Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7701 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04926/2016 R.G. proposto da:

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

SANT’ERASMO 12, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA STASI,

rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO RIZZELLI e FERNANDO

BARBARA;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del suo

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 88,

presso lo studio dell’avvocato CAMILLO UNGARI TRASATTI, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

A.M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 916/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/11/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

F.C. ricorre, affidandosi ad un unitario complesso ed indifferenziato motivo, per la cassazione della sentenza n. 916 del 17.11.15, notificata il 4.12.15, con cui la corte di appello di Lecce ha rigettato il suo appello avverso l’accoglimento della domanda revocatoria dispiegata dalla Banca CARIGE spa – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in relazione ad una compravendita immobiliare intercorsa tra lei e A.M.R., pure accogliendo il gravame incidentale della Banca e condannando essa ricorrente altresì al pagamento di una somma corrispondente al credito azionato;

delle intimate la sola Banca espleta attività difensiva, in origine peraltro limitandosi a depositare procura notarile a difensore;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

entrambe le parti depositano memoria, ma la ricorrente non rispetta i termini previsti da tale ultima norma, essendo pervenuta in cancelleria solo il 21.2.17 quella da lei redatta, sicchè questa non deve neppure essere presa in considerazione;

Considerato che:

il ricorso – venuto meno con la sua abrogazione fin dal 4.7.09 il regime dei quesiti introdotto dall’art. 366 bis c.p.c. – è inammissibile, perchè non è articolato su motivi separati e specifici, come si rileva dalla lettura del suo tenore testuale, che, genericamente inquadrata la doglianza sotto la rubrica “violazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lett. a)”, discorsivamente affronta tre distinti profili, ritenendo di identificarli come: “A) prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene; B) rapporto di affinità tra debitore e terzo acquirente; C) consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio alle ragioni creditorie che l’atto di vendita avrebbe prodotto”; ma poi li tratta con un’inestricabile commistione di elementi di fatto e di diritto, senza enucleare specifiche censure, tra loro distinte, riconducibili con chiarezza al paradigma di uno dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c.;

sono così violati i principi in tema di necessaria specificità del motivo del ricorso per cassazione, perchè sarebbe imposta a questa Corte una non consentita opera di integrazione del medesimo, quando non perfino di enucleazione delle effettive doglianze (per tutte: Cass. 04/03/2005, n. 4741; Cass. 03/07/2008, n. 18202; Cass. 19/08/2009, n. 18421; Cass. 20/09/2013, n. 21611; Cass. 06/03/2014, n. 5277);

d’altra parte, del tutto correttamente la corte di merito ricostruisce gli elementi costitutivi della revocatoria anche solo sulla base di presunzioni (tra le più recenti: Cass. 17/08/2011, n. 17327; Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618) e non risultano, nè del resto essendo specificamente denunziati attesa la genericità delle contestazioni mosse, quei soli gravissimi vizi motivazionali oramai rilevanti alla stregua di Cass. Sez. U., nn. 8053 e 19881 del 2014, per l’intervenuta limitazione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione in punto di fatto;

pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente, soccombente, condannata alle spese del giudizio di legittimità in relazione all’attività concretamente svolta dalla controparte;

questa ha – in un primo momento – invero depositato la sola procura notarile e senza notificare alcun controricorso, ma tanto ha fatto prima della novella del rito di legittimità, in un tempo in cui tanto le avrebbe pur sempre consentito – alla stregua se non altro della giurisprudenza consolidata fino a quel momento (fin da Cass. 14/03/1968, n. 822) – di prendere almeno parte appunto alla discussione orale, ove la causa fosse stata trattata in pubblica udienza, od al suo difensore di essere sentito in camera di consiglio, ove la causa fosse stata trattata con il rito della camera di consiglio secondo la disciplina vigente al momento in cui la costituzione era avvenuta, in entrambi i casi depositando in cancelleria memoria scritta in tempo anteriore;

e però, con la novella sopravvenuta ed immediatamente applicabile anche al ricorso già pendente (o depositato, siccome per esso non era stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio), evenienza che certo non poteva essere prevista al momento in cui l’intimata ha scelto di non notificare controricorso ma di optare per la linea difensiva di depositare la sola procura notarile fidando sulla giurisprudenza che le avrebbe consentito l’estrinsecazione di quelle minime facoltà difensive, queste ultime sono state ulteriormente ridotte alla sola interlocuzione scritta della possibilità di depositare memoria ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c.;

in questo contesto è allora giocoforza riconoscere, al fine di non conculcare del tutto il diritto di difesa della parte e quanto meno nella presente fase transitoria, in cui essa viene a subire una repentina ed imprevista – benchè in sè, ovverosia a regime, perfettamente legittima (Cass. ord. 10/01/2017, n. 395; Cass. ord. 22/02/2017, n. 4541) – riduzione delle modalità di estrinsecazione di quello, quanto meno il diritto appunto ad interloquire, nelle forme ancora consentite e quindi egualmente per iscritto con la memoria anche in (e nonostante il) difetto di previa notifica di alcun controricorso;

poichè è legittima per il resistente tale attività, quale del resto unica possibilità per lui incolpevolmente residua di estrinsecazione del suo diritto di difesa, è indispensabile pure riconoscergli il diritto alla rivalsa, in caso – come accade nella fattispecie – di rilevata soccombenza della controparte, delle spese e dei compensi per il conferimento la procura – che ha necessariamente comportato lo studio della controversia – e per la redazione della difesa consistente appunto nella memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

non rileva quindi nella specie – e si lascia allora del tutto impregiudicata per il futuro – la questione se, entrata a regime la novella del rito di cassazione e cioè in relazione ai ricorsi notificati quando pure il controricorrente deve essere conscio dello sviluppo successivo nel pieno vigore della novella stessa con la soppressione della normalità della pubblica udienza, questa possa influire anche sulle modalità di estrinsecazione del contraddittorio fra le parti ed esigere che, per garantirlo, sia sempre e comunque indispensabile la notifica quanto meno del controricorso, visto che, in mancanza, la sola memoria, alla quale non può seguire alcuna replica, sbilancerebbe definitivamente e forse ingiustamente le opportunità di audizione in favore dell’intimato, nonostante egli resti pur sempre inadempiente all’onere di notifica del controricorso;

pertanto, nella specie vanno liquidate all’intimata CARIGE le spese per la procura e la redazione della memoria, in applicazione del seguente principio di diritto: quando il resistente non abbia, prima della novella del giudizio di legittimità di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, notificato controricorso, limitandosi a depositare procura notarile per potere espletare le ulteriori attività consentitegli, ma il ricorso sia stato avviato, dopo l’entrata in vigore della novella, alla definizione in camera di consiglio non partecipata secondo il novellato art. 380 bis c.p.c., il resistente stesso ha facoltà di depositare la memoria prevista dal secondo comma di tale norma ed ha diritto, in caso di soccombenza del ricorrente, alla rivalsa delle spese ed ai compensi per la procura e per la redazione di tale difesa;

infine, va pure dato atto della sussistenza dei presupposti per la applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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