Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7697 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21383/2015 proposto da:

Impresa Capretto Costruzioni s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

degli Scialoja n. 18, presso lo studio dell’avvocato Magliocca

Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n. 50-a, presso lo studio

dell’avvocato Laurenti Nicola, rappresentato e difeso dall’avvocato

Ferrari Fabio Maria, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2805/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La controversia ha ad oggetto il contratto di appalto stipulato il 20/5/1999 tra il Comune di Napoli e l’odierna ricorrente Impresa Capretto Costruzioni SRL per la manutenzione ordinaria delle strade, piazze, viali e segnaletica stradale della circoscrizione (OMISSIS) per il biennio 1999-2000 e per un importo complessivo di Lire 1.256.860.000, di cui Lire 1.232.060.000, previsto per i lavori retribuiti “a misura” e Lire 24.800.000, pari al 2%, per lavori e servizi retribuiti “a corpo”, tra cui rientrava l’attività di vigilanza.

Con atto notificato il 28/11/2008 l’appaltatore Capretto propose domanda di arbitrato con la quale chiese che fosse dichiarato l’inadempimento del Comune appaltante per avere mantenuto le strade in stato di degrado rendendo più onerosa la vigilanza ed ineseguibile la manutenzione ordinaria, e svolse anche altre domande gradate.

Il Collegio arbitrale accolse parzialmente le domande.

Segnatamente, per quanto interessa, accolse il terzo quesito dell’appaltatore e condannò l’ente al pagamento della somma di Euro 36.267,67, per maggiori oneri di vigilanza sostenuti nel periodo 1/228/2/2002; inoltre, in accoglimento del settimo quesito, condannò l’ente al pagamento di Euro 47.121,58, a titolo di equo indennizzo del D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 13; riconobbe, infine, la rivalutazione monetaria e gli interessi sugli importi liquidati.

Il Comune di Napoli convenne, quindi, dinanzi alla Corte di appello di Napoli l’impresa Capretto Costruzioni SRL per sentir dichiarare parzialmente nullo il lodo arbitrale sottoscritto il 20/4/2011 in merito all’accoglimento delle domande anzidette, per violazione delle regole del diritto, in relazione all’art. 1372 c.c., alla luce dei criteri di cui agli artt. 1361 c.c. e segg., artt. 1375,1655,1657,1664,2967 c.c., ed alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 26, “nonchè, in generale, dell’intera normativa in materia di invariabilità, determinazione, adeguamento e revisione prezzi negli appalti pubblici, per illogicità e contraddittorietà della motivazione”; ed ancora per violazione delle regole del diritto “con particolare riferimento al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13 e comunque in violazione dell’art. 2697 c.c.” ed, infine, per violazione delle regole di diritto in tema di riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi.

In conseguenza, il Comune chiese che venisse dichiarato che nulla era dovuto all’impresa a titoli di maggiori costi per la vigilanza ed a titolo di equo indennizzo del D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 13, proponendo anche domande subordinate.

La Corte di appello ha accolto le domande del Comune di Napoli e ha dichiarato la nullità parziale del lodo: nel merito, ha rigettato le domande di pagamento per i titoli anzidetti proposte da Capretto Costruzioni SRL, condannando quest’ultima alla rifusione delle spese di lite.

Capretto Costruzioni SRL ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo.

Il Comune di Napoli ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione di norme di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sotto diversi profili, che vanno partitamente esaminati.

1.2.1. Nel primo passaggio la censura riguarda la decisione della Corte di appello di non procedere in sede rescissoria all’esame dei rilievi relativi alla valutazione del danno per i maggior costi sostenuti per l’attività di vigilanza, riconosciuto dal Collegio arbitrale ed alla valutazione dell’istruttoria e della CTU in merito, sulla considerazione – così la ricorrente interpreta la decisione impugnata – che questa era superflua in ragione dell'”omessa dimostrazione circa la sussistenza e l’ammontare dei danni chiesti in ristoro dell’impresa per l’attività di vigilanza, non essendo stato identificato analiticamente in riserva” (fol. 11 del ricorso); in proposito la ricorrente si duole che la Corte distrettuale abbia contraddetto la stessa documentazione versata in atti, che conteneva un chiaro rinvio alla riserva n. 1.

1.2.2. Sotto questo profilo il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi e non la censura pertinentemente.

1.2.3. La Corte partenopea – contrariamente a quanto assume la ricorrente – non ha escluso di dover procedere alla valutazione del danno per la mancata iscrizione della riserva, di cui invece dà conto in sentenza (v. fol. 10 della sent. imp.), ma perchè ha escluso che l’impresa avesse titolo a richiedere i relativi importi, con ampia motivazione con cui la ricorrente sostanzialmente non si confronta, insistendo sulla correttezza della pronuncia arbitrale.

