Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7700 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 05/04/2011), n.7700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21832-2006 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato

BARLETTELLI PATRIZIA, rappresentato e difeso dagli avvocati DE MEO

SERGIO, COLUCCELLI GIUSEPPE giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

GECAR SRL;

– intimato-

avverso la sentenza n. 559/2005 del GIUDICE DI PACE di FOGGIA, emessa

il 17/05/2005, depositata il 19/05/2005; R.G.N. 1355/2000;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

Lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale

dott.ssa Antonietta Carestia che ha chiesto il rigetto del ricorso

per manifesta infondatezza.

Fatto

Con d.i. n. 73 del 27.11.1991 veniva ingiunto a C.M. di pagare in favore della Gecar S.r.l. il pagamento della somma di L. 1.649.000 quale residuo della maggior somma di L. 1.922.564.

Proponeva opposizione avverso detto d.i. il C. assumendo di avere versato l’intera somma mezzo di due assegni bancari.

Con sentenza 19.05.2006 il Giudice di Pace di Foggia rigettava l’opposizione proposta da C.M..

Il C. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.

L’intimata Gecar S.r.l. non ha espletato attività difensiva.

Diritto

Con l’unico articolato motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 645 c.p.c. e la carenza assoluta o la mera apparenza della motivazione, assume che il G.d.P. ha fatto “erronea applicazione dei principi basilari della legge”, rigettando l’opposizione benchè l’opponente avesse “dimostrato sia a mezzo della documentazione depositata (assegni bancari attestanti il pagamento) e sia a mezzo dell’unico teste ascoltato in udienza la fondatezza del proprio assunto”.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Si osserva che sotto il primo profilo la censura è inammissibile, in quanto la dedotta violazione dell’art. 645 c.p.c. è rimasta una mera enunciazione, non avendo il ricorrente indicati i principi di diritto in ipotesi violati e non avendo articolato critiche specifiche alla decisione impugnata; sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione la censura è manifestamente infondata, in quanto il G.d.P. ha preso in esame la documentazione prodotta dall’opponente e la prova testimoniale espletata, ritenendo con motivazione congrua che le risultanze probatorie fossero inidonee a provare l’estinzione del credito azionato ex adverso in via monitoria per intervenuto pagamento della fornitura di cui alle fatture in. atti.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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