Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7699 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 06/04/2020), n.7699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12712/2014 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LE MARCHE in persona del Direttore pro tempore, CENTRO SERVIZI

AMMINISTRATIVI ora UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MACERATA in

persona del Direttore pro tempore, tutti rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 367/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/05/2013 R.G.N. 452/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.M., assunto come docente di lingua inglese presso l’Istituto comprensivo (OMISSIS) (Centro permanente per l’istruzione e la Formazione in età adulta) con più contratti a tempo determinato con brevi interruzioni dall’1/9/2001 al 17/4/2001 e dall’1/9/2004 al 31/8/2006, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Camerino il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale per sentir dichiarare il suo diritto ad ottenere l’indennità di missione e di turno notturno (essendo stato costretto a svolgere servizio presso sedi disparate che doveva raggiungere con mezzi propri ed avendo altresì svolto, nel periodo dal 2003 al 2006, servizio nelle ore serali) nonchè per sentir annullare la sanzione disciplinare del 6/3/2007 della sospensione dall’insegnamento per giorni trenta per aver svolto lezioni presso il Centro per l’impiego e la formazione di Tolentino in giorni in cui risultava assente per malattia presso il CTP di (OMISSIS) (provvedimento che faceva seguito ad una precedente ammonizione inutilmente impugnata da ricorrente con ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione);

2. Il Tribunale respingeva il ricorso;

3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Ancona;

la Corte territoriale riteneva che non potesse configurarsi quale missione lo svolgimento di attività presso diverse articolazioni del medesimo Istituto Comprensivo, irrilevanti essendo la mancata specificazione, in contratto, delle sedi ove doveva essere svolta l’attività;

riteneva, altresì, che l’indennità di turno notturno non fosse prevista da alcuna norma contrattuale, ininfluente essendo che ad altro dipendente tale indennità fosse stata corrisposta;

considerava legittima la sanzione disciplinare essendo sussistente l’inadempimento del lavoratore in mancanza di una condizione tale da rendere inesigibile la prestazione di lavoro contrattualmente dovuta ed essendo congrua la motivazione del provvedimento irrogativo anche sotto il profilo della proporzionalità;

4. per la cassazione della sentenza B.M. ha proposto ricorso con cinque motivi;

5. il MIUR e le Amministrazioni scolastiche hanno depositato atto di costituzione al fine della partecipazione all’udienza di discussione;

6. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 836 del 1973, artt. 1 e 3, in materia di indennità di missione, violazione degli artt. 82, 83, 84, 86 c.c.n.l. 2002-2005 comparto scuola;

assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che non potesse considerarsi svolto in missione l’insegnamento presso le diverse articolazioni del Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in età adulta, facente capo all’Istituto Comprensivo (OMISSIS), laddove egli, assunto “su cattedra interna presso il CTP”, aveva espletato la propria attività non solo presso la sede centrale del Centro ma anche presso sedi dislocate, situate al di fuori dello stesso Istituto Comprensivo;

richiama, poi, il certificato di servizio da cui emergerebbe tanto lo svolgimento dell’attività presso le sedi dislocate quanto quello nelle ore serali;

2. il motivo è infondato;

2.1. si premette che la vicenda per cui è causa è anteriore alla Legge Finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266) che ha disposto all’art. 1, commi 213 e segg., la soppressione per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, e quindi anche del comparto scuola, dell’indennità di trasferta per missioni all’interno e delle indennità supplementari sui titoli di viaggio;

2.2. tanto precisato, non sussiste la denunciata violazione di legge;

2.3. la L. 18 dicembre 1973, n. 836, art. 1, contenente norme per il trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, prevede, al comma 1, che: “Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all’art. 3 della presente Legge”.

Il successivo art. 3, così come sostituito dalla L. 26 luglio 1978, n. 417, art. 5, stabilisce, al comma 3, che l’indennità di trasferta, di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 43, non è dovuta per le missioni compiute: “a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata; b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dall’ordinaria sede di servizio; c) nell’ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d’istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali; d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall’ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate”;

2.4. la finalità della normativa in esame, come si evince in particolare della L. n. 836 del 1973, art. 3, lett. c), (contenente una elencazione di attività meramente esemplificativa), è quella di non riconoscere il trattamento di missione qualora gli spostamenti compiuti dal dipendente, per l’espletamento dei compiti cui è preposto, rientrino nel quadro organizzativo e funzionale dei servizi e, pertanto diventino contenuto normale della prestazione;

ed allora non può considerarsi svolto “in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio” (L. n. 836 del 1973, art. 1) l’insegnamento presso le diverse articolazioni dell’Istituto Comprensivo (melius del Centro Permanente per l’Istruzione), trattandosi pur sempre di prestazioni rese in luogo che non esula dall’ambito del comprensorio territoriale in cui si svolge il normale servizio per il quale il dipendente è stato assunto;

si richiama, sul punto, l’orientamento del giudice amministrativo secondo cui: “La speciale indennità di trasferta prevista dalla L. 18 dicembre 1973, n. 836, art. 1, comma 1, dovuta nelle ipotesi in cui il dipendente viene comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio, non spetta quando la missione viene svolta come normale servizio d’istituto”: così, in fattispecie relativa al personale di vigilanza delle Usl, Consiglio Stato, sez. V, 21 ottobre 1997, n. 1156; si veda anche, nei medesimi termini, Consiglio di Stato, sez. III, 30 ottobre 2012, n. 5526;

