Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7699 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

141, presso lo studio dell’avvocato CHIRIACO ROBERTO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENPALS – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI

DELLO SPETTACOLO in persona del Presidente, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 206, presso lo studio dell’avvocato

DE LUCA DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11.1.07, depositata il 06/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.F. ha proposto ricorso, con un motivo, avverso la sentenza depositata il 6 novembre 2007 della Corte di appello di Roma, confermativa di quella di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata nei confronti dell’ENPALS, di riconoscimento del diritto all’assegno di invalidita’.

La Corte territoriale ha disatteso l’impugnazione della T., avendo ritenuto, sulla scorta della consulenza tecnica rinnovata nel giudizio di gravame, che le infermita’ riscontrate, complessivamente valutate, come gia’ rilevato dall’ausiliare di primo grado, non comportavano uno stato invalidante nella misura richiesta per la prestazione richiesta.

L’ente intimato ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso con il procedimento previsto dall’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta la relazione ai sensi di tale norma, poi ritualmente notificata alle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo, nel denunciare insufficiente motivazione e violazione di legge, critica il giudice del gravame perche’ si e’ limitato a riportare, a supporto del proprio convincimento, il quadro diagnostico e la valutazione effettuata dal consulente di ufficio nominato nel grado, ignorando i motivi addotti a sostegno dell’appello, e in particolare la dedotta illegittimita’ della procedura adottata dall’ENPALS; il provvedimento di revoca della prestazione, si assume in ricorso, era stato regolarizzato con effetto retroattivo solo nell’aprile 1996, a seguito di sollecitazione dell’assicurata, e senza che costei fosse stata prima invitata alla visita di controllo, la quale era stata eseguita dopo la scadenza del triennio, quando gia’ la prestazione era stata sospesa da tempo, e la sentenza con la quale il Pretore aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla prestazione in questione era passata in giudicato.

Il ricorso e’ inammissibile.

Come si e’ gia’ evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., non sono state adempiute le prescrizioni imposte dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha apportato modifiche al processo di cassazione, norma qui da applicare, trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

Secondo quanto stabilito dal richiamato articolo, l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Qui, pero’, l’unico motivo di ricorso, a parte che con riferimento all’errore di diritto denunciato nella intestazione non indica alcuna disposizione di legge che sarebbe stata violata, non enuncia alcun quesito di diritto, ne’ con riguardo al vizio di motivazione presenta la chiara indicazione del fatto controverso con la successiva sintesi dei rilievi attraverso la quale poter cogliere la fondatezza della censura.

Il Collegio condivide queste osservazioni, rispetto alle quali, del resto, la ricorrente non ha replicato alcunche’, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La T., sebbene soccombente, resta esonerata dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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