Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7698 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 06/04/2020), n.7698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28797/2014 proposto da:

T.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA AMBRA FURIANI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO

MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 528/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/08/2014 R.G.N. 189/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARIA AMBRA FURIANI;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva rigettato la domanda proposta da T.G. volta ad ottenere, per quanto qui rileva, l’inclusione nella retribuzione figurativa, da accreditare in relazione al periodo di aspettativa per svolgimento di funzioni sindacali della L. n. 300 del 1970, ex art. 31, del premio di produzione ex art. 26 del CCNL del 1992 e 25 del CCNL del 2000 e 2004, del compenso sostitutivo del cottimo ed altri incentivi di cui all’art. 25 del CCNL del 1992 e 23 del CCNL del 2000 e 2004, del premio di risultato in relazione al conseguimento dei risultati aziendali positivi ed al conseguimento degli obiettivi industriali di cui all’art. 25 del CCNL e dell’indennità media turni prevista dall’art. 14 del CCNL.

2. La Corte territoriale argomentava che il contratto collettivo presupponeva per l’erogazione di tali voci l’effettiva prestazione dell’attività lavorativa o la collegava ad una determinata produttività e ad un determinato risultato conseguito nel lavoro effettivo, e ciò escludeva il diritto all’inclusione ai sensi del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 3, mentre non poteva avere rilievo in senso contrario il fatto che la prassi aziendale avesse attribuito tali emolumenti alla generalità dei dipendenti a prescindere dalla loro presenza in servizio, in considerazione della natura inderogabile della previsione normativa.

3. Per la cassazione della sentenza T.G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. La soluzione adottata dalla Corte d’appello viene censurata dal ricorrente con un primo motivo con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 31, che disciplina l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali provinciali e nazionali e di quelli chiamati a funzioni pubbliche elettive, che assicurerebbe la persistenza di tutti i diritti che non siano incompatibili con la temporanea assenza della prestazione lavorativa, sicchè dev’essere riconosciuta ogni successiva variazione intervenuta nella base contributiva.

5. Come secondo motivo il T. deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 3, che disciplina le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8, comma 8, dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Sostiene che la soluzione adottata dal giudice di merito sarebbe penalizzante per il lavoratore chiamato a funzioni sindacali e richiama un arresto di questa Corte secondo il quale devono essere garantiti al lavoratore in aspettativa non retribuita tutti i diritti non incompatibili con la temporanea sospensione del rapporto di lavoro.

6. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

La L. n. 300 del 1970, art. 31, prevede che i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. Tali periodi di aspettativa, a mente del comma 3, “(…) sono considerati utili a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero”.

7. Durante l’aspettativa sindacale non retribuita il rapporto di lavoro passa in uno stato di temporanea quiescenza, con sospensione delle obbligazioni principali (prestazione di lavoro ed erogazione della retribuzione) che lo caratterizzano: il relativo periodo è considerato tuttavia utile a fini pensionistici, con onere posto a carico delle gestioni previdenziali.

8. Occorre dunque individuare quali siano le retribuzioni figurative da prendere in esame in relazione a tale periodo ai fini pensionistici.

La L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8, comma 8, individua le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione ai suddetti lavoratori e, in difformità rispetto alla disciplina generale che ha riguardo alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i periodi di contribuzione figurativa o nell’anno di decorrenza della pensione prevede che esse “sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall’interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche”.

9. Il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 3, ha poi ulteriormente precisato al comma 4, che “Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8, comma 8, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell’attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro nè incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell’anzianità di servizio”.

10. Dalla normativa riportata si evince che le retribuzioni da accreditare figurativamente sono commisurate a quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa, che vanno adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale prevista dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Gli emolumenti e gli incrementi retributivi da accreditare inoltre sono unicamente quelli collegati dalla suddetta contrattazione collettiva alla qualifica e alla maturazione dell’anzianità di servizio: restano pertanto esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come anche gli istituti retributivi collegati all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa.

11. Il chiaro riferimento al contratto collettivo (che a mente dell’art. 8 cit., comma 8, non rileva solo per i partiti politici e le organizzazioni sindacali che abbiano una propria regolamentazione interna o contrattuale) esclude che possano avere valore di fonte regolativa della retribuzione figurativa a fini pensionistici gli usi aziendali, nonchè eventuali pattuizioni individuali. La normativa individua infatti una perimetrazione della tutela dell’attività sindacale prevista a carico della collettività dettata da esigenze di uniformità e prevedibilità, il che del resto è coerente con la natura dell’intervento pubblico e con la natura indisponibile della materia previdenziale.

12. Non osta a questa soluzione l’arresto di questa Corte richiamato in ricorso (Cass. n. 5335 del 1/6/1999) che, in coerenza con la precedente Cass. n. 3719 del 29/04/1997, ha ritenuto utile alla maturazione di un premio aziendale ancorato all’anzianità di servizio il periodo trascorso in aspettativa sindacale non retribuita, in ragione di una costante prassi aziendale che non prevedeva il requisito dell’effettività della prestazione lavorativa quale condizione per il premio medesimo, considerato che ivi si discuteva della questione, affatto diversa da quella oggetto di causa, dell’obbligazione a carico del datore di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti un premio aziendale collegato all’anzianità lavorativa.

13. Poichè nel caso la Corte territoriale ha accertato, con interpretazione della contrattazione collettiva che non viene qui fatta oggetto di censura, che le voci retributive di cui è causa erano state da essa collegate all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, la soluzione adottata nel senso della non computabilità nella retribuzione figurativa è conforme a diritto.

14. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

15. L’assenza di precedenti di questa Corte sulla specifica questione consiglia la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

16. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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