Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7701 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29374-2008 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO

38, presso lo studio dell’avvocato LUCREZIA RANIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GITTO GIUSEPPE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AUSL – AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI ENNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 463/2007 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 12.12.07, depositata il 10/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Claudio Ronchietto (per delega

avv. Giuseppe Gitto) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 10 gennaio 2008, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della decisione di primo grado, gli aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale AUSL n. (OMISSIS) di Enna e diretta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di disponibilità prevista dal D.P.R. n. 500 del 1996, art. 32 in aggiunta al trattamento economico già percepito, quale medico specialista ambulatoriale per i successivi incarichi temporanei a lui conferiti dall’azienda sanitaria appellante.

Il tenore letterale delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 500 del 1996, artt. 28 e 32 – aveva ritenuto, in sintesi, la Corte territoriale – esclude che allo specialista ambulatoriale incaricato, quale appunto lo S., competa l’indennità di disponibilità prevista dall’art. 32 citato; la disciplina dei compensi dovuti al predetto specialista è contenuta nel precedente art. 28, che individua distintamente un trattamento tabellare, adeguato all’anzianità maturata, un’indennità di rischio, un compenso professionale aggiuntivo, nonchè il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell’art. 35 del cit. Decreto, e non erano perciò dovuti allo specialista ambulatoriale incaricato ulteriori compensi, che non erano oggetto di specifica previsione. “Ove le parti collettive avessero voluto riservare allo specialista incaricato o supplente anche l’indennità di disponibilità – aveva aggiunto il giudice del gravame, esse avrebbero certamente richiamato tale tipologia di compenso, analogamente a quanto affermato per il compenso professionale aggiuntivo ed il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell’art. 35, utilizzando la medesima tecnica del richiamo”.

L’intimata non ha espletato attività difensiva in questa sede.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico complesso motivo, nel quale è articolato il ricorso, denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione al D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500, artt. 28 e 32; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500, artt. 10, 28 e 32 – Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996;

vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Addebita alla Corte territoriale di avere interpretato le disposizioni contrattuali indicate, contro il significato lessicale della parole usate, nel senso che l’indennità di disponibilità spetterebbe soltanto ai medici già titolari di incarico dal 1996.

Il ricorso è inammissibile.

Trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione introdotta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Qui, però, come si è già osservato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., l’unico motivo di ricorso non presenta con riferimento alle denunciate violazioni di legge il quesito di diritto, nè con riferimento al vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 quella indicazione riassuntiva e sintetica, che circoscrivendo puntualmente i limiti della censura, consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità della censura allorchè si lamentino vizi di motivazione.

Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella citata relazione, rispetto alle quali peraltro il ricorrente non ha mosso alcuna obiezione.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’Azienda Unita Sanitaria intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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