Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7698 del 18/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7698 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

sul ricorso 18522-2014 proposto da:
TRIANNI ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOURa presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SPERANZA FAENZA, che la rappresenta e difende
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo
difensore;
– ricorrente contro

ISTITUTO) NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 26/2014 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 10/01/2014, depositata il 22/01/2014;

Data pubblicazione: 18/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
RAGETTA;
udito l’Avvocato Faenza Speranza difensore della ricorrente che si
riporta ai motivi del ricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’i 1
febbraio 2016, ai .sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della
seguente relazione redatta a nonna dell’art. 380 bis cod. proc.civ. : “La
Corte di appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello
proposto da ntonia Trianni avverso la sentenza di primo grado che
aveva respinto la sua domanda intesa al conseguimento della pensione
di inabilità di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971 e, in subordine,
dell’assegno di assistenza di cui all’art. 13 1. cit., ha dichiarato il diritto
dell’appellante a quest’ultima prestazione con decorrenza dal 28.6.2013
ed ha condannato l’INPS alla relativa erogazione oltre accessori.
Il giudice di appello, premesso che in base alla condivisibile consulenza
tecnica d’ufficio rinnovata in secondo grado, la Trianni, a decorrere dal
15.9.2008, risultava affetta da un complesso invalidante che
comportava la riduzione della capacità lavorativa in misura pari
all’80%, ha ritenuto che la prestazione ex art. 13 della legge n. 118 del
1971 potesse essere riconosciuta solo con decorrenza dal 28.6.2013,
data di entrata in vigore del d.l. n. 28.6.2013 conv. in legge n. 99 del
2013. Secondo il giudice di appello, infatti, prima della modifica
legislativa introdotta dall’art. 10 comma 5 d.l. cit., occorreva tenere
conto, al fine della verifica del requisito reddituale, anche del reddito
del coniuge il quale — . nel caso di specie — cumulato con quello della
aspirante al beneficio determinava il superamento della soglia di legge.

Ric. 2014 n. 18522 Sez. ML – ud, 11-02-2016
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Fatto e diritto

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Antonia Trianni
sulla base di un unico motivo. Il Comune di Gallipoli è rimasto
intimato. L’ INPS non ha svolto attività difensiva.
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione
e falsa applicazione di norme di diritto, ha censurato la decisione per

dall’art. 10 comma 5, d.l. n. 28.6.2013 conv. in legge n. 99 del 2013,
occorresse, al fine della verifica del requisito reddituale prescritto per
l’assegno di assistenza di cui all’art. 13 della legge n. 118 del 1971,
considerare oltre al reddito dell’interessato anche quello dell’eventuale
coniuge. Ha argomentato che il regime applicato dal giudice di
secondo grado era proprio della pensione di inabilità ex art. 12 della
legge n. 118 cit mentre, per l’assegno di assistenza era pacifico, come
ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che occorresse avere
riguardo al solo reddito del richiedente.
Preliminarmente il Collegio dovrà verificare la ritualità della notifica
del ricorso per cassazione effettuata all’INPS — rimasto contumace in
secondo grado — presso la sede di Lecce
Nel merito il ricorso è manifestamente fondato. Come ripetutamente
affermato da questa Corte ( Cass. n. 16363 del 2002, n. 16311 del 2002,
12266 del 2003, 14126 del 2006, n. 13261 Cass. n. 5003 del 2011, ord.
n. 19658 del 2012), in pronunzie nelle quali veniva rimarcata la
differenza tra pensione di inabilità e assegno di assistenza quanto al
reddito da prendere in considerazione (individuale, per l’assegno di
assistenza e in cumulo con quello dell’eventuale coniuge per la
pensione di inabilità) per verificare il mancato superamento della soglia
di legge per l’accesso alle suddette prestazioni, nel caso di assegno ex
art. 13 della legge n. 118 del 1971 occorre fare riferimento al soli
redditi individuali rilevanti ai fini IRPEF,
Ric. 2014 n. 18522 sei. ML ud. 11-02-2016
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avere ritenuto che per il periodo antecedente alla modifica introdotta

Tale affermazione è stata fondata sul dato letterale dell’art. 14 septies
comma 5 D.I.,. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni
dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 il quale il quale, nell’elevare i limiti di
reddito anteriormente fissati dal D.L. n. 30 del 1974,artt. 6, 8 e 10
conv. in L. n 114 del 1974, ha previsto che “il limite di reddito per il

di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni ed integrazioni, e’ fissato in lire
2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell’IRPEF con esclusione del
reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il
soggetto interessato fa parte” e su quello di disposizioni successive
(art. 9 d.l. n, 791 del 1981 convertito con modificazioni dalla n. 54 del
1982 e dall’art. 12 della legge n. 412 del 1991). In particolare questa
Corte, con condivisibile recente pronunzia (Cass, n. 5003 del 2011),
seguita da altre conformi (v. tra queste: ord. n. 19658 del 2012), per il
profilo che viene in rilievo nel presente giudizio , ha osservato che
l’intervento attuato dal legislatore con l’art. 14 septies comma quinto
cit., costituisce intervento inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati
e invalidi civili, a seguito dell’innalzamento del limite reddituale
previsto – ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti – dalla L. n.
29 del 1977. Significativo di tale intento è che per l’attribuzione
dell’assegno è, bensì, preso a riferimento il solo reddito individuale
dell’assistito, ma l’importo da non superare per la pensione di inabilità
(comma quarto) corrisponde a più del doppio di quello stabilito per
l’assegno (L. 5.200.000 annue a fronte di L. 2,500.000 annue). In questa
prospettiva è stato ritenuto che il comma 5 dell’art. 14 septies
costituisse deroga all’orientamento generale della legislazione in tema
di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al
quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo
Ric. 2014 n. 18522 sez. ML – ud. 11-02-2016
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diritto all’assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili,

del reddito dei coniugi (vedi Corte cost. sent n. 769 del 1988 e n.
75 del 1991; vedi anche Corte cost. n. 454 del 1992, in tema di
insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65′ anno)
e, di conseguenza, non esprimesse alcun principio generale con il quale
dovrebbero essere coerenti disposizioni particolari. Si è quindi ribadito

assegno – fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilità
quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge – non può che
far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi
civili assoluti sia rimasta assoggettata a questa regola. Una conferma a
livello sistematico della esistenza di una disciplina differenziata, quanto
al requisito reddituale, per la pensione di inabilità e per l’assegno di
assistenza, e stata ravvisata nella L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12
(da titolo “requisiti recidi” watt delle prestazioni ai minorati civili”) nella
quale la distinzione tra le due prestazioni continua ad essere
mantenuta, disponendo la norma che con effetto dal 1 gennaio 1992 ai
tini dell’accertamento, da parte del 1\i.linistero dell’interno della
condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli
invalidi civili si applica il limite di reddito individuale stabilito per la
pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali. Con
riferimento alla sostituzione della L. n. 118 del 1971, art. 13 ad opera
della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, (disposizione non tenuta
presente nelle citate decisioni di questa Corte), il quale, testualmente,
stabilisce che “agli invalidi civili di una compresa fra il diciottesimo e il
sessantaquattresirno anno nei cui confronti sia accertata una riduzione
della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento,
che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale
condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed erogato
dall’INPS, un assegno mensile di F-‘i,uro 242.84 per tredici mensilità, con
Ric. 2014 n. 18522 sez. ML – uci, 11-02-2016
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che la formulazione letterale della norma che fa menzione del solo

le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della
pensione di cui all’art. 12”, è stato osservato che “si tratta, all’evidenza,
di un intervento con il quale viene ripristinato il collegamento tra le
due prestazioni assistenziali quanto alle “condizioni” (comprese,
quindi, quelle economiche) richieste per la loro assegnazione. Ma il

l’assegnazione della ” pensione di cui ‘all’art. 12″, determinare cioè una
equiparazione che si vuole modulata sulla disciplina propria della
prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti, è di per se, indicativo
del fatto che tale disciplina – anche per quanto riguarda le condizioni
reddituali rilevanti – è diversa da quella nel frattempo dettata (con la L.
n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5) per l’assegno mensile – non
avendo senso, invero, una simile formulazione normativa ove le
condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità fossero le
stesse previste per l’assegno e,dunque, si dovesse dar rilevo al solo
reddito personale dell’invalido, ancorché coniugato, piuttosto che al
reddito di entrambi i coniugi” (Cass. n. 5003 del 2011).
In base quindi alle considerazioni in diritto che precedono, previa
verifica della ritualità della notifica all’INPS, il ricorso dovrà essere
accolto.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza
camerale . 7
Ritiene questo Collegio, dato atto della rituale notifica all’INPS del
ricorso per cassazione che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ., per la definizione
camerale. Il ricorso deve essere pertanto accolto con rinvio, anche ai
fini del regolamento delle spese relative al presente giudizio, alla Corte
Pic. 2014 n. 18522 sez. ML – ud. 11-02-2016
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prendere a riferimento, a tal fine, le “condizioni” stabilite per

di appello di Lecce in diversa composizione la quale procederà alla
verifica del requisito reddituale in capo alla Trianni sulla base dei
principi sopra richiamati.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche

diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della non
sussistenn dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma l bis dello stesso articolo 13 .

Roma, 11 febbraio 2016

per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Lecce, in

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