Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7703 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7703 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 23691-2010 proposto da:
ON SETTE DI FRANCESCA DECANDIA, in persona della sua
titolare sig.ra FRANCESCA DECANDIA, considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE FEO MAURIZIO ELIO giusta mandato a
2014

margine;
– ricorrente

291

contro

TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del suo
MASSIMO QUINTARELLI,

legale rappresentante Avv.

1

Data pubblicazione: 02/04/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE
102, presso A.I. AVVOCATI E ASSOCIATI IN ITALIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato BASSU GIUSEPPE
giusta procura speciale a margine;
– controricorrente

DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata
il 02/07/2009, R.G.N. 93/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 399/2009 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesca Decandia propone ricorso per cassazione, fondato su un
motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sezione
Distaccata di Sassari, che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza
di primo grado del Tribunale di Tempio Pausania che aveva accolto
l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Decandia nei confronti
della Telecom ma l’aveva condannata a pagare la somma di C 20.628,77.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente contesta che, come assume la Corte di Appello, i consumi
relativi alle due utenze sulle quali non era attivo il servizio Itapac
sarebbero stati pacifici, assumendo che non sussiste, nel nostro
ordinamento processuale, un principio di non contestazione.
1.1.- Il mezzo è inammissibile, in difetto di quesito diritto. La
sentenza risulta infatti depositata il 2/7/09 mentre la legge n. 69 del
2009, che ha abrogato l’art. 360-bis, è entrata in vigore il 4/7/09.
2.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 2.700, di cui C
2.500 per compenso, oltre accessori di legge.
PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in C 2.700, di cui C 2.500 per
compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 4 febbraio 2014.

La Telecom resiste con controricorso.

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