Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 770 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 15/10/2010, dep. 14/01/2011), n.770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGROSIRIS s.r.l. con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante sig. M.G.V., rappresentata

e difesa per procura a margine del ricorso dagli Avvocati MARTIELLI

Vito A. e Agostino De Zordo elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, viale Lupini n. 133;

– ricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, con sede in

(OMISSIS),

in persona del Presidente sig. C.A. rappresentato e

difeso per procura a margine del controricorso dall’Avvocato Guzzo

Arcangelo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,

via Antonio Gramsci n. 9;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 140/2/06 della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, depositata il 6 dicembre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

ottobre 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. ABBRITTI Pietro, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale con assorbimento di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 21 gennaio 2008, la s.r.l. Agrosiris ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 140/2/06 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata il 6 dicembre 2006, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della cartella con cui le veniva intimato il pagamento dei contributi di partecipazione al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto per l’anno 2000 in relazione ad un’area sita nel comune di (OMISSIS).

In particolare, il giudice di secondo grado respinse le contestazioni della societa’ e dichiaro’ fondata la pretesa del Consorzio sulla base del dato pacifico che gli immobili della ricorrente erano ubicati nei comprensorio di bonifica, reputando tale presupposto sufficiente per l’assoggettamento ai relativi contributi, aggiungendo che il Consorzio aveva comunque “dimostrato documentalmente i benefici ricavati dall’Appellante grazie alla sua attivita’”.

L’intimato si e’ costituito con controricorso ed ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, cui ha fatto seguire una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo mezzo la societa’ ricorrente invoca l’applicazione nel presente giudizio del giudicato formatosi a seguito della impugnativa della cartella con cui le veniva richiesto il pagamento dei medesimi contributi consortili per la diversa annualita’ di imposta 2003, giudizio questo conclusosi con la sentenza favorevole della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 182/1/2006 del 23 ottobre 2006, passata in giudicato a seguito di notifica e mancata impugnazione in data 7 luglio 2007, che, in accoglimento del proprio ricorso, aveva annullato la cartella opposta sulla base del rilievo che il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto non aveva fornito la prova degli effettivi benefici ricevuti dalla ricorrente per effetto dell’attivita’ consortile.

L’eccezione di giudicato non e’ fondata.

Questa conclusione si impone in ragione del rilievo, esattamente evidenziato nel controricorso, che il giudicato esterno, nell’ambito del diritto tributario, puo’ ritenersi vincolante con riferimento ad altre annualita’ di imposta soltanto se riguarda presupposti di imposta tendenzialmente stabili, non suscettibili quindi di mutare nel tempo, ma non quando si tratta di presupposti impositivi che devono essere autonomamente accertati in fatto in relazione a ciascuna annualita’ (Cass. n. 6466 del 2010), come nel caso dei contributi consortili, la cui debenza in concreto, in relazione alle singole annualita’, appare condizionata da fatti variabili nel tempo, incidenti sia sull’an del tributo, in relazione all’attivita’ in concreto posta in essere dal Consorzio, che sul suo quantum, quali l’importo delle spese ed i finanziamenti pubblici di cui i singoli consorzi possono godere.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censura la sentenza impugnata perche’ “in modo insufficiente e contraddittorio ha ritenuto insussistente l’eccezione relativa alla mancanza assoluta di presupposti della pretesa tributaria, affermando che per l’assoggettamento al contributo di bonifica e’ sufficiente la semplice inclusione del terreno nel comprensorio di bonifica, mentre e’ invece necessario, in conformita’ a quanto disposto del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11 e dell’art. 860 c.c., anche ai fini della quantificazione dello stesso contributo, la dimostrazione da parte dell’ente consortile degli specifici benefici derivanti al singolo immobile dalle opere di bonifica”.

Il mezzo appare inammissibile, oltre che infondato.

Inammissibile in quanto la censura, come risulta chiaramente dall’esposizioni delle ragioni su cui appare fondata, investe non gia’ la ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice di merito, bensi’ l’applicazione della legge in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per il sorgere dell’obbligazione tributaria.

E’ noto, al riguardo, che il vizio di motivazione della sentenza e’ riscontrabile unicamente in relazione agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non gia’ con riferimento all’applicazione delle disposizioni di diritto, sostanziali o processuali (Cass. S.U. n. 21712 del 2004). In quest’ultimo caso, infatti, potendo questa Corte correggere la motivazione della sentenza laddove ritenga esatto il decisum (art. 384 c.p.c., comma 4), la questione prospettabile investe direttamente l’applicazione della legge fatta propria dal giudice di merito ed il vizio denunziabile e’ quello di violazione di legge. L’unica censura di cui la Corte di legittimita’ puo’ essere investita e che puo’ portare alla cassazione della sentenza impugnata non concerne pertanto in questi casi la sufficienza o la congruita’ della motivazione, bensi’ la corretta interpretazione o applicazione delle norme di diritto da parte del giudice la cui sentenza viene impugnata.

Il motivo e’ comunque infondato, avendo la Commissione tributaria regionale dichiarato fondata la pretesa del Consorzio non solo in ragione del fatto che i beni della ricorrente erano all’interno del comprensorio di quest’ultimo, ma anche sulla base dell’accertamento, di cui la censura sollevata non da alcun conto, che i beni stessi ricavavano vantaggi e benefici dall’attivita’ consortile, il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata, come precisato nel quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per avere ritenuto che il Consorzio avesse assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la fondatezza della propria pretesa, con la mera dimostrazione della inclusione dell’immobile della contribuente nel perimetro di contribuenza, laddove invece avrebbe dovuto provare che le opere e l’attivita’ poste in essere dal Consorzio arrecavano uno specifico e concreto beneficio al fondo della ricorrente. Anche questo mezzo e’ inammissibile, tenuto conto che dalla lettura della decisione impugnata risulta chiaramente che il giudice di secondo grado ha motivato la propria conclusione non gia’ sulla base dell’applicazione della regola sull’onere della prova, ma in ragione della considerazione che il Consorzio aveva provato in modo sufficiente ed adeguato i fatti costitutivi della propria pretesa, accertamento che, avendo natura di valutazione di fatto, e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto sotto il profilo, non sollevato in modo congruo dal motivo, della logicita’ e sufficienza della motivazione. In ogni caso si osserva, con cio’ richiamando quanto gia’ rilevato in occasione dell’esame del motivo precedente, che nel caso di specie il giudice di merito ha comunque precisata che il Consorzio aveva “dimostrato documentalmente i benefici ricavati dall’Appellante grazie alla sua attivita’”.

Il ricorso principale va pertanto respinto.

Il ricorso incidentale, avendo natura condizionata, va dichiarato assorbito.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna la societa’ Agrosiris al pagamento delle spese di giudizio. che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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