Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7699 del 02/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 7699 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 20306-2012 proposto da:
IACONO DOLORINDA, IACONO ANGELO, IACONO MICHELE,
IACONO PIETRO, IACONO MARIA CONCETTA, IACONO PAOLA,
IACONO PIETRO, IACONO PASQUALE, BERNARDO LUIGIA,
IACONO STEFANIA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA PIER PAOLO PASOLINI 51, presso lo studio
dell’avvocato PALMA PAOLO, rappresentati e difesi
dall’avvocato PACIFICO PASQUALE giusta procura
speciale in calce;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 02/04/2014

FOSCOLO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato
LIMATOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIANLUCA FLAMMIA giusta procura speciale in calce;
– controricorrente –

MAZZELLA EUGENIA, TRANI GIACOMO;
– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 04/04/2012, R.G.N.

6837/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/01/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto;

2

nonchè contro

x
R.G. 20306 \ 2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Iacono Pietro Paolo proponeva opposizione, nel 2010, avverso il decreto di liquidazione

nell’ambito di una causa civile tra lo Iacono e Mazzella Eugenia e Trani Giacomo.
Il giudizio si interrompeva per morte dello Iacono, e veniva riassunto dalla vedova di
questi, Di Costanzo Dolorinda; il giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio
nei confronti di tutti gli eredi dello Iacono, con termine perentorio al 10.1.2012 per la
notifica del provvedimento, e fissava l’udienza successiva al 30.1.2012. Sopravveniva in
data 16.1.2012 anche la morte della Di Costanzo Dolorinda; all’udienza fissata si
costituivano con comparsa di intervento volontario tutti i figli ed eredi dello Iacono. Su
eccezione del convenuto, il Tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio per mancata
prova dell’avvenuta notifica dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti gli eredi nei termini fissati.
Iacono Maria Concetta, Pasquale, Dolorinda, Pietro (nato nel 1980), Michele, Paola,
Pietro (nato nel 1979), Angelo e Stefania, nonché Bernardo Luigia propongono ricorso
per cassazione avverso l’ordinanza di estinzione emanata dal Tribunale di Napoli in data
4.4.2012 con ricorso ex art. 111 Cost., deducendo che il provvedimento impugnato
abbia natura sostanziale di sentenza, con un motivo di ricorso.
Il sig. Fabrizio Foscolo resiste con controricorso.
Mazzella Eugenia e Trani Giacomo, intimati, non hanno svolto attività difensiva.
I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti propongono un unico motivo di ricorso, con il quale lamentano la
violazione ed errata applicazione, da parte del giudice a quo, dell’art. 307, commi 3° e 4°
3

di onorari in favore del c.t.u. Fabrizio Foscolo emesso dal Tribunale di Napoli


c.p.c. e dell’art.111 della Costituzione, avendo questi con l’ordinanza impugnata
dichiarato estinto il giudizio ex art. 307, commi 3° e 4° c.p.c. senza tener conto del fatto
che tutti gli eredi dello Iacono ( al contempo figli ed eredi della Di Costanzo Dolorinda,
deceduta nelle more) si erano costituiti all’udienza fissata, realizzando in tal modo lo
scopo della vocatio in ius. A fronte di tale costituzione in udienza di tutti i soggetti nei
confronti dei quali si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio, rimane irrilevante ad

avviso dei ricorrenti la mancata prova della notificazione nel termine fissato dal giudice
dell’atto di integrazione del contraddittorio.
Si è costituito con controricorso Foscolo Fabrizio, ovvero il professionista in favore del
quale era stato emesso il decreto di liquidazione impugnato.
Nel controricorso il Foscolo rileva :
-1′ inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento avrebbe dovuto essere
reclamato al collegio e non impugnato con ricorso per cassazione, ex art. 308 c.p.c.,
oppure appellato, qualora si volesse riconoscere allo stesso natura di sentenza;
– che i ricorrenti hanno ricevuto la comunicazione del decreto a mezzo pec il 30 maggio
2012 ( e non come riferiscono loro il 14.6.2012 ) e quindi tentano di aggirare
l’intervenuto decorso del termine breve per appellare, ex art. 325 c.p.c., proponendo
ricorso per cassazione;
– che, ove si ritenesse ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
estinzione, lo stesso è in ogni caso tardivo, in quanto il provvedimento impugnato è
stato notificato il 30 maggio 2012, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il
13.9.2012, a termini scaduti (l’ultimo giorno utile era il 30 luglio 2012).;
– che i ricorrenti difettano di legittimazione attiva, non avendo provato di essere anche
gli eredi di Di Costanzo Dolorinda;
– qualora la Corte volesse esaminare il merito del ricorso, il controricorrente ne evidenzia
l’infondatezza, in quanto il termine perentorio entro il quale la Di Costanzo avrebbe
dovuto effettuare l’integrazione del contraddittorio è spirato il 10.1.2012, prima della
morte della Di Costanzo (16.1.2012) che quindi avrebbe potuto e dovuto rispettarlo a
mezzo del suo procuratore, e la costituzione degli eredi avvenuta successivamente alla
scadenza non può in ogni caso sanare l’intervenuta scadenza di un termine perentorio.
4

t

i

ì(),

L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.
E’ ben vero che avverso l’ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice monocratico di
tribunale, avente valore di sentenza giacchè definisce il giudizio in rito, vi è

ricorso in cassazione ( in questo senso, tra le varie, Cass. n. 6023 del 2007

(“Il

provvedimento dichiarativo dell’estinione de/processo adottato dal giudice monocraÚco del tribunale ha
natura sostarkiale di sentena, ancorché sia pronunciato in forma di decreto; pertanto, quando sia stato
pronunciato in primo grado, è impugnabile con l’appello.”), Cass. n. 22917 del 2010 (“In tema di
estinione de/processo quando il giudice istruttore nel corso de/giudijo a cognkione piena opera come
giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo
e, siccome determina kz chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudkiale
attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli
ordinari mei di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello
istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, secondo comma, cod. proc. civ. ravvivandosi
l’ipotesi di cui all’art. 308, secondo comma, cod. proc. civ. Diversamente deve ritenersi quando
l’estinione sia stata deliberata dal tribunale in composione monocratica solo dopo che la causa,
precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 cod. proc. civ.: in tal caso,
1.1 giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di prim o grado non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art.
354 secondo comma, cod. proc. civ. ma deve trattenere la causa e deciderla nel mento.’).
Tuttavia, nel caso di specie l’ordinanza di estinzione è stata emessa all’interno di un
procedimento speciale in unico grado, che si definisce con ordinanza non appellabile ed
in relazione al quale anche l’eventuale provvedimento incidentale di estinzione non può
che seguire il regime di impugnazione del procedimento all’interno del quale si inserisce.
Infatti, il procedimento speciale di opposizione alla liquidazione degli onorari al c.t.u. è
disciplinato dall’art. 170 del d.P.R. 30.5.2002, n.115 (Testo unico delle disposkioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustkia), che prevede, al secondo comma, che il processo

5

giurisprudenza costante di questa corte nel senso che occorre proporre appello e non

è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in
composizione monocratica.
Il procedimento applicabile è quindi quello disciplinato dall’art. 29 della legge n. 794 del
1942 ( richiamato già in precedenza dall’art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, che
disciplinava i compensi spettanti ai periti, ai consulenti e agli interpreti per le operazioni
eseguite su richiesta dell’autorità giudiziaria, abrogato proprio dal Testo Unico in materia

Tale procedimento ha subito una nuova regolamentazione normativa con l’art. 15 del
decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificcqione dei procedimenti civili di cognkione, ai sensi dell’art. 54
della legge 18 giugno 2009, n.69) , rubricato Dell’opposizione a decreto di pagamento di
spese di giustizia, che prevede che a tali controversie si applichi il rito sommario di
cognizione, ed al coi-rima 6 dispone espressamente che l’ordinanza che definisce il
giudizio non è appellabile.
Il decreto legislativo è entrato in vigore il 6 ottobre 2011 e tuttavia contiene una norma
transitoria, l’art. 36 , in base alla quale le norme del suddetto decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, e che
le norme abrogate o modificate dal decreto continuano ad applicarsi alle controversie
pendenti alla data di entrata in vigore di esso.
Poiché nella specie il procedimento di opposizione è stato instaurato in data 30.9.2010,
con deposito del ricorso di opposizione al decreto di liquidazione da parte dello Iacono,
esso continua ad essere disciplinato dall’art. 170 del t.u. sulle spese di giustizia nella sua
originaria formulazione, che non indica espressamente che il provvedimento conclusivo
del procedimento non sia appellabile.
Il procedimento che si applica è quindi quello per la opposizione agli onorari di avvocato
disciplinato dall’ art. 29 della legge n. 794 del 1942 nella sua versione originaria ( anche
questo procedimento è stato infatti modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011), che
è anche nella sua versione originaria un procedimento semplificato e reso in unico grado
( tanto che perfino se l’avvocato sceglie la strada “ordinaria” di richiedere nei confronti
del cliente che non lo ha pagato un decreto ingiuntivo, l’eventuale opposizione a decreto
6

di spese di giustizia).

