Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7700 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17689/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba

Tortolini n. 30, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ferrara,

che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Caserta;

– intimato –

avverso la sentenza n. 382/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, A.A., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Napoli impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva sostenuto di essere stato costretto a fuggire perchè ingiustamente ricercato dalla polizia del suo paese in seguito agli scontri per la successione al “trono” di Abavo.

Con ordinanza del 18/10/2017 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria e in particolare escludendo la credibilità del suo racconto, in considerazione dell’incompatibilità della asserita condizione soggettiva di ricercato del richiedente con il lavoro da lui prestato presso l’Ambasciata nigeriana in Niger per tre anni dal 2012 al 2015.

2. L’appello proposto da A.A. è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Napoli, a spese compensate, con sentenza del 25/1/2019, per la carenza di specificità dei motivi dedotti a suo sostegno ex art. 342 c.p.c..

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso A.A., con atto notificato il 4/6/2019, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 29/10/2019 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 342 e 344 c.p.c..

1.1. Il ricorrente afferma che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, con l’atto di appello aveva censurato, chiaramente e sinteticamente, la decisione di primo grado quanto alla valutazione di non credibilità del racconto, espressa dal Tribunale sulla base di una mera intuizione, legata al lavoro svolto presso l’ambasciata in Niger, mentre erano stati prodotti documenti che confermavano sia gli scontri per la successione al trono di Abavo, sia il coinvolgimento del richiedente asilo con l’emissione di un mandato di arresto nei suoi confronti.

1.2. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello, che ha ritenuto non sorretto da motivi specifici. come richiesto dall’art. 342 c.p.c., n. 1.

Secondo la Corte napoletana l’appello proposto era generico e aspecifico e non criticava “in alcun modo le argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua sentenza”; in particolare l’appellante non avrebbe indicato affatto quali sarebbero stati i motivi per cui doveva essere creduto e si sarebbe limitato a ribadire che era ricercato dalla polizia in Nigeria.

1.3. Il motivo è fondato e va accolto.

Il ricorrente trascrive sia il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, articolata dal Tribunale a sostegno del giudizio di non credibilità del suo racconto, sia, alle pagine da 21 a 23 del ricorso, il testo del suo motivo di appello, così ottemperando all’onere di autosufficienza del ricorso.

Infatti il ricorrente che in sede di legittimità impugna la decisione del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile un motivo di gravame da lui proposto per difetto di specificità deve necessariamente trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di Cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello.

Infatti la Corte di Cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purchè la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (Sez. L, n. 20924 del 05/08/2019, Rv. 654799 – 01; nella specie, è stato ritenuto che la censura di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di impugnazione avrebbe potuto essere esaminata solo se nel ricorso per cassazione fossero stati riportati, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello).

E ciò ben si spiega perchè, quando la parte censura la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talchè in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. 5, n. 27368 del 01/12/2020, Rv. 659696-01).

1.4. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U., n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991-01).

1.5. Nella fattispecie il Tribunale aveva ritenuto poco plausibile il racconto del richiedente perchè costui, pur ricercato dalla polizia per gli scontri per la successione nel trono di Abavo, aveva lavorato presso l’Ambasciata nigeriana nel Niger per tre anni ed era espatriato a molti anni di distanza dai fatti raccontati.

Con il motivo di appello il ricorrente, allora appellante, aveva aggredito il capo della decisione e anche, sia pur concisamente, la motivazione così esposta, sottolineando la prova documentale (articoli di giornale) fornita circa l’effettività degli scontri e il suo coinvolgimento personale, invocando i principi che governano la valutazione di credibilità dei richiedenti asilo e affrontando altresì il problema della sua permanenza in Niger presso l’Ambasciata nigeriana per tre anni senza essere scoperto.

A tal fine aveva sostenuto che questa circostanza non era affatto strana, tenuto conto della grande estensione della Nigeria e della natura federale dello Stato, che attribuisce a ciascun Stato federato ampi poteri decisionali che escludono la necessità di interscambi.

In altri termini, e con specifico riferimento al nucleo centrale di motivazione del provvedimento di primo grado posto a sostegno della valutazione di non credibilità, peraltro contestata anche con riferimento all’ampia documentazione prodotta, il ricorrente aveva sostenuto che era ben possibile in Nigeria, per la natura federale dello Stato, che si potesse lavorare per una ambasciata all’estero se si era ricercati solo in uno degli Stati federati.

1.6. Nel ritenere inammissibile il motivo la Corte di appello ha confuso il piano dell’ammissibilità con quello del merito.

Parafrasando l’incedere del dictum del massimo consesso nomofilattico l’impugnazione conteneva:

a) una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (rigetto della richiesta di protezione internazionale e giudizio di non credibilità del racconto del richiedente asilo);

b) la prospettazione delle relative doglianze;

c) una parte volitiva (richiesta di riforma della sentenza e concessione della protezione);

d) una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.

Beninteso: quest’ultimo requisito argomentativo va necessariamente verificato in senso astratto e potenziale, onde non incorrere nella confusione fra ammissibilità e merito.

In altri termini, l’argomentazione critica per essere ammissibile deve essere solo potenzialmente idonea, se accertata fondata, a confutare la ragione addotta dal giudice di primo grado.

Non occorre infine l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado; il giudizio di appello ha pur sempre natura di merito e di revisio prioris instantiae e conserva la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Spettava quindi alla Corte di Napoli valutare, nel merito, se era plausibile la permanenza di un ricercato in uno Stato federato presso una ambasciata nigeriana all’estero e la rivalutazione dell’efficacia probatoria dei documenti prodotti.

1.7. Poichè la Corte di appello non si è attenuta a questi principi la sentenza impugnata deve essere cassata.

2. Restano assorbiti gli ulteriori motivi

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4.

Con il motivo il ricorrente ha censurato l’errore di diritto commesso dalla Corte nel non ritenere rilevante la documentazione prodotta e in particolare gli articoli dei quotidiani (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi recanti l’indicazione del nome del ricorrente, del quotidiano (OMISSIS), relativo alla crisi di Abavo, e il certificato 7/11/2018 dell’ambasciata nigeriana in Roma, in tal modo vanificando lo sforzo collaborativo del ricorrente.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; artt. 10,32, e 117 Cost..

Il ricorrente ha lamentato che non sia stato tenuto conto del certificato del prof. C. della AO di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano, allegato alla comparsa conclusionale che dimostrava l’affezione del ricorrente da epatite B, rilevante ai fini della tutela del diritto alla salute, che documentava una patologia non adeguatamente suscettibile di cura in Nigeria.

3. In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con il rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA