Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7700 del 02/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 7700 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 8424-2013 proposto da:
CODAP COLA DAIRY PRODUCTS SPA 05131110636, in persona
dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale
dottor IVO COLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell’avvocato ROMANO
CESAREO GERARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato
TRAPANESE PAOLO giusta procura a margine;
– ricorrente contro

FALLIMENTO LIGURIA FREDDO SRL LIQUIDAZIONE, in persona
del

curatore

Rag.

GIANNI

LANZA,

1

elettivamente

Data pubblicazione: 02/04/2014

domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo
studio dell’avvocato CARDARELLI MASSIMILIANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEMINO
ADOLFO giusta procura speciale in calce;
– controricorrente

di GENOVA, depositata il 10/02/2012, R.G.N. 438/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/01/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto;

2

avverso la sentenza n. 159/2012 della CORTE D’APPELLO

R.G. 8424\2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso ha ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CO.DA.P.

Liguria Freddo s.r.1., in relazione ai crediti della Liguria Freddo, nel frattempo fallita, per
refrigerazione e deposito di merci della Codap presso i propri magazzini.
L’opposizione veniva accolta in primo grado dal Tribunale di Genova con sentenza del
2007, rigettata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 159 del 2012.
La corte d’appello, diversamente dal Tribunale, riteneva che dalle fatture e dal carteggio
in atti emergesse la prova del credito della Liguria Freddo, in quanto era documentato
che il preesistente rapporto di deposito merce presso i magazzini refrigerati
dell’opposta, intercorso con l’opponente, fosse cessato in data .1.7.2001 per iniziativa
della CO. DA. P., che aveva inviato una comunicazione in cui dichiarava che non aveva
più intenzione di servirsi delle prestazioni della Liguria Freddo, che la società depositaria
l’avesse invitata a ritirare le merci, ancora depositate presso i suoi magazzini, previo saldo
del deposito effettuato fino a quel momento, e che la Codap, a suo dire per
atteggiamenti ostruzionistici della controparte che avevano impedito il ritiro, non avesse
più provveduto né a pagare per il deposito fino a qual momento effettuato né a ritirare
la merce, tanto che la Liguria Freddo aveva esercitato il diritto di ritenzione.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso in relazione a due fatture non pagate, per una
somma relativa al periodo di deposito connesso all’esercizio del diritto di ritenzione, dal
1 luglio 2001 al 31 gennaio 2002.
Ha proposto ricorso per cassazione la C.O.D.A.P. Cola Dairy Products s.p.a., articolato
in sei motivi; resiste il Fallimento Liguria Freddo s.r.l. con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3

Cola Dairy Products s.p.a. contro il decreto per euro 39.973,11 emesso in favore di

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato, in quanto, all’interno dei molteplici motivi in cui è articolato, non
fa che richiamare sotto diversi aspetti la difformità esistente tra le conclusioni cui è
giunta la sentenza impugnata e le attese e le deduzioni della parte ricorrente sul valore e
sul significato da attribuire agli elementi delibati, risolvendosi in un’inammissibile istanza

all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai
fini del giudizio di cassazione.
Con il primo motivo di ricorso, la CO.DA.P. deduce la sussistenza di un vizio di

motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma n.5
c.p.c., consistente nell’omesso esame di documenti essenziali che provano la
contestazione e l’inesistenza del credito “pregresso”, funzionale al contestato esercizio
del diritto di ritenzione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. deducendo che, contrariamente a quanto affermato dalla
corte d’appello nella sentenza impugnata, non era mai stato adeguatamente provato il
credito pregresso della Liguria Freddo, il cui ammontare era stato sempre contestato
dall’opponente e documentato dall’opposta solo con fatture che, essendo atti unilaterali,
non hanno valore di prova nel giudizio ordinario di cognizione.
Entrambi i motivi sono

infondati, in quanto dalla lettura della motivazione emerge

chiaramente l’avvenuto, analitico esame da parte della corte di merito dei documenti
prodotti dalle parti, sui quali la stessa si è basata nel respingere l’opposizione con
ragionamento del tutto logico e consequenziale nel ritenere sussistente il credito sulla
base della stessa lettera inviata da CO.DA.P. che dice che dal 1.7.2001 non si servirà più
della Liguria Freddo richiedendo indietro la merce depositata.
Non vi è stato quindi omesso esame dei documenti prodotti ma diversa valutazione di
essi rispetto a quanto si attendeva il ricorrente, non sindacabile in cassazione se come in
questo caso adeguatamente motivata : la corte ha rinvenuto nei documenti prodotti,
alcuni dei quali provenienti dalla stessa opposta, la prova del rapporto preesistente, della
4

di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa

sua cessazione, dell’esistenza di merce ancora in deposito, della esistenza di un credito da
parte della Liguria Freddo.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la corte non abbia
adeguatamente esaminato l’eccezione di illegittimità dell’esercizio del diritto di ritenzione
da lei sollevata : essendo il diritto di ritenzione non una situazione autonoma ma
strumentale alla autotutela di altra situazione di credito, in mancanza dell’esistenza e della

esercitato. Osserva inoltre che, per esercitare effettivamente il diritto di ritenzione, data
la deperibilità delle merci, ben avrebbe potuto e dovuto la Liguria Freddo provvedere
alla vendita diretta di esse o chiedere al pretore di determinare le modalità per il
procedimento di liquidazione delle cose oggetto di privilegio, mentre invece, omettendo
di restituirle, aveva fatto si che esse, essendo rimaste in suo possesso fino alla scadenza,
avessero perso ogni valore commerciale.
Col il quarto motivo, la ricorrente lamenta la sussistenza di un vizio di motivazione per
erronea indicazione dei fatti e della ricostruzione e ricognizione della fattispecie concreta
attraverso le risultanze della causa, ex art. 360, primo comma , n. 5 c.p.c. Ribadisce che
non sia stata presa in considerazione dalla corte di merito la ricostruzione dei fatti da lei
fornita, ed in particolar modo l’importo eccessivo, non concordato, esuberante la
quantità della merce in deposito, fatturato dalla controricorrente per il periodo
successivo alla cessazione del rapporto, ed includente merce che lei stessa, non avendola
restituita, aveva fatto scadere e reso incommerciabile.
Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, perché
la corte territoriale esamina il profilo della legittimità o meno dell’esercizio del diritto di
ritenzione, ritenendolo legittimamente esercitato, a fronte del fatto incontestato e
provato da documenti provenienti dalla stessa Codap, attestanti che la sua merce, dopo
la cessazione del rapporto da lei stessa voluta, è rimasta per mesi allocata nei magazzini
della Liguria Freddo, pur avendo questa invitato per iscritto la depositante a riprenderla
ed avendo avvisato che, in difetto, sarebbe stato addebitato un determinato importo
mensile, ed in difetto della prova che fosse stato impedito all’opponente recuperare le
sue merci.
5

prova del credito della Liguria Freddo esso non avrebbe potuto essere legittimamente

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
da parte della corte d’appello dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3 c.p.c. Sostiene infatti che la corte d’appello, per giungere a ribaltare l’accoglimento della
sua opposizione deliberato dal giudice di prime cure, avrebbe invertito l’onere
probatorio facendolo gravare su essa opponente, laddove in atti non emergeva la prova

l’ammontare del credito, non essendo sufficienti le fatture a provare l’esistenza e
l’ammontare del credito, ed avendo ritenuto che era stata la CO.DA.P. a non fornire la
prova del fatto che il mancato ritiro della merce, dopo la cessazione del rapporto, fosse
dovuto al comportamento ostruzionistico della depositaria.
Il suddetto motivo ripete in parte quanto esposto nei precedenti motivi n. 3 e 4, ed è
infondato per analoghe ragioni : nessuna violazione può ascriversi alla corte
nell’applicazione delle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio, in quanto essa per
ritenere fornita la prova del credito non si è fondata esclusivamente sulle fatture,
provenienti dall’opposta, ma su carteggio proveniente in buona parte dalla odierna
ricorrente, in base al quale il rapporto preesistente era pacifico, come pure che il
rapporto si sia interrotto per determinazione unilaterale della ricorrente, che non ha
ritirato la merce data in deposito e sulla quale, correttamente, gravava l’onere di
dimostrare di aver tentato il ritiro e che le sia stato impedito.
Infine, con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la sussistenza di un ulteriore vizio di
motivazione nella sentenza impugnata, consistente nell’aver ritenuto sussistente un
presupposto di fatto in realtà insussistente, ovvero che fosse incontestato
l’inadempimento della CO.DA.P. s.p.a. rispetto al suo obbligo di pagare le fatture fino a
giugno 2001. Il motivo è infondato per le stesse ragioni fin qui esposte, in particolare si
lega con il primo motivo di ricorso, ed inoltre la questione proposta è irrilevante, atteso
che il decreto ingiuntivo è stato emesso solo in relazione al periodo di deposito
successivo alla cessazione del rapporto contrattuale, e non per l’omesso pagamento delle
ultime fatture di maggio e giugno 2001.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
6

del credito della Liguria Freddo, non sussistendo neppure fatture relative a tutto

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione
sostenute dal controricorrente, e le liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro
200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 31 gennaio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA