Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7701 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7053/2016 proposto da:

D’Avant Garde Tricot s.r.l., cod. fisc. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Pontefici n. 3, presso lo studio dell’avvocato Marco

Giuliani, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Giorgio Borelli, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit s.p.a. (società derivante dalla fusione di UniCredit Banca

s.p.a., Unicredit Banca di Roma s.p.a., Banco di Sicilia s.p.a.,

Unicredit Private Banking s.p.a., Unicredit Corporate Banking s.p.a.

già Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., Unicredit Family Financing

Bank s.p.a., e Unicredit Banca Assurance Management &

Administration S.c.r.l.), cod. fisc. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Pomezia n. 11, presso lo studio dell’avvocato Raffaele

Grassia, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Formaro,

giusta procura speciale estesa in calce al controricorso con ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 274/2015 della Corte di appello di Bologna,

depositata il 11 febbraio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza emessa il 18 febbraio 2010, a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito speciale di cognizione previsto dal D.Lgs. n. 5 del 2003 (al tempo vigente), il Tribunale di Modena rigettò le domande proposte (con citazione notificata il 13 giugno 2007) dalla D’Avant Garde Tricot s.r.l. (di seguito indicata come “DGT”) nei confronti della Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., i cui rapporti, sostanziali e processuali, sono proseguiti, per effetto di fusione per incorporazione, dalla incorporante Unicredit s.p.a. (di seguito indicata come “Unicredit).

2. Con sentenza emessa il 11 febbraio 2015 la Corte di appello di Bologna dichiarò inammissibili gli appelli, riuniti, proposti da DGT per la riforma della sentenza di primo grado con atti a Unicredit notificati, rispettivamente, il 7 luglio 2010 e il 1 dicembre 2010; accertando di conseguenza la formazione del giudicato sulle pronunce contenute nella sentenza di primo grado.

2.1 La motivazione di tali decisioni è, in sintesi, nel senso che:

a) la procura speciale alla lite che accede all’atto di appello notificato il 7 luglio 2010 è nulla perchè sottoscritta, in nome e nell’interesse di DGT, da persona fisica ( T.S.) che aveva perduto il potere di rappresentanza sostanziale di tale persona giuridica prima della pubblicazione della sentenza di primo grado;

b) tale invalida procura speciale per il giudizio di appello non comporta implicita rinuncia della società ad avvalersi della procura speciale alla lite da lei conferita per il giudizio di primo grado, ma il contenuto della, valida, procura speciale alla lite, conferita dall’allora amministratore unico della società attrice, estesa in calce alla citazione introduttiva del processo di primo grado (specificamente descritto nella pag. 13 della sentenza di appello), non è idoneo a superare la presunzione sancita dall’art. 83 c.p.c., u.c., in quanto: con tale atto venne conferito ai difensori “ogni più ampia facoltà di legge, autorizzandoli a procedere alla chiamata in causa di terzi, a conciliare od a transigere la vertenza, a rispondere all’interrogatorio libero delle parti”; la mancanza di restrizioni all’esercizio dell’attività difensiva non è presupposto sufficiente a superare la presunzione in discorso in mancanza di altri elementi testuali evidenzianti l’ampliamento del contenuto tipico della delega conferita per il giudizio di primo grado;

c) in applicazione del principio di consumazione dell’impugnazione, l’appello da DGT notificato alla banca il 1 dicembre 2010 (avente contenuto sovrapponibile a quello dell’atto notificato il 7 luglio 2010), immune dal (sopra indicato) vizio caratterizzante il primo atto e dunque destinato a sostituirlo, è tardivo: perchè proposto dopo la scadenza del termine breve di impugnazione (art. 325 c.p.c.) che iniziò a decorrere dalla data di proposizione della prima, invalida, impugnazione, equivalente alla conoscenza legale della sentenza di primo grado da parte della società impugnante; è irrilevante, sul punto, che la prima impugnazione venne effettuata dalla società con atto caratterizzato da procura speciale conferita da chi non ne aveva la rappresentanza sostanziale (e dunque la rappresentanza nel processo), dal momento che la notificazione di tale atto presuppone necessariamente la conoscenza della sentenza di primo grado da parte della società;