2.5. nè rilevano specificamente e direttamente le disposizioni contrattuali denunciate che riguardano le risorse per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica, i criteri di ripartizione di tali risorse per far fronte agli emolumenti accessori per il personale in servizio e ad indennità e compensi a carico del fondo d’istituto;

2.6. per il resto il ricorrente prospetta inammissibilmente questioni che attengono alla ricostruzione fattuale della vicenda richiamando i contratti individuali succedutisi presso il Centro Permanente (atti che, peraltro, non risultano allegati al ricorso per cassazione e dei quali non è riprodotto il contenuto essendosi il ricorrente limitato ad una mera indicazione numerica – doc. 1, 2, 3, 4 – che non soddisfa l’esigenza che siano forniti al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne) nonchè il Decreto del provveditore n. 1258/2000 e la Delib. G.M. Regione Marche n. 1032 del 2003 (egualmente non riprodotti);

si è detto in generale che “l’onere di specificazione non concerne solo il cd. contenente, cioè il documento o l’atto processuale come entità materiale, ma anche il cd. contenuto, cioè quanto il documento o l’atto processuale racchiudono in sè e fornisce fondamento al motivo di ricorso; sotto questo profilo l’onere di indicazione si può adempiere trascrivendo la parte del documento su cui si fonda il motivo o almeno riproducendola indirettamente in modo da consentire alla Corte di cassazione di esaminare il documento o l’atto processuale proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo, sì da scongiurare un inammissibile soggettivismo della Corte nella individuazione di quella parte del documento o dell’atto su cui il ricorrente ha inteso fondare il motivo” (in termini: Cass. 4 settembre 2008, n. 22303; Cass. 3 luglio 2009, n. 15628; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2966);

senza pretendere pedisseque riproduzioni integrali, chi fonda il ricorso per cassazione su uno o più documenti ha quanto meno l’onere di indicare nell’atto “il contenuto rilevante del documento stesso” (v. Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168), non potendo neppure ritenersi idoneo il deposito integrale del documento unitamente al ricorso per cassazione (cosa, nella specie, peraltro neppure avvenuta), che assolve la condizione di procedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ma che imporrebbe al giudice di legittimità una opera di distillazione dei contenuti rilevanti, devolvendo alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente;

2.7. le censure, inoltre, si incentrano sull’interpretazione da attribuire alla “sede di assegnazione” come risultante dai contratti individuali ma sotto tale profilo, oltre ai rilievi di carenza di specificità sopra evidenziati, va rilevato che non è espressamente denunciata la violazione delle regole di ermeneutica con specifica indicazione dei canoni interpretativi in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione;

sul punto il ricorrente si limita a contrapporre alla tesi esposta nella sentenza impugnata (secondo la quale, in assenza di specifiche indicazioni nei contratti individuali, la determinazione delle articolazioni di svolgimento del servizio sarebbe stata strettamente conseguente all’articolazione dell’ente, secondo il Decreto del provveditore competente e la Delib. di G.M., in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 1 dell’Ordinanza ministeriale n. 455/1997) una propria diversa lettura di tali atti;

3. con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 82, 83, 84, 86 del c.c.n.l. Comparto scuola 2002 – 2005 in relazione all’indennità di turno notturno e dell’art. 52 c.c.n.l. scuola in relazione all’orario di lavoro;

4. il motivo è infondato;

4.1. per quanto già detto con riferimento al primo motivo di ricorso è in sè inconferente è il richiamo a disposizioni del c.c.n.l. che riguardano le modalità e l’entità delle risorse finanziare a disposizione delle sopra indicate esigenze;

4.2. anche il riferimento all’art. 52 c.c.n.l. (modalità di prestazione dell’orario di lavoro) non è risolutivo;

tale norma contrattuale prevede un’articolazione su turni ed anzi specifica che “un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica”;

ai sensi della medesima disposizione pattizia, poi, “l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo”;

il successivo art. 86 del c.c.n.l. (disposizione che non rileva direttamente, essendo inserita nell’ambito di quelle che disciplinano la costituzione dei fondi) prevede, alla lett. t) che sono a carico del fondo d’istituto le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel c.c.n.l. del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;

orbene il ricorso, che non fornisce alcun elemento concernente la distanza delle località ove la prestazione sarebbe stata resa rispetto alla ordinaria sede di servizio, neppure chiarisce se effettivamente tale prestazione fosse stata collocata nella fascia oraria di cui all’art. 52 del c.c.n.l. citato, facendosi, al contrario, per lo più riferimento ad orari serali (e non notturni), il tutto con un mero laconico rinvio – v. pag. 3 del ricorso – alla “documentazione in atti” ed ad un “certificato di servizio” non trascritti nel contenuto;

