Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7701 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 05/04/2011), n.7701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22818-2006 proposto da:

P.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato RICCARDI VINCENZO con studio 80142 in NAPOLI, Corso A.

Lucci 137, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già Ferrovie dello Stato Società di

Trasporti e Servizi per Azioni), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1355/2005 del TRIBUNALE di BENEVENTO, emessa

il 15/06/2005, depositata il 30/06/2005; R.G.N. 2043/2004.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

dott.ssa Antonietta Carestia, che ha chiesto il rigetto del ricorso

per manifesta infondatezza.

Fatto

Con sentenza 19.5.2005 il Tribunale di Benevento accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi promossa da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avverso l’ordinanza di assegnazione a favore del creditore P.C., in considerazione della circostanza che presso l’Agenzia della BNL di Benevento, terzo pignorato, non vi fosse in carico il rapporto da dichiarare, deducendone quindi l’incompetenza per territorio del Tribunale di Benevento.

P.C. ha proposto ricorso per cassazione della predetta sentenza con un unico motivo.

L’intimata Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso, nonchè memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Con l’unico motivo il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversa, assume che il Tribunale ha accolto l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione, benchè dovesse ritenersi tardiva in quanto proposta in data 4.6.2004, mentre l’atto opposto era stato compiuto in datata 27.5.2004.

Si osserva che, secondo l’insegnamento giurisprudenziale della S.C. in tema di opposizione agli atti esecutivi, vale il principio che il momento del compimento dell’atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti in virtù della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, conv. con modif., nella L. n. 80 del 2005, e succ. modificazioni ed integrazioni) di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell’opposizione, coincide con il momento in cui l’esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (Cass. 2005, n. 15222; Cass., 2007, n. 17880).

In applicazione di detto principio, la censura articolata dal ricorrente è pertanto manifestamente infondata, in quanto l’ordinanza di assegnazione è stata pronunciata dal Tribunale di Benevento con provvedimento assunto in Camera di Consiglio e comunicato alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 3.6.2004. Da tale data deve farsi decorrere il termine per proporre opposizione, non già dal deposito dell’atto, con la conseguente tempestività dell’opposizione in quanto proposta in data 4.6.2004.

Il ricorso è infondato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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