d) è vero che all’udienza del 7 dicembre 2010 (svoltasi, prima di quella di comparizione indicata dall’appellante con la citazione notificata il 7 luglio 2010, per la discussione di istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata) venne dall’appellante depositata nuova procura speciale alla lite sottoscritta dall’amministratore unico di DGT ( T.N.) con cui venne espressamente ratificato l’operato della persona ( T.S.) che, invalidamente, conferì la procura relativa all’appello notificato il 7 luglio 2010, “facendo proprie tutte le difese contenute nel gravame riferibile al falsus procurator”, ma è altrettanto vero che: per costante giurisprudenza di legittimità, la regola di diritto sostanziale (artt. 1398 e 1399 c.c.) secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., comma 2 (la cui disposizione prevale su quella recata dall’art. 182 c.p.c., comma 2), il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale (come nel caso del ricorso per cassazione), restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica; l’atto di conferimento di valida procura speciale alla lite e di “ratifica” dell’operato del falsus procurator della società è dunque tardivo perchè, avvenuto dopo la costituzione dell’appellante, con conseguente inammissibilità (per superamento del termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c.);

d1) in ogni caso: nella causa trova applicazione l’art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla sua modificazione ad opera della L. n. 69 del 2009, in quanto il processo di primo grado venne instaurato prima del 4 luglio 2009, giorno di entrata in vigore di tale legge (L. n. 69 del 2009, art. 46, comma e art. 58, comma 1); alla luce dell’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata precettiva di tale disposizione del codice di rito, la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza della parte è ammessa “salvo che si sia avverata una decadenza”, nella specie costituita dalla scadenza del termine per proporre appello verificatasi prima del deposito, avvenuto il 7 dicembre 2010, della procura speciale rilasciata dall’amministratore unico dell’appellante.

3. Per la cassazione di tale sentenza DGT propone ricorso contenente sette motivi di censura.

4. Unicredit resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Premesse: i fatti incontroversi; l’ordine di trattazione delle questioni.

1. I fatti incontroversi, rilevanti ai fini della decisione in questa sede sollecitata (per come risultanti dai contenuti rispettivi della sentenza impugnata e degli scritti delle parti), sono i seguenti:

la sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 18 febbraio 2010 a definizione di processo promosso da DGT nei confronti di Unicredit non venne da tale banca notificata alla parte soccombente nel merito;

la procura speciale per il giudizio di appello che accede all’atto da DGT notificato alla banca il 7 luglio 2010 venne conferita, in nome e nell’interesse di tale persona giuridica, da persona fisica priva del potere di rappresentanza sostanziale (e, dunque, anche processuale: art. 75 c.p.c., comma 3) della società;

all’udienza svoltasi avanti la Corte di appello di Bologna il 7 dicembre 2010 (per la sola discussione dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado) venne dalla odierna ricorrente depositata nuova procura speciale alla lite conferita dall’amministratore unico del tempo, con cui questi espresse la volontà di ratificare l’operato di chi conferì la precedente procura senza essere dotato di potere di rappresentanza della società;

il secondo appello contro la medesima sentenza di primo grado venne da DGT notificato a Unicredit il 1 dicembre 2010;

il contenuto di tale atto, sottoscritto da difensori cui venne rilasciata procura speciale alla lite da parte di persona fisica titolare, al tempo, del potere rappresentativo della società conferente, è identico a quello dell’appello in precedenza notificato.

2. Le questioni di diritto coinvolte dai sette motivi di ricorso verranno trattate nel seguente ordine logico (identico a quello adottato dalla sentenza impugnata):

efficacia per il giudizio di appello della procura speciale alla lite da DGT conferita nel giudizio di primo grado (primo motivo);

tempestività del secondo appello di DGT (sesto e settimo motivo);

sanatoria del vizio caratterizzante la prima procura speciale alla lite per il giudizio di appello da parte della seconda procura speciale (secondo, terzo, quarto e quinto motivo).

II. Efficacia per il giudizio di appello della procura speciale alla lite da DGT conferita nel giudizio di primo grado (primo motivo).

3. Il primo motivo, contenente censura alla sentenza impugnata nella parte in cui esclude che la procura speciale alla lite da DGT conferita per il giudizio di primo grado fosse idonea a superare la presunzione sancita dall’art. 83 c.p.c., u.c. e, dunque, potesse estendere i suoi effetti alla proposizione del giudizio di appello sottoscritto dal difensore con tale atto nominato, è inammissibile, in quanto: si connota in termini di assoluta astrattezza; non contesta in alcun modo la specifica ragione della decisione sul punto caratterizzante la sentenza impugnata, fondata sull’interpretazione da questa data allo specifico contenuto della procura speciale estesa in calce alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado (pagg. 12 e 13 sentenza), da cui è desunta la inidoneità di tale atto a conferire al professionista destinatario dello stesso anche il potere di proporre impugnazione contro la sentenza di primo grado, con conseguente operare della presunzione prevista dalla sopra citata disposizione del codice di rito.

Del resto, la decisione sul punto della Corte di appello si conforma esplicitamente al principio affermato da Cass. 17 marzo 2010, n. 6469 (in riferimento a procura speciale alla lite avente contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello caratterizzante l’atto esaminato dalla sentenza impugnata), la cui motivazione è nella sentenza impugnata specificamente riprodotta.

III. Tempestività del secondo appello di DGT (sesto e settimo motivo).

4. Il sesto e il settimo motivo di censura sono rispettivamente intitolati:

“ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione in riferimento alla fattispecie di cui all’art. 327 c.p.c., ed all’art. 2475 bis c.p.c.”;

“ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Violazione e falsa applicazione di norma di diritto nella fattispecie art. 325 c.p.c., in riferimento all’art. 2475 bis c.c., nonchè in riferimento all’art. 327 c.p.c.”.

Con essi il ricorrente deduce, in buona sostanza, che: la sentenza impugnata afferma che la ratifica della procura speciale alla lite ha effetto ex nunc; orbene, l’autonomo appello proposto prima della ratifica “diviene valido, efficace e tempestivamente proposto, proprio perchè la sentenza non venne notificata, quindi il termine breve non iniziò a decorrere e la notifica ed iscrizione a ruolo è intervenuta entro il termine decadenziale di cui all’art. 327 c.p.c. e l’appello proposto con procura alle liti sottoscritta dal falsus procurator non può considerarsi riferito all’ente e pertanto non può avere alcun effetto giuridico nella sfera del medesimo”; vi è violazione dell’art. 325 c.p.c., non essendo il primo appello riferibile alla società, con la conseguenza che per accertare la tempestività del secondo appello occorre aver rifermento al termine di decadenza indicato dall’art. 327 c.p.c., nel caso di specie non decorso al momento della notificazione del secondo appello.

5. Tali censure, congiuntamente valutate in ragione della loro stretta connessione, sono infondate.

Il principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata (che ha dichiarato l’inammissibilità del secondo appello sul rilievo che lo stesso venne proposto dopo lo spirare del termine breve di impugnazione iniziato a decorrere dal giorno della notificazione del primo appello) è stato confermato, dopo specifico esame delle critiche allo stesso mosse dalla dottrina, da Cass., S.U., 13 giugno 2016, n. 120841, secondo cui “la notifica di un primo atto di appello (o ricorso per cassazione) avvia una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione della lite e dimostra conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Ne consegue che qualora questi, prima che sia giunta declaratoria di inammissibilità od improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest’ultima deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione” (dello stesso principio è stata fatta applicazione da Cass. S.U., 27 aprile 2018, n. 10266, secondo cui “nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente”: il caso concreto riguardava un primo ricorso inammissibile perchè sorretto da procura speciale alla lite invalida per contrasto con l’art. 365 c.p.c. e un secondo ricorso proposto dopo la scadenza del termine breve di impugnazione).

A tale principio, affatto consolidato, non può che prestarsi ossequio, non avendo il ricorrente fornito argomenti di consistenza tale da sollecitare una ulteriore rimessione della questione alle sezioni unite della Corte (in applicazione dell’art. 374 c.p.c., comma 3).

Inoltre, la successiva ratifica dell’appello proposto dal falsus procurator rafforza l’affermazione relativa alla decorrenza del termine breve per la proposizione del secondo appello proprio per gli effetti sostanziali, di conoscenza della sentenza di primo grado, che l’atto di ratifica ha nei confronti della società.

IV. Sanatoria del vizio caratterizzante la prima procura speciale alla lite per il giudizio di appello da parte della seconda procura speciale (secondo, terzo, quarto e quinto motivo).

6. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello sono rispettivamente intitolati:

“ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norma di diritto, nella fattispecie art. 75 c.p.c., comma 3, anche in riferimento all’art. 182 c.c., comma 2, ed anche in riferimento al principio (iura novit curia) di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, ed in riferimento all’art. 2475-bis c.c.”;

“ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione di norma di legge, nella fattispecie art. 125 c.p.c., anche in riferimento all’art. 2475-bis c.c., principio della così detta “immedesimazione organica””;

“ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norma di diritto, nella fattispecie art. 2203 c.c., in riferimento all’art. 2204 c.c., comma 2, ed in riferimento all’art. 2206 c.c., comma 2, nonchè in riferimento agli artt. 77 ed 83 c.p.c., ed in riferimento all’art. 100 c.p.c.”;

“ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norma di diritto, nella fattispecie art. 2028 c.c., in riferimento all’art. 2032 c.c., art. 2203 c.c. e art. 2204 c.c., comma 2, ed in riferimento all’art. 2206 c.c., comma 2, nonchè in riferimento agli artt. 77 ed 83 c.p.c., ed in riferimento all’art. 100 c.p.c.”.

Gli argomenti sviluppati in tali motivi, unitariamente valutati in ragione della loro stretta connessione, possono essere così sintetizzati: l’operato di chi, senza avere il potere di rappresentanza sostanziale della ricorrente, conferì la procura speciale alla lite caratterizzante il primo appello (inefficace verso la persona giuridica falsamente rappresentata), venne ratificato entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado; tale ratifica ha efficacia retroattiva; l’art. 182 c.p.c., comma 2 (nel testo anteriore alla sua modificazione ad opera della L. n. 69 del 2009, ancora applicabile nel caso concreto) deve infatti interpretarsi nel senso precisato da Cass. S.U., 19 aprile 2010, n. 9217 (non tenuta presente dalla sentenza impugnata), secondo cui “il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali”; inoltre, il limite di sanatoria della validità di atto sancito dall’art. 125 c.p.c., non si applica al caso in cui la procura speciale alla lite sia conferita da persona priva del potere di rappresentanza sostanziale di società, potendo in tale ipotesi intervenire, in ogni stato e grado del processo, ratifica, con effetto retroattivo, dell’operato del falso rappresentante da parte di chi abbia, per statuto e per atto di preposizione, il potere di rappresentanza sostanziale in discorso.

7. Le norme di diritto sostanziale rilevanti nel caso di specie sono contenute: nell’art. 2475-bis c.c., disciplinante il potere di rappresentanza sostanziale delle società a responsabilità limitata da parte degli amministratori cui tale potere sia conferito (da atto di preposizione organica previsto dallo statuto o mediante atto di delega del consiglio di amministrazione, del pari previsto dallo statuto); negli artt. 1398 e 1399 c.c., disciplinante la ratifica di atti unilaterali e contratti posti in essere da chi è privo del potere di rappresentanza di altro soggetto.

Le disposizioni di legge processuale rilevanti nel processo sono invece contenute:

nell’art. 75 c.p.c., comma 3 (regolante la capacità processuale delle persone giuridiche), secondo cui, per quanto qui interessa, una società di capitali sta in giudizio per mezzo di chi la rappresenta per statuto;

nell’art. 125 c.p.c., comma 2, secondo cui la procura al difensore dell’attore (nel caso concreto dell’appellante) può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto proveniente da tale parte, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata;

nell’art. 186 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla sua sostituzione ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 (in quanto il processo di primo grado venne instaurato prima del 4 luglio 2009, giorno di entrata in vigore di tale legge: della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 e art. 58, comma 1), secondo cui, per quanto qui interessa, è facoltà del giudice che rileva un vizio di rappresentanza assegnare alla parte un termine per la costituzione della persona alla quale spetta il potere di rappresentanza, sivo che si sia avverata una decadenza.

Quando, come nel caso concreto, la persona giuridica (DGT) è stata presente nel processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla (nel caso di specie, la persona di T.S.), il vizio che ne consegue attiene alla capacità processuale della persona medesima (art. 75 c.p.c., comma 3), concernendo esso la titolarità del potere di proporre la domanda (giurisprudenza di legittimità costante; in questo senso, cfr., comunque, per tutte: Cass. 6 luglio 2007, n. 15304; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21811).

Tale presenza della persona giuridica nel processo presuppone atto sottoscritto da difensore munito di procura alla lite a lui conferita da chi della prima ha la rappresentanza (art. 82 c.p.c., comma 2, art. 83 c.p.c., art. 125 c.p.c., comma 1).

La procura alla lite rilasciata al difensore che l’atto processuale sottoscrive da chi non ha la rappresentanza sostanziale della persona giuridica (e, dunque, la rappresentanza di questa nel processo) non può dirsi mancante (con conseguente non sussistenza del fatto descritto dall’art. 125 c.p.c., comma 2) ma solo inefficace quanto alla legittimazione processuale della parte.

Ciò ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare ripetutamente il principio secondo cui: “il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator””; “tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli artt. 83 e 125 c.p.c.” (in questo senso, oltre alle sentenze da ultimo sopra citate, cfr., tra le altre: Cass. 15 novembre 2016, n. 23274; Cass. 18 marzo 2015, n. 5343; Cass. 15 settembre 2008, n. 23670; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270; Cass. 21 novembre 2000, n. 15031; Cass. 14 gennaio 1998 n. 272; Cass. 18 maggio 1996 n. 4605; Cass. 25 gennaio 1995 n. 882).

In sede di composizione di contrasto di giurisprudenza, peraltro, Cass. S.U. 19 aprile 2010, n. 9217 ha affermato il principio secondo cui “l’art. 182 c.p.c., comma 2 (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” (Cass. S.U., 4 marzo 2016, n. 4284 ha dato seguito all’arresto del 2010, precisando che se il vizio ex art. 182 c.p.c., viene eccepito per la prima volta in sede di legittimità, non vi è luogo ad “assegnazione di termine” da parte del giudice per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza, ma “sorge immediatamente per il rappresentato l’onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo”).

La giurisprudenza maggioritaria formatasi in tema di procura speciale conferita, nel nome e nell’interesse di società, da soggetto privo dei poteri di rappresentanza sostanziale dell’ente, ha ribadito detto principio (nello stesso senso, in generale, cfr.: Cass. 8 novembre 2019, n. 28824; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27481; Cass. 14 novembre 2017, n. 26948; Cass. 20 giugno 2017, n. 15156) affermando che la ratifica e la conseguente sanatoria, con effetto ex tunc, del vizio in discorso in applicazione della stessa disposizione del codice di rito (nel testo anteriore alla novella del 2009) sono ammissibili, sia su iniziativa di parte che a seguito della doverosa sollecitazione giudiziale, anche quanto a vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c. (in questo senso, cfr.: Cass. 18 marzo 2015, n. 5343, cit.; Cass. 4 novembre 2015, n. 22559).

La doppia motivazione caratterizzante la sentenza impugnata sul punto si pone dunque in contrasto con tali principi, essendo la sanatoria (mediante ratifica operata, in nome e nell’interesse di DGT, da T.N., all’epoca amministratore unico della stessa società), con effetto ex tunc, della inefficacia della sopra richiamata procura alla lite (conferita con l’appello notificato il 7 luglio 2010 da T.S., da tempo cessato dall’incarico di amministratore unico di DGT), intervenuta – come detto – in data anteriore all’udienza di comparizione dall’odierna ricorrente con il primo atto di appello.

La sentenza impugnata è dunque da cassare nella parte in cui dichiarò inammissibile, per i motivi in questa sede censurati, l’appello da DGT notificato a Unicredit il 7 luglio 2010.

V. Il ricorso incidentale condizionato.

8. Il ricorso incidentale condizionato proposto da Unicredit (pagg. 25-27 del controricorso) è inammissibile in quanto avente per oggetto questioni, di rito e di merito, che la Corte di appello di Bologna non esaminò, essendosi limitata ad affermare l’inammissibilità dei due appelli: l’esame delle questioni medesime non può dunque essere chiesto per la prima volta in questa sede di legittimità, dovendo sulle stesse necessariamente pronunciarsi il giudice di rinvio per effetto della cassazione della declaratoria di inammissibilità del primo appello della ricorrente.

VI. Conclusioni.

9. In definitiva, la sentenza impugnata: è confermata nella parte in cui dichiarò inammissibile l’appello proposto da DGT con citazione notificata a Unicredit il 7 dicembre 2010; è cassata nella parte in cui dichiarò inammissibile l’appello proposto da detta società con atto notificato alla banca il 7 luglio 2010, con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi su domande ed eccezioni (diverse da quella di inammissibilità di tale appello nonchè di quello notificato il 1 dicembre 2010) dalle parti rispettivamente formulate nei fogli allegati al verbale di udienza svoltasi avanti la Corre di appello di Bologna il 18 marzo 2014 (riprodotte nelle pagg. 2-7 della sentenza parzialmente cassata).

Al giudice di rinvio è demandata la decisione sulla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte: dichiara inammissibile il primo motivo; rigetta il sesto e il settimo motivo; accoglie gli altri motivi e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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