.c., comma 2 dai reati ex artt. 56, 110 e 640 c.p.”, l'”appello incidentale”, la “sentenza del Pretore” penale di assoluzione “ex art. 442 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2”, la “sentenza n. 6385/92 del G.I.P. di Taranto di assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2”, la “conclusionale d’appello”, la “seconda conclusionale”, la “clausola contrattuale (art. 2 C.G.A.)”, la “espletata prova testimoniale”, le “difese delle coassicuratrici”, “tutti gli atti”, la “clausola di delega de qua”) mediante il mero relativo richiamo, senza invero che risultino debitamente riprodotti nel ricorso, sicchè le doglianze si presentano formulate in termini apodittici, sostanziandosi in mere allegazioni.

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ), e a fortiori non consentita in presenza di formulazione nella specie come detto altresì carente di autosufficienza.

Non può infine sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307;

Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468 ), e non anche come nel caso sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Con unico motivo in entrambi i ricorsi in via incidentale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente detratto la franchigia contrattualmente prevista dall’importo di L. 563.000.000, ammontare del credito ceduto, anzichè dal massimale di polizza di L. 700.000.000.

Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v.

Cass., 8/1/2009, n. 161).

Orbene, dopo aver riportato nella sentenza le conclusioni dall’odierno ricorrente incidentale in quella sede formulate trascrivendole come segue (nella parte qui di interesse): “2) condannare l’Assitalia Assicurazioni S.p.a., La Fondiaria S.p.a., La Previdente S.p.a., Vittoria Assicurazioni S.p.a., Norwich Union Spa, ciascuna in proporzione alla quota di rischio assunta, al pagamento dell’indennizzo nella misura di Euro 290.765,23 pari a L. 563.000.000 (L: 700.000.000 meno 20% franchigia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ((OMISSIS)) al soddisfo”, nell’accogliere la domanda la corte di merito ha così motivato:

“Orbene, posto che il Ca., justa due distinti atti autenticati … figura cessionario del credito in premessa sino alla concorrenza di complessive L. 563.000.000, al netto della prevista franchigia del venti per cento gli compete dunque la minor somma di cui al dispositivo”, emerge evidente come più che contraddittoria la motivazione dell’impugnata sentenza risulti invero del tutto inidonea idonea a rivelare la ratio decidendi in ordine alla determinazione di prendere a base ai fini della detrazione della franchigia del 20% l’ammontare di L. 563.000.000 anzichè quello domandato (L. 700.000.000).

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce al presente il ricorso sub R.G. n. 3325 del 2009.

Accoglie i riuniti ricorsi proposti in via incidentale dal Ca., inammissibili quelli principali. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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