Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7699 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20606/2015 proposto da:

CABRE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARCONI 15, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO D’AMBROSIO, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.M., M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4149/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

9/06/2014, depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 19/6/2014, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, tra le restanti statuizioni, ha respinto la domanda proposta dalla Cabre s.r.l. nei confronti di C.M., per la condanna di quest’ultimo al pagamento di quanto dovuto a saldo del corrispettivo per la fornitura di serre eseguita dall’attrice.

A fondamento della decisione adottata, la corte territoriale ha rilevato come le somme già complessivamente corrisposte dal C. in favore della Cabre s.r.l. (oltre a quelle già proposte da tale M.E.) fossero integralmente satisfattive del relativo credito residuo, rispetto a quanto calcolato dal giudice di primo grado, avendo quest’ultimo erroneamente escluso l’idoneità probatoria di taluni documenti contabili prodotti dal debitore, la cui considerazione, viceversa, una volta detratti i relativi importi dal debito complessivo calcolato, consentiva di ritenere insussistente alcuna eccedenza contabile a credito della Cabre s.r.l..

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Cabre s.r.l. sulla base di un unico motivo d’impugnazione

3. Nessun degli intimati ha svolto difese in questa sede.

4. A seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la società ricorrente non ha presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la Cabre s.r.l. censura la sentenza d’appello per violazione degli artt. 115 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato di rilevare come l’oggetto del contendere non si identificasse nell’accertamento dell’entità complessiva dei pagamenti effettuati dal C., quanto nell’accertamento dell’avvenuto pagamento, da parte di quest’ultimo, di tutte le forniture eseguite dalla Cabre s.r.l., comprese quelle per le quali non era stata emessa fattura in ragione dell’accordo fraudolento intercorso tra il proprio dipendente M. e il C. medesimo: circostanza (quella relativa all’avvenuta esecuzione di forniture extra-contratto) non impugnata in sede d’appello e, pertanto, da ritenere oggetto di giudicato interno, con la conseguente impossibilità, per il giudice d’appello, di imputare i pagamenti dallo stesso presi in considerazione (sulla base di regolare documentazione contabile) a titolo di corrispettivo per le forniture extra-contratto (e non fatturate) definitivamente accertate.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

Osserva il collegio come la corte territoriale, nel ricostruire lo svolgimento del giudizio di merito, ha dato atto dell’avvenuta pronuncia, da parte del giudice di primo grado, della condanna del C. al pagamento, in favore della Cabre s.r.l., dell’importo complessivo pari ad Euro 14.840,00, dopo aver ritenuto l’inidoneità probatoria di taluni documenti prodotti dal debitore a comprovare l’avvenuta estinzione di tale residuo credito della controparte.

In particolare, tali documenti sarebbero consistiti, secondo la ricostruzione della corte d’appello, in due fatture per l’importo di Euro 2.500,00, l’una, ed Euro 10.000,00, l’altra, entrambe munite della dicitura “per acconto ricevuto” sul contratto oggetto di causa, nonchè in una ulteriore fattura per l’importo di Euro 9.296,23 con la dicitura “pagato” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).

Ciò posto, ritenuto, in senso contrario, che detta documentazione (unitamente al rilievo della condotta processuale tenuta dalla Cabre s.r.l. sul punto specifico) giustificasse invece la revisione del conto operato dal giudice di primo grado, la corte d’appello ha proceduto a correggerne le risultanze, con la conseguente cancellazione del residuo importo di Euro 14.840,00 individuato dal primo giudice ancora a credito della società odierna ricorrente, siccome largamente superato dagli importi documentati dalle descritte fatture quietanzate.

Sulla base di tali premesse, le odierne censure avanzate dalla società ricorrente appaiono del tutto irrilevanti, rispetto al tenore dell’argomentazione articolata dalla corte territoriale, atteso che la Cabre s.r.l., lungi dal dolersi della mancata contabilizzazione, da parte del giudice di primo grado, dei corrispettivi dovuti dal C. per le forniture extra-contratto, ha ritenuto di non impugnarne l’accertamento del residuo credito pari ad Euro 14.840,00: accertamento che il giudice di primo grado ebbe ad operare senza tener conto di quelle stesse fatture quietanzate che la corte d’appello, sottoponendole a rivalutazione, ha viceversa ritenuto idonee a giustificare l’ulteriore scomputo degli importi ivi indicati, sì da ridurre (fino ad azzerare) il credito residuo accertato dal giudice di primo grado.

A fronte di tali evidenze, le odierne doglianze della società ricorrente non valgono a intercettare la sussistenza di alcuna delle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il giudice d’appello (non essendo stata concretamente accertata alcuna erronea ricognizione di fattispecie astratte di norme di legge, nè alcuna erronea sussunzione giuridica di fatti incontroversi, nè infine alcuna commissione di errores in procedendo), nè appaiono apprezzabili alla luce dei criteri di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in mancanza di alcuna concreta omissione, da parte della corte territoriale, riferibile all’esame di fatti concreti dotati di incidenza effettivamente decisiva (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831-01), rivelandosi, da ultimo, di assoluta inconsistenza, anche alla luce dei principi fatti propri, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., da Sez. U., Sentenza n. 16598 del 05/08/2016 (in motivazione).

3. L’accertamento della manifesta infondatezza del ricorso impone la pronuncia del relativo rigetto.

Non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede.

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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