Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7699 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 05/04/2011), n.7699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25586-2006 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. ANGELONE RENATO in 80128 NAPOLI, Via F. Blundo 54

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.P., M.F., M.C., M.

E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE 30

PAL. 6, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERI GIUSEPPE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FALCONE BRUNO giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

R.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2193/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 22/04/2005, depositata il 08/07/2005

R.G.N. 4998 e 5013/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato PAGNOZZI GIOVANNA (per delega dell’Avv. ANGELONE

RENATO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso con l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbimento degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 8 luglio 2005 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame di M.C., E., F. e P., ha riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato il loro dante causa, M.F., proprietario di un fondo condotto in affitto da C.G., in solido con questi, a risarcire i danni subiti da R.S., proprietario dell’azienda floricola confinante, investita dal fuoco propagatosi dal fondo del M. nell'(OMISSIS) sulle seguenti considerazioni: 1) il fenomeno di autocombustione della sterpaglia, astrattamente idoneo a configurare il fortuito, prospettato dal CTP dei convenuti, non era provato, mentre il rapporto dei VVFF, intervenuti a domare l’incendio, non ne indicava la causa; 2) il C., conduttore del fondo da cui si era sviluppato l’incendio, ne aveva l’immediata disponibilità, e dunque ne era custode, a prescindere dall’intera coltivazione di esso – come afferma il teste Ch. – poichè il fuoco aveva comunque attraversato il pioppeto che delimitava il fondo del M. per investire quello del R.; 3) la norma – art. 2049 c.c. – posta a fondamento della affermata responsabilità del M. dal giudice di primo grado, era inapplicabile al contratto di locazione e quindi la solidarietà del locatore era da escludere.

Ricorre per cassazione C.G. cui resistono i M.. Il ricorrente ha depositato memoria. R.S. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., art. 360 c.p.c., n. 3.” Il R. aveva agito ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei confronti del C. e del M. e quindi la Corte non poteva d’ufficio qualificare l’azione come rientrante nell’art. 2051 c.c. perchè in tal modo ha menomato i diritti della difesa essendo stata applicata la colpa presunta, che invece a norma dell’art. 2043 cod. civ. va provata dal danneggiato.

Il motivo è infondato.

Il potere di qualificazione dell’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio il “noitien juris”, senza immutare i fatti costitutivi, spetta al giudice di merito (Cass. 15925/2007).

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione dell’art. 115 c.p.c..

Motivazione omessa e insufficiente su un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La Corte ha omesso la valutazione di testimonianze decisive per il giudizio sulla prova, incombente sul R., della coltivazione da parte del C. della striscia di terreno vicino al pioppeto, di proprietà del Mu., da cui si sprigionò l’incendio.

2.1- Con il terzo motivo lamenta “Falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.. Violazione dell’art. 115 c.p.c.. Motivazione erronea e insufficiente su altro punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., n. 5” per non aver la Corte considerato che la coltivazione del fondo da parte del C. si arrestava ove iniziava la servitù a favore del Consorzio idrico, prima del pioppeto, si che arbitrariamente i giudici di appello hanno ritenuto che l’incendio si sia sviluppato nel terreno condotto dal C. e non sulla siepe di confine con il pioppeto, ma non nella disponibilità di fatto di costui.

I motivi, congiunti, sono infondati.

Ed infatti la Corte di merito ha indicato le risultanze istruttorie – testimonianze di T. e Ch., secondo cui il C. poteva coltivare il fondo “fino all’ultimo centimetro” (pag. 7 sentenza impugnata), rapporto dei VVFF – e manifestato il ragionamento logico – giuridico su cui ha fondato il convincimento che l’immediato potere di fatto sull’intero fondo del M., compresa la zona su cui insisteva il filare di pioppi a confine con il fondo del R., era soltanto del C., con conseguenti suoi obblighi di custodia e di vigilanza anche della zona sottostante il filare coperta di sterpaglie e perciò l’ha ritenuto esclusivo responsabile dell’incendio, con conseguente irrilevanza dell’esistenza di una servitù a favore del Consorzio.

3.- Con il quarto motivo deduce: “Erronea applicazione dell’art. 2051 c.c.. Art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte, avendo escluso la prova dell’autocombustione delle sterpaglie poste a confine, doveva individuare un’altra causa dell’incendio, si che non vi è prova delle cause di esso.

Inoltre poteva sussistere il concorso tra le tende di plastica dell’azienda del R., l’impianto elettrico delle serre non a norma e l’incendio sviluppatosi.

Il motivo è parte infondato parte inammissibile.

Ed infatti r assolutamente pacifico che in caso di danni derivati dall’incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione il conduttore si libera dalla responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. soltanto dando la prova del fortuito (Cass. 20427/2008) che attenendo al profilo causale dell’evento deve avere i caratteri dell’irnprevedibilità e dell’inevitabilità è necessario che egli dimostri di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in godimento, e alle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione – obbligo tipico del conduttore nei confronti del locatore e che perciò nei corrispondenti limiti assume rilevanza nei confronti dei terzi (Cass. 1878/2006) – imposte da disposizioni anche penali dettate per prevenire fatti pericolosi (tant’è che nel caso di fiamme divampate a causa di omesse cautele in presenza di erba secca, rovi e sterpi nel fondo utilizzato è configurabile l’incendio colposo artt. 423 e 449 cod. pen.: Cass. Pen. 18997/2009), in base al principio generale del “neminem laedere” (Cass. 13881/2010).

Pertanto la Corte di merito, avendo ritenuto che il C., conduttore del fondo da cui è divampato l’incendio, nell’omettere di tagliare e rimuovere le sterpaglie e vegetazione spontanea, atte mesi estivi a favorire la combustione, è responsabile della dannosa propagazione dell’incendio ai fondi limitrofi, ha correttamente applicato tali principi.

E’ invece inammissibile la censura per omessa valutazione, del concorso di responsabilità del danneggiato R., ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 poichè, qualora il danneggiante prospetti tali circostanze ed il giudice ometta di valutarle, egli ha l’onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilità d’ufficio dell’incidenza causale di cui al primo comma dell’art. 1227 cod. civ. non comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo e perciò, se non ha proposto appello, non può dedurre per la prima volta in cassazione la questione del concorso di colpa del danneggiato (Cass. 24080/2008).

4.- Concludendo il ricorso va respinto ed il ricorrente condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione a favore degli intimati costituiti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare a favore di M.C., E., F. e P., le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 1700 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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