ingiuntivo è decisa non con sentenza ma con ordinanza che la legge dispone non sia
impugnabile – art. 30 della legge n. 794 del 1942).
Pertanto, l’ordinanza di liquidazione degli onorari al c.t.u. ( come pure l’ordinanza di
liquidazione degli onorari all’avvocato) non è appellabile, sia che essa sia disciplinata
dall’art. 29 vecchio testo della legge n. 794 del 1942, sia che essa sia disciplinata dall’art.
15 del d.lgs. n. 150 del 10 settembre 2011 (applicabile solo ai procedimenti instaurati

ammissibile il ricorso in cassazione ex art. 111 Cost.
La giurisprudenza della corte è costante nel ritenere che il provvedimento di liquidazione
degli onorari agli avvocati abbia natura sostanziale di ordinanza, sottratta all’appello ed
impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., salvo
che la contestazione involga i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso per
prestazioni giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di questo (per tutte v.
Cass. n. 6225 del 2010), e che il provvedimento che definisce il procedimento di
opposizione alla liquidazione degli onorari in favore del cm, seppur in mancanza per il
passato di una disposizione espressa, sia anch’esso non appellabile ma ricorribile per
cassazione ex art. 111 Cost ( v. Cass. n. 12572 del 1997 e Cass. 7631 del 2011).
Ugualmente, non è impugnabile in appello ma con ricorso per cassazione il
provvedimento di estinzione adottato all’interno del medesimo procedimento di
opposizione al decreto di liquidazione delle spese in favore del c.t.u., in quanto esso
definisce il procedimento in rito, e come tale sottostà allo stesso regime di impugnazione
del provvedimento che definisce il provvedimento nel merito. Non può infatti essere
imposto un grado di giudizio in più avverso il provvedimento che nega la decisione
perché definisce il giudizio su una questione di rito rispetto a quanto è previsto per il
provvedimento che definisce anche il merito del giudizio.

7

dopo la sua entrata in vigore) , e quindi avverso di essa, poiché definisce il giudizio, è

Quindi, l’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione di liquidazione degli onorari
al c.t.u. è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost, e non appellabile.
Non sono sussistenti poi gli altri profili di inammissibilità per tardività indicati dal
controricorrente, in quanto il reclamo si applica solo qualora il procedimento sia di
competenza collegiale, e ai fini del decorso del termine breve per impugnare, sia in
appello che avanti la corte di cassazione, non rileva la data della comunicazione di

pec o con biglietto di cancelleria comunicato a mezzo di ufficiale giudiziario, ma la data
di notifica, che nel caso di specie non risulta essere avvenuta.
Il ricorso proposto è pertanto ammissibile.
Passando quindi all’esame del merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
La Di Costanzo è deceduta in data 16.1.2012, ovvero dopo la scadenza del termine per
integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi dello Iacono; essa avrebbe
quindi avuto la possibilità, a mezzo del suo avvocato, di eseguire l’ordine di integrazione
del contraddittorio, essendosi l’evento interruttivo verificato dopo la scadenza del
termine perentorio. Il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice a quo è
corretto, in quanto in base al disposto dell’art. 307 c.p.c., terzo comma il mancato
rispetto dell’ordine di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal
giudice produce l’estinzione del giudizio.
La dottrina distingue le ipotesi di estinzione in due categorie: in una di esse, l’estinzione
viene senzaltro fatta discendere dall’omissione del compimento di un determinato atto
entro un termine perentorio : in questi casi , tra i quali rientra l’ipotesi in esame di
mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice, il codice fa
discendere l’effetto estintivo come conseguenza immediata dell’omissione ( anche le
altre, tassative ipotesi di estinzione immediata sono legate al mancato rispetto di un
termine perentorio, sia esso fissato dalla legge ( artt. 297 e 305 ) o dal giudice (art.102
c.p.c. ), la rinnovazione della citazione, la prosecuzione o rassunzione del processo, la
riassunzione dinanzi al giudice competente. Nella seconda serie di ipotesi, invece,
l’estinzione si verifica al mancato compimento di un atto che costituisce a sua volta un
rimedio ad una precedente omissione.
8

cancelleria del provvedimento, a prescindere dal fatto che la stessa sia eseguita a mezzo

In caso di mancato rispetto del termine perentorio fissato dal giudice entro il quale deve
essere notificato l’atto di integrazione del contraddittorio, che costituisce una ipotesi di
estinzione del giudizio immediata per inattività delle parti, nessuna efficacia sanante può
spiegare il fatto che, per l’udienza fissata dal giudice, si siano costituiti tutti i soggetti nei
confronti dei quali il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato, in quanto l’effetto

1997 che esclude la possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo in relazione
alla diversa ipotesi, sempre riconducibile però alle ipotesi di estinzione immediata, di
mancata riassunzione nei termini fissati).
Si puntualizza che questa decisione non si pone in contrasto con quanto affermato da
Cass. n. 23848 del 2008 (la cui massima così recita : “Quando, a seguito di interruzione

del processo, venga depositato nel termine perentorio di cui all’art. 305 cod. proc. civ.
un ricorso in riassunzione e sia in tal modo impedita l’estinzione del processo, ove
all’udienza fissata per la prosecuzione compaiano le parti cui l’istante avrebbe dovuto
notificare il ricorso per realizzare la “vocatio in ius” e non compaia la parte istante, il
processo deve regolarmente proseguire, rimanendo irrilevante che quest’ultima non
abbia fornito la prova dell’avvenuta notificazione, risultando realizzato in ogni caso,
con la comparizione, lo scopo della “vocatio” medesima.”), richiamata dai ricorrenti .
Questo arresto giurisprudenziale è stato di recente consolidato con l’ordinanza n. 21869
del 2013 ( emessa dalla sesta sezione civile, riportata nell’archivio CERTALEX in quanto
espressione di un principio di diritto stabile), che precisa che la riassunzione di un

processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed integralmente perfezionata
quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il
giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine
semestrale previsto dall’art. 305 cod. proc. civ..
I ricorrenti ritengono di poter trarre dalla sentenza n. 23848 del 2008 argomenti in
favore di un effetto sanante della vocatio in ius costituito dal fatto che all’udienza fissata
tutte le parti alle quali doveva essere notificato il ricorso era presente
Nel caso di specie peraltro il giudice impugnato, avendo ritenuto dirimente ai fini della
declaratoria di estinzione che non si fosse provveduto a notificare l’atto di integrazione
9

estintivo si è già verificato e non rimane che prenderne atto (v. Cass. S.U. n. 9342 del

del contradditorio nel termine perentorio fissato, non ha neppure proceduto a verificare
se effettivamente tra gli intervenuti fossero presenti tutti gli eredi dello Iacono ( e della
Di Costanzo,anch’essa deceduta ma dopo la scadenza del termine perentorio).
La sentenza richiamata ed anche l’ordinanza del 2013 non si pongono in
contrapposizione con quanto deciso in quanto esse escludono che si provveda a

proseguite il giudizio sono presenti all’udienza fissata in quanto individuano l’attività da
compiere entro il termine perentorio di sei mesi dall’interruzione, fissato dall’art. 305
c.p.c. per la diversa ipotesi della riassunzione o della prosecuzione del giudizio, nel solo
deposito del ricorso ( richiamando il decisurn di Cass. S.U. n. 14854 del 2006) e non nella
attività successiva, ed in particolare nella notifica di esso entro il termine indicato dal
giudice.
L’avvenuto compimento di tale attività di deposito nel termine perentorio indicato dalla
legge scongiura l’eventualità della estinzione immediata.
Ne consegue che se all’udienza fissata, il ricorso pur tempestivamente notificato non
risultasse notificato ma tutte le parti cui esso era destinato risultassero presenti, si
scongiurerebbe l’effetto estintivo differito, essendo stato realizzato, con la comparizione,
lo scopo della vocatio in ius.
Nel caso in esame invece, poiché il fatto a cui la legge associa il verificarsi immediato del
fenomeno estintivo si è già verificato prima dell’udienza, allo scadere del termine per
notificare gli atti di integrazione del contraddittorio, il giudice non può che prenderne
atto con una pronuncia che è solo dichiarativa di una estinzione già verificatasi, e
l’eventuale presenza di tutti i destinatari dell’atto all’udienza fissata per la prosecuzione
del giudizio a contraddittorio integrato non può spiegare alcuna efficacia sanante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

10

dichiarare l’estinzione se tutti i soggetti nei confronti dei quali si doveva riassumere o

Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dal contro ricorrente Foscolo, e
le liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 31 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA