Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7701 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 06/04/2020), n.7701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18161/2018 proposto da:

SECURPOL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato AMBROGIO MORICONI;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBA 12/A,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ALESSANDRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOREDANA DI SOLCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1375/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2018 R.G.N. 4396/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO RAIMONDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato AMBROGIO MORICONI;

udito l’Avvocato LOREDANA DI FOLCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Adito da F.M., il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi della L. n. 92 del 2012, per contestare il licenziamento intimatogli dalla sua datrice di lavoro SECURPOL s.r.l. con lettera del 21.10.2015, con sentenza pubblicata il 16.11.2017, accoglieva parzialmente l’opposizione del lavoratore nei confronti dell’ordinanza pronunciata nella fase sommaria, dichiarando inefficace il licenziamento, con condanna della società al pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, e dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con compensazione delle spese processuali.

2. Avverso la citata sentenza del giudice di prime cure la SECURPOL proponeva reclamo dinanzi alla Corte di appello di Roma chiedendone la riforma limitatamente alla misura dell’indennità riconosciuta al lavoratore, a suo giudizio liquidata in misura eccessiva anche tenuto conto dell’entità dell’indennità liquidata dallo stesso Tribunale ad altri lavoratori, colleghi del F.. Il lavoratore si costituiva per resistere all’impugnazione.

3. Con sentenza pubblicata l’11.4.2018 la Corte di appello di Roma rigettava il reclamo condannando la società reclamante alla rifusione delle spese del grado.

4. La Corte distrettuale osservava che il giudice di prime cure, nel liquidare l’indennità litigiosa, aveva tenuto conto dell’anzianità di servizio del lavoratore (dieci anni), delle dimensioni dell’azienda oltre che delle condizioni personali delle parti, in particolare la condizione di separato con un figlio del lavoratore. Non si poteva quindi ritenere fondato il rilievo della società reclamante relativo all’ammontare dell’indennità liquidata ad altri dipendenti con la stessa o maggiore anzianità, giacchè le valutazioni del giudice di prime cure avevano riguardato più aspetti tra loro non assimilabili. Si doveva perciò considerare che lo stesso giudice avesse correttamente esercitato il potere discrezionale riservatogli dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

5. Avverso la sentenza della Corte distrettuale la società SECURPOL propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo. F.M. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza, la cui motivazione sarebbe apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5″, sotto un primo profilo perchè essa si appiattirebbe su quella del giudice di prime cure, senza indicare le tesi in quest’ultima sostenute, le ragioni di condivisione, mentre sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata non sarebbe logicamente motivata con riferimento alle ragioni indicate, che differenzierebbero la posizione del F. da quella dei suoi colleghi, avendo quelli tra loro interessati da quattro pronunciamenti giudiziali del Tribunale di Frosinone, depositati nel giudizio di appello, maggiore anzianità di servizio ed “alcuni, a differenza del F., hanno carichi familiari”.

3. Nessuno dei due profili sui quali si articola la doglianza può trovare accoglimento. In quanto venga effettivamente dedotto un vizio di “omesso esame” ai sensi del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la doglianza è inammissibile, come osserva il lavoratore controricorrente, giacchè, senza contare che siamo in presenza di una “doppia conforme”, perchè la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, onde ricorre l’ipotesi di cui dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, nessun fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso viene invocato.

4. In quanto, al di là della presentazione formale del motivo, si debba intendere quest’ultimo come denuncia di nullità della sentenza (quindi come error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in specie con riguardo al primo profilo della doglianza, secondo il quale la motivazione del giudice di appello si appiattirebbe su quella della sentenza di prime cure, esso non individua un vizio di radicale mancanza di motivazione, o di motivazione apparente o perplessa, nel senso della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014.

5. Al riguardo deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, citato, il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. S.U. n. 8053 del 2014 citata). Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione. In questo caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c..

6. In effetti, il giudice di appello dà conto dei motivi di reclamo formulati dalla società oggi ricorrente, e dimostra di averli criticamente vagliati, fornendo ad essi risposta e spiegando perchè, pur a fronte delle critiche della società reclamante, la sentenza di primo grado meritasse di essere confermata (v. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), come emerge dalla sintesi delle ragioni del decidere della decisione di appello più sopra riportata.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è quindi complessivamente da rigettare.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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