Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7698 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.

SOTERO 38, presso lo studio dell’avvocato VARRICCHIO MARIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta

procura speciale per atto Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma, del

30.5.08, rep. N. 76067, che viene allegata agli atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2753/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

2/4/07, depositata il 29/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 29 giugno 2007 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata nei confronti dell’INAIL da D.C.P., il quale aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per l’infortunio del lavoro subito, in misura superiore a quella del dodici per cento riconosciutagli dall’Istituto.

Nell’accogliere l’impugnazione dell’ente previdenziale, il giudice del gravame ha prestato adesione al parere della consulenza tecnica rinnovata in appello.

Di questa sentenza l’assicurato ha domandato la cassazione formulando un motivo.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso con il procedimento previsto dall’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta la relazione ai sensi di tale norma, poi ritualmente notificata alle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Nella relazione suddetta sono state riportate le deduzioni svolte dal ricorrente nella illustrazione del motivo e in particolare come la critica alla sentenza impugnata sia stata limitata a sostenere che nel ragionamento del giudice del merito “e’ riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del D.C. proprio convincimento”, che “le ragioni poste a fondamento della decisione risultano contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire la ratio decidendi, e cioe’ la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata”, ed ancora che “nel ragionamento del giudice del merito e’ rinvenibile traccia evidente della mancata ed insufficiente esame dei punti decisivi della controversia prospettata dalla parte e rilevabile di ufficio” (ndr.: cosi’ testualmente in ricorso, terzo periodo di pag. 4).

Le critiche mosse, ridotte a quelle innanzi esposte, sono estremamente generiche, ma in tal modo, secondo quanto rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. condivisa dal Collegio, il ricorrente, malgrado il richiamo all’art. 366 bis c.p.c., qui applicabile trattandosi di impugnazione avverso sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, non ha neppure adempiuto alle prescrizioni dettate dalla medesima norma allorche’ con il ricorso per Cassazione sia denunciato un vizio riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5: il motivo dedotto non presenta la chiara indicazione del fatto controverso con la successiva sintesi dei rilievi attraverso la quale poter cogliere la fondatezza della censura (Cass. sez. unite 18 giugno 2008 n. 16528).

Poiche’ non vi sono ulteriori deduzioni da esaminare – il ricorrente invero non ha replicato alcunche’ alla relazione di cui innanzi – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il D.C., sebbene soccombente, resta esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA