Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7697 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. II, 04/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 04/04/2011), n.7697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24960/2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), R.M.D., C.

F., P.V., P.A.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato

GIULIANO BOLOGNA, rappresentati e difesi dall’avvocato PROZZO

Roberto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2547/05 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 20/12/04, depositata l’08/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza n. 2547 dell’8 febbraio 2005 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti C. A., R.M.D., C.F., P. V. e P.A.M. nei confronti di M.G., essendo stato impugnato ex art. 111 Cost., un provvedimento privo di definitività e provvisorietà.

Il Collegio condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquidava in dispositivo in “Euro 6500,00 di cui Euro 500,00 per onorario oltre I.V.A., C.P.A. e accessori, come per legge”.

Con l’odierno ricorso, notificato il 6 novembre/1 dicembre 2009, i ricorrenti chiedono che sia corretto l’errore commesso dalla Corte nel liquidare apparentemente l’importo complessivo di Euro 6.500,00 (seimilacinquecento) di cui Euro 500,00 per onorario, invece di liquidare complessivamente Euro 600,00 (seicento) di cui Euro 500,00 per onorario e la differenza (cento) per spese).

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato il procedimento a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato prova della notifica del ricorso.

Il ricorso è ammissibile, nonostante il decorso di oltre un anno dal deposito del provvedimento (Corte Cost. 119/96), essendo rivolto avverso una mera svista del giudice, che ha determinato la inesatta estrinsecazione del giudizio effettivamente compiuto, desumibile dal contesto della pronuncia (Cass. 12982/99). In tal caso la parte interessata può avvalersi della procedura di correzione degli errori materiali ex art. 287 cod. proc. civ..

La svista è resa palese da più circostanze insite nel provvedimento:

a) l’importo dell’onorario, voce di gran lunga preponderante nella liquidazione delle spese nei giudizi di legittimità, che è stato indicato specificamente in Euro 500,00 importo che non avrebbe potuto essere affiancato da una voce per spese e borsuali di ben seimila Euro.

B) la mancanza tra la cifra 6 e il numero 5 di 6500 di un segno di interpunzione delle migliaia.

C) La natura del procedimento, risolto con ordinanza di inammissibilità, e il valore di esso – L. unmilioneottocentomila importo di gran lunga inferiore a quello apparentemente liquidato dal provvedimento.

Consta inoltre l’abituale liquidazione al tempo della decisione, nella controversie in sede di legittimità, di somma simile a Euro cento o duecento, a titolo di esborsi.

Si può pertanto ritenere che l’errore materiale sia consistito nell’aggiungere uno zero – per una svista in sede di battitura – alla cifra di Euro 650,00 che era stata fissata, così da far risultare la cifra 6500,00 in luogo di quella voluta di Euro 650,00.

La ordinanza 2547 del 2005 va pertanto corretta nel senso sopraindicato.

Le spese del presente procedimento sono irripetibili (Cass 10203/09).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione della propria ordinanza n. 2547/05, nel senso che le spese liquidate ammontano a Euro 650,00 e non a 6500,00.

Manda la cancelleria per gli adempimenti esecutivi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA