Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 77 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.04/01/2017),  n. 77

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29417-2011 proposto da:

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE CALVI 63,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO OTTOLENGHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FULVIO CINTIOLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.R.R. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 22/07/2011 R.G.N. 702/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. TRIA LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 22 luglio 2011 e notificata il 29 settembre 2011) respinge l’appello del Comune di San Marco d’Alunzio avverso la sentenza n. 76/2010 del Tribunale di Messina e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata che ha disposto che R.R.R. ex D.P.R. n. 347 del 1983 dovesse essere inquadrata nella 7^ qualifica funzionale a decorrere dall’1 luglio 1998 e in base al CCNL Enti locali del 1999 dovesse essere inquadrata nella categoria D a decorrere dall’1 aprile 1999, con condanna del suddetto Comune datore di lavoro alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive oltre accessori di legge a decorrere dal 2 agosto 2002, nonchè alla regolarizzazione contributiva.

La Corte d’appello di Messina, per quel che qui interessa, precisa che:

a) va confermata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la dipendente rivendica pretese retributive per il periodo successivo all’i luglio 1998 con riguardo allo svolgimento di mansioni di segretaria – economa espletate dopo il 30 giugno 1998, senza toccare la collocazione temporale degli atti di inquadramento in contestazione;

b) il D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, dopo aver stabilito che per il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali si prescindeva dal possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso, disponeva l’inquadramento nella 7^ qualifica funzionale dei segretari economi ed i ragionieri economi di comunità montane;

c) il richiamo alle comunità montane ivi previsto va riferito soltanto ai ragionieri economi di queste mentre per i segretari economi la norma non opera alcuna distinzione a seconda che la struttura di riferimento fosse di piccola o grande rilevanza.

2. Il ricorso del Comune di San Marco d’Alunzio domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, R.R.R., la quale deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

3. In prossimità della presente udienza il Primo Presidente, con proprio decreto, ha assegnato alla Sezione Lavoro la trattazione del presente ricorso ai sensi dell’art. 374 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, difetto di giurisdizione del giudice ordinario, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, antecedente a Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183 e a Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, sostenendosi che essendo i fatti costitutivi dei due contestati inquadramenti anteriori al 1 luglio 1998, la R. avrebbe dovuto agire in giudizio entro il 15 settembre 2000, cosa che non è avvenuta nella specie.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, falsa applicazione sia del D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40 (in relazione all’Allegato A) sia dell’art. 7 dell’Accordo 31 marzo 1999 (in relazione all’Allegato A).

Si sostiene l’erroneità della statuizione con la quale la Corte territoriale ha affermato la riconducibilità delle mansioni della R. – segretaria – economa comunale di mensa scolastica degli ex Patronati scolastici – prima alla 7^ qualifica e poi alla Categoria D.

Si ricorda che in una Circolare assessoriale della Regione Sicilia del 1984 è espressamente escluso che i segretari economi di mensa scolastica potessero essere inquadrati nella 7^ q.f. ex D.P.R. n. 347 del 1983, per il cui accesso si richiede il diploma di laurea e l’aver espletato mansioni di istruttore direttivo. Si aggiungeva che, pertanto, sia per il titolo di studio sia per le mansioni svolte i segretari – economi di mense scolastiche dovevano essere inquadrati nella 6 q.f., sottolineandosi la diversità di tale figura rispetto a quella degli economi e ragionieri delle comunità montane, data la particolarità dell’organizzazione di tali ultimi enti.

Si aggiunge che il riferimento alla comunità montane conferma che solo i segretari economi di enti di maggiori dimensioni potevano ottenere l’inquadramento nel 7 livello.

Ancora più forti ragioni dimostrano la non attribuibilità della categoria D, configurata come caratterizzata da mansioni di alto livello quali, esemplificativamente, quelle di figure professionali tipo: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato etc. (vedi Allegato A cit.).

2 – Esame delle censure.

2. Il primo motivo è da respingere.

2.1. Ripetutamente questa Corte (a partire da Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183, e da Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, vedi, per tutte: Cass. 24 febbraio 2014, n. 4312 e n. 4313; Cass. 10 giugno 2014, n. 13062; Cass. 7 luglio 2014, n. 15450; Cass. 10 settembre 2014, n. 19117; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22269) ha affermato che nel regime transitorio del passaggio dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla giurisdizione del giudice ordinario quanto alle controversie di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 il disposto dell’art. 69, comma 7, medesimo D.Lgs. secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – esprime, come regola, la generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad ogni questione sia che riguardi il periodo del rapporto di impiego successivo al 30 giugno 1998, sia che investa in parte anche un periodo precedente a tale data ove risulti essere unitaria la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice; e reca, come eccezione, la previsione della residuale giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad ogni questione che riguardi solo ed unicamente un periodo del rapporto fino alla data suddetta.

D’altra parte, nella specie, come afferma la Corte d’appello, non vengono in contestazione gli atti amministrativi di inquadramento della lavoratrice.

2.2. Ne consegue che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, respingendosi il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

3. Anche il terzo motivo di ricorso deve essere respinto in continuità con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, in una controversia analoga alla presente concernente una lavoratrice transitata presso l’Amministrazione comunale ipso jure, a seguito della soppressione dei patronati scolastici ad opera della L.R. Sicilia n. 1 del 1979, e che aveva svolto, in maniera continuativa, le mansioni di segretaria economa presso una mensa scolastica – ha affermato:

a) la riconducibilità delle mansioni della lavoratrice alla settima qualifica professionale “in base alla testuale previsione” del D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40 e, quindi, alla categoria “D” del nuovo ordinamento, come “comunemente riconosciuto anche nella giurisprudenza amministrativa”;

b) la piena fondatezza della pretesa della dipendente di conseguire, da luglio 1998, il livello di retribuzione della settima qualifica e, da aprile 1999, l’inquadramento normativo ed economico della categoria “D” (Cass. SU 19 aprile 2012, n. 6103).

3.1. Nella sentenza stessa le Sezioni Unite, richiamando Cass. SU 13 giugno 2011, n. 12894, sottolineavano il carattere risolutivo del rilievo secondo cui la figura del “segretario” e del “ragioniere economo” è – secondo il. dato testuale della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di impiego – diversa da quella delineata nella sesta qualifica (per il semplice “istruttore amministrativo” e per il semplice “ragioniere”), avendo l’allegato “A” al D.P.R. n. 347 del 1983 previsto la settima qualifica funzionale per il “segretario e il ragioniere economo” e la sesta per l’istruttore amministrativo e il ragioniere semplice. Di qui la conseguenza che la ricorrente, essendo stata assunta come segretaria economa, rientrava nella settima qualifica funzionale, e non già nella sesta.

A ciò si aggiungeva che dalla espressa considerazione da parte del D.P.R. n. 347 del 1983 cit., art. 40, lett. h), del segretario e del ragioniere economo delle comunità montane, non può desumersi che i segretari e ragionieri economi di enti diversi da tali comunità, quali quelli comunali, fossero da inquadrare nella sesta qualifica funzionale e non nella settima.

Al riguardo le Sezioni Unite, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte d’appello di Messina, rilevavano che proprio la norma dell’art. 40, lett. h) – nella parte in cui reca la precisazione che ai “segretari e ragionieri economi” di comunità montane doveva essere attribuita, in sede di primo inquadramento, la settima qualifica funzionale – induceva a confermare la diversità della figura del “segretario economo” rispetto a quella del semplice istruttore amministrativo.

Per tali ragioni, le Sezioni Unite hanno considerato esatta l’attribuzione del livello di retribuzione corrispondente alla qualifica settima del vecchio regime classificatorio e, dall’altro, l’assegnazione della categoria “D” del nuovo sistema, siccome quest’ultimo riferisce i nuovi inquadramenti ai profili professionali già acquisiti nelle pregresse qualifiche.

3.2. La Corte d’appello di Messina, nella sentenza attualmente impugnata, è pervenuta, attraverso analoga argomentazione, alla medesima conclusione, considerata corretta dalle Sezioni Unite.

Di qui il rigetto del terzo motivo.

4 – Conclusioni:

4. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione lavoro, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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