4.3. egualmente privo di pregio è il riferimento all’art. 38 del c.c.n.l. specificamente dedicato ai docenti che operano nei Centri territoriali permanenti che si limita a stabilire che l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso tali centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell’attività e all’articolazione flessibile su base annuale;

4.4. del tutto irrilevante, poi, è la circostanza (peraltro neppure documentata) che ad altra dipendente sia stata riconosciuta l’indennità di turno notturno;

5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia travisamento dei fatti e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla sanzione disciplinare applicata;

sostiene che la Corte territoriale, con evidente travisamento dei fatti, avrebbe posto a fondamento del decisum le circostanze costituenti l’addebito della precedente e minor sanzione dell’ammonimento (non impugnata giudizialmente) senza valutare i fatti addebitati con la sanzione della sospensione dell’impiego e le relative giustificazioni del B.;

6. il motivo è infondato;

6.1. innanzitutto va evidenziato che, come per i rilievi precedente, le censure poggiano sul contenuto di atti (contestazioni disciplinari, lettere di giustificazione) che non sono allegati al ricorso per cassazione nè riprodotti nel loro contenuto (limitandosi il ricorrente ad una mera sintesi narrativa non testuale dello stesso) essendo solo riportata una non meglio precisata indicazione numerica – doc. da 10 a 20 -;

6.2. peraltro nella sentenza impugnata (v. pag 3. ultimo capoverso e pag. 4) si fa riferimento: – alla “prestazione di diversa attività” (in concomitanza con assenze per malattia presso il CTP) che per la stessa prospettazione del ricorrente avrebbe formato oggetto della seconda contestazione disciplinare (ritenendo la Corte territoriale, rispetto a tale situazione, “irrilevante ogni ulteriori considerazione”, stante la evidenziata insussistenza di una ragione di inesigibilità della prestazione per malattia); – alle conseguenze per i discenti che non avevano potuto usufruire delle lezioni, non essendo stato possibile attivare sostituzioni del “docente inadempiente”; – agli effetti sul piano della completezza e continuità didattica; – alla proporzionalità della sanzione;

si consideri, del resto, che per quanto si evince dalle stesse indicazioni contenute nel ricorso per cassazione, le spiegazioni offerte dal B. in relazione alla seconda contestazione ruotavano intorno alle sue condizioni di salute, condizioni che la Corte territoriale ha esaminato;

ed allora non sussiste un problema di travisamento dei fatti ma al più di motivazione della sentenza (oggi sindacabile soltanto nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come risultante a seguito delle modifiche apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012);

7. con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia su erronea composizione delle commissioni di disciplina, violazione del diritto di difesa, violazione del principio di imparzialità dei componenti la commissione, violazione dell’art. 17 c.c.n.l.;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’incompatibilità di una componente della commissione di disciplina;

8. il motivo è inammissibile;

secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 28 luglio 2018, n. 20518; Cass. 12 luglio 2005, Cass. 16 agosto 2004, n. 15950), qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto;

il ricorrente alle pagg. 5 e 6 del ricorso indica solo quali siano state le questioni prospettate in sede di ricorso gerarchico del 24/4/2007 al Ministero della Pubblica Istruzione e tra queste vi è anche quella concernente le irregolarità formali nella costituzione del Consiglio di Disciplina presso l’Istituto Scolastico Provinciale di (OMISSIS);

tuttavia non risulta se tale questione sia stata sottoposta anche al Tribunale in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c. e riproposta in sede di appello;

anche in questo caso il motivo è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, perchè non riporta il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e quello dell’atto di appello;

9. con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei principi in materia di proporzionalità della sanzione disciplinare, violazione di principi in materia di onere della prova, violazione del diritto alla salute e del rispetto della dignità del lavoratore, abuso di potere, violazione della L. n. 675 del 1996, violazione del divieto di discriminazione del lavoratori, violazione dell’art. 17 c.c.n.l.;

sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nel valutare le risultanze di causa, avrebbe del tutto trascurato esiti istruttori favorevoli al B., avrebbe omesso di attribuire la giusta rilevanza alla condizione del predetto che soffre di patologie che si manifestano in orario serale, non avrebbe considerato che lo svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia è consentito a condizione che questo comportamento non evidenzi una fraudolenza simulazione o sia di per sè idoneo a pregiudicarne o a ritardarne la guarigione;

10. il motivo è inammissibile;

con le prospettate doglianze il ricorrente si limita a contestare il risultato dell’attività valutativa, che si pone sul piano del giudizio di fatto, nella specie sindacabile solo nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove la Corte territoriale, con motivazione sintetica ma priva di lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ha dato adeguato conto del giudizio espresso tanto sulla insussistenza di una condizione patologica tale da rendere inesigibile la prestazione di lavoro contrattualmente dovuta quanto sulla proporzionalità della sanzione;

11. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;

12. nulla va statuito sulle spese avendo il Ministero depositato mero atto di costituzione;

13. va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, poichè l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2014, n. 22035.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo prescritto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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