Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7702 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. II, 18/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe (da remoto) – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27288/2019 proposto da:

O.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO

PRATICO’, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

TORINO, VIA GROSCAVALLO 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 5004/2019 del TRIBUNALE di TORINO depositato il

1/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il ricorso in atti, è stato epigrafato il decreto con sulla

base di due motivi: a) “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e 14; art. 2 CEDU, oltre al vizio di motivazione per omessa motivazione/motivazione apparente ovvero inosservanza dell’obbligo imposto al Giudice dall’art. 132 c.p.c., n. 4 (esporre in fatto e diritto), nonchè omesso esame di fatti decisivi in ordine alla domanda di protezione sussidiaria”; b) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; artt. 2 e 10 Cost.; artt. 2 e 8 CEDU e difetto di motivazione per aver motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria nell’esame della domanda di protezione umanitaria e avendo omesso l’esame di elementi decisivi”.

Il ricorrente rappresentato dal sottoscritto Avv. Alessandro Praticò, munito di procura speciale in data 30/08/2019, in calce all’atto introduttivo, dichiara di rinunciare al ricorso in Cassazione avverso il decreto di rigetto del Tribunale impugnato.

Effettuate le notifiche di rito di cui agli atti, va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 c.p.c.. Nulla per le spese in difetto della attività difensiva dell’intimato, in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 370 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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