Va osservato, in particolare, che la Corte di appello ha riformato la decisione arbitrale, laddove la stessa aveva ritenuto giustificata la riserva alla luce dei sinistri determinati dalla condizione di dissesto delle strade che, pur conosciuta all’impresa, era peggiorata a causa della mancata effettuazione da parte del Comune di interventi di manutenzione straordinaria: sul punto, la Corte distrettuale ha escluso che la condizione di dissesto delle strade fosse un fatto imprevedibile e sopravvenuto ed ha rimarcato che l’impresa prima di formulare l’offerta, aveva l’obbligo di prendere cognizione dei luoghi e delle circostanze che potevano influire sull’esecuzione dell’opera, affermando che la riserva iscritta dall’appaltatore non aveva ad oggetto un fatto imprevedibile, sopravvenuto durante l’evolversi dell’appalto, ma una situazione preesistente di cui l’impresa avrebbe dovuto tener conto nell’assume l’obbligazione di assicurare all’amministrazione l’opera ed i servizi.

In proposito la Corte di appello ha sottolineato che: l’appaltatrice aveva l’obbligo di approntare una adeguata organizzazione anche per svolgere l’attività di vigilanza delineata dettagliatamente dall’art. 10 del capitolato; rientrava nell’alea normale del contratto assicurare il risultato consistente nella ordinaria manutenzione e nella sorveglianza dei luoghi; oggetto dell’appalto era l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e la Capretto non poteva pretendere che l’amministrazione le affidasse lavori di manutenzione straordinaria, che avrebbero richiesto l’attivazione da parte del Comune di una nuova procedura competitiva. Ha concluso che il preteso mutamento sostanziale dei lavori compresi nell’appalto avrebbe consentito all’appaltatrice di chiedere la risoluzione del contratto, ma non la corresponsione di ulteriori corrispettivi per oneri di vigilanza, peraltro nemmeno specificati in riserva e determinati dal collegio arbitrale sulla base delle valutazioni del CTU.

1.2.4. La decisione è conforme alla giurisprudenza della Corte in materia di appalti di opere pubbliche, la quale ha chiarito che non è sufficiente a giustificare il pagamento del maggiore compenso richiesto dall’appaltatore nemmeno l’ordine scritto, in mancanza dell’approvazione che dev’essere data dalla stazione appaltante nelle forme di legge (Cass. n. 11365/1999) e i cui estremi devono essere preventivamente e specificamente indicati nell’ordine scritto (Cass. n. 5278/2007, Cass. n. 9701/1990). I lavori addizionali possono essere “sanati” soltanto se espressamente riconosciuti dall’amministrazione in sede di collaudo (Cass. n. 10726/1992) o “riassunti in una c.d. perizia di variante successivamente approvata” (Cass. n. 6470/1998, n. 5172/1994); anche le variazioni disposte dal direttore dei lavori in via d’urgenza, senza la preventiva autorizzazione dell’autorità amministrativa, devono essere riconosciute nel verbale di collaudo (approvato) come indispensabili alla realizzazione dell’opera (Cass. n. 5278/2007; Cass. n. 5792/1982; Cass. n. 745/1979; Cass. n. 4430/1977).

E’ una giurisprudenza che esprime principi di carattere generale in materia di opere pubbliche sulla base di disposizioni normative chiare nel senso che “nessuna variazione o addizione potrà essere eseguita dall’appaltatore senza l’ordine scritto dell’ingegnere direttore, nel quale sia citata la intervenuta approvazione superiore….” (R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 20, comma 7; v. anche il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13, commi 1 e 2); ogni variazione o aggiunta a un progetto già in corso non prevista in contratto, che dia luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, è consentita solo mediante presentazione di una perizia suppletiva da parte del direttore dei lavori all’Amministrazione cui spetta decidere se accordarla o meno (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 343 abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 358); “Non può l’appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l’ordine per iscritto dall’ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione” (L. n. 2248 del 1865, art. 342, comma 1, all. F, abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 cit.); “Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante” (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 134, comma 1, abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010, ma riprodotto nel D.P.R., da ultimo citato, art. 161, comma 1). Ed ancora che, qualora l’attività è remunerata con compenso “a corpo”, come nel presente caso per l’attività di vigilanza, l’appaltatore non è legittimato ad esercitare l’azione di ingiustificato arricchimento per l’eventuale maggior quantità di opera eseguita, dovendosi escludere che la locupletazione del committente sia priva di giusta causa in quanto insita nella natura del contratto (Cass. n. 24165/2014). Nè può essere invocata l’applicazione della disciplina delle variazioni prevista per gli appalti tra privati che non trova applicazione agli appalti di opere pubbliche, nei quali le variazioni in corso di esecuzione e i lavori aggiuntivi richiedono la forma scritta ad substantiam (Cass. n. 3455/1971).

1.2.5. La statuizione impugnata risulta pertanto immune da vizi e la contestazione da parte della ricorrente dell’affermazione con cui la Corte di appello ha precisato che gli oneri di vigilanza non erano nemmeno stati specificati in riserva, ma determinati dal collegio arbitrale sulla base delle valutazioni del CTU (fol. 12 della sent. imp.), risulta evidentemente priva di decisività, in quanto inidonea a superare la ratio decidendi di cui sopra, non censurata, che verte sulla errata applicazione da parte degli arbitri delle regole a cui sono soggetti i rapporti contrattuali intercorrenti tra privati e P.A. – ciò in disparte la genericità della contestazione stessa, che non precisa affatto il contenuto della riserva.

1.3.1. Nel secondo passaggio la censura riguarda la qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra il Comune e l’Impresa Capretto: la ricorrente sostiene che la Corte di appello abbia riformato il lodo arbitrale “sul convincimento che il Collegio arbitrale avrebbe erroneamente interpretato il contratto e l’allegato capitolato speciale, in relazione all’attività di vigilanza, qualificandola, quale obbligazione accessoria, correlata a quella di manutenzione” (fol. 11 del ricorso).

1.3.2. Sotto questo profilo il motivo è infondato.

1.3.3. La Corte di appello – contrariamente a quanto assume la ricorrente – ha confermato il lodo arbitrale nella parte in cui, esaminando la natura causale del contratto alla luce dei criteri di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 2, ha ritenuto che la prestazione oggettivamente prevalente e caratterizzante il contratto afferiva all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria per il periodo e per la zona indicata, mentre la vigilanza, che rientrava nei “lavori e servizi” remunerati con compenso “a corpo” (e non con la previsione di uno specifico corrispettivo), rivestiva carattere di prestazione accessoria ed ha disatteso la tesi del Comune circa la natura causale mista di appalto di lavori di manutenzione e di servizi propugnata dall’Ente, rigettando il motivo di gravame concernente la natura causale del contratto (fol. 9 della sent. imp.).

1.3.4. Del tutto estraneo al perimetro decisionale della sentenza impugnata risulta, poi, l’affermazione con la quale la ricorrente ribadisce che è stata esclusa la responsabilità dell’impresa per inadempimento (fol. 13 del ric.), non vertendo la controversia sull’inadempimento dell’impresa.

1.3.5. Invece, laddove la ricorrente insiste nel lamentare la mancata valutazione dell’accessorietà della vigilanza nel contratto de qua, in relazione alla mancata cooperazione della Stazione appaltante al fine di impedire la causazione dei sinistri nelle aree oggetto di intervento ed a propugnare la responsabilità dell’Amministrazione comunale per essere venuta meno al dovere di cooperazione necessario, a suo dire, a rendere efficace la prestazione commissionata all’impresa -, il motivo risulta inammissibile perchè prescinde del tutto dalla ratio decidendi fondata sui principi che regolano i rapporti contrattuali con la P.A., prima evidenziati (v. 1.2.4.), oltre ad essere formulato in maniera del tutto generica ed apodittica in merito al preteso inadempimento del Comune.

1.4.1. Infine, con il terzo profilo la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’equo indennizzo a causa della mancata prova dell’alterazione del sinallagma contrattuale.

1.4.2. Anche questo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.

1.4.3. La Corte di appello ha affermato che la prestazione di cui l’impresa chiedeva il riconoscimento economico costituiva una variazione arbitraria dei lavori non ritenuta indispensabile e non approvata dalla Stazione appaltante e che l’appaltatore nemmeno aveva assolto l’obbligo di indicare nella riserva il verosimile maggior esborso e di precisarne l’importo, quantomeno, nelle successive registrazioni o in sede di conto finale, di guisa che non era sorto il diritto dell’appaltatore al corrispettivo: la decisione è in linea con i precedenti di legittimità prima ricordati, secondo i quali la indispensabilità delle variazioni d’opera disposte dal direttore dei lavori in via d’urgenza devono essere approvate, circostanza che nel caso in esame non ricorreva.

2. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA