Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 770 del 16/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 770 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Bollo Auto.
Riscossione
Decadenza termine
proroga.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE LOMBARDIA in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta delega a
margine del ricorso,
dall’Avvocato Piera Pujatti
dell’Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in
Roma, Via N. Porpora, 16 presso lo studio dell’Avvocato
RICORRENTE
Emanuela Quici,
CONTRO
COCCO GIOVANNI residente in Arluno, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del controricorso,
dagli Avvocati Vincenzo ed Annalisa Avolio,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria 2
presso il dott. Alfredo Placidi, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.150/07/2011 della Commissione Tributaria
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Data pubblicazione: 16/01/2014
Regionale di Milano – Sezione n. 07, in data
17.11.2011, depositata il 05 dicembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Sentito l’Avv. Emanuela Quici, per delega del difensore
della ricorrente;
Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.12388/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1)
La Regione ricorre per cassazione avverso la
sentenza n. 150/07/2011 in data 17.11.2011, depositata
il 05 dicembre 2011, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Milano, Sezione n. 07 ha confermato la
decisione di primo grado e respinto l’appello dalla
stessa
proposto,
nella
considerazione,
che
la
statuizione del giudice di primo grado, andasse
confermata, sia pur emendata nella motivazione.
Affida l’impugnazione a quattro mezzi.
2) L’intimato Cocco, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e,
comunque, rigettata.
3) Il ricorso di che trattasi riguarda impugnazione
della cartella di pagamento, relativa al pagamento del
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Antonino Di Blasi;
Bollo Auto per gli anni dal 2000 al 2002.
4)1 Giudici di appello hanno ritenuto che la decisione
di primo grado, che aveva dichiarato prescritta la
pretesa impositiva, andasse confermata in applicazione
trattandosi “di materia sottratta alla disponibilità
delle parti”, andava rilevatod’ufficio, ex art.2969
c.c.5) Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate,
tenendo conto del dato normativo e dei principi
espressione dell’orientamento giurisprudenziale,
formatosi in esito alla relativa interpretazione.
Il primo mezzo sembra fondato, sulla base dell’art.94
comma 3 ° della L.R. n.10/2003, che ha fissato il
termine per la riscossione al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui l’atto di accertamento
è divenuto definitivo, nonché della puntualizzazione in
ordine al termine decadenziale per la notifica
dell’accertamento, fatta da questa Corte (Cass. n.
19336/2012) secondo cui “il D.L. 30 settembre 2003
n.269, art.37 convertito in Legge 26 novembre 2003
n.326, ha differito al 31.12.2005 il termine per il
recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione
dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri.
Il secondo ed il terzo motivo sembrano inammissibili,
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del termine decadenziale maturato che, nel caso,
non essendo indicati i fatti controversi e decisivi, e
quindi impingendo nella violazione del principio
secondo cui il ricorrente per cassazione “ha l’onere di
indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che
diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve
risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé
tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità
la possibilità di provvedere al diretto controllo della
decisività dei punti controversi e della correttezza e
sufficienza della motivazione della decisione
impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio
agli atti ed alle risultanze processuali”
(Cass.n.849/2002, n.2613/2001, n.9558/1997); ciò in
quanto, per potersi configurare il vizio di motivazione
su un asserito punto decisivo della controversia, è
necessario un rapporto di causalità fra la circostanza
che si assume trascurata e la soluzione giuridica data
alla controversia, tale da far ritenere che quella
circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe
portato ad una diversa soluzione della vertenza
(Cass.n.9368/2006, n.1014/2006, n.22979/2004).
Il quarto mezzo sembra inammissibile per il carattere
della novità, non evincendosi dagli atti in esame che
la questione sia stata dedotta, esaminata e decisa in
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potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una
prime cure e riproposta, con specifica doglianza, in
grado di appello.
6) – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
del primo motivo per manifesta fondatezza ed il rigetto
per manifesta infondatezza o per inammissibilità degli
altri mezzi.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, va accolto il primo motivo del
ricorso e vanno rigettati gli altri mezzi;
Considerato, altresì, che in relazione al mezzo accolto
va cassata l’impugnata decisione e che il Giudice del
rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della
Lombardia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi
ai citati principi, pronuncerà nel merito e sulle spese
del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, nei sensi e limiti indicati, cassa
l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della
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375 e 380 bis cpc, e di definirlo con l’accoglimento
CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma il 05 dicembre 2013
Il Presidente