Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7696 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28715/2015 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n.

57, presso lo studio dell’avvocato Amoroso Maria Immacolata,

rappresentato e difeso dall’avvocato Gargano Pasquale, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Arca Capitanata – Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (già

I.A.C.P. per la Provincia di (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazzale Clodio n. 12, presso lo studio dell’avvocato Parretta

Stefano, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonucci Maria

Teresa, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Comune di San Marco in Lamis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2860/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che chiede: accogliersi il

primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto notificato a maggio del 2012 I.P. convenne dinanzi alla corte d’appello di Bari l’Iacp di (OMISSIS) e il comune di San Marco in Lamis, chiedendone la condanna in solido al pagamento dell’indennità definitiva di esproprio, conseguente al Decreto in data 6-5-1981, relativamente a un suolo posto in agro di (OMISSIS), in zona vicina al centro urbano, per il quale era stata corrisposta, all’epoca, solo l’indennità provvisoria;

la corte d’appello, con ordinanza depositata il 10-11-2015, ha respinto la domanda per intervenuta prescrizione, così come validamente eccepito dai convenuti che si erano costituiti prima del mutamento di rito disposto ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011;

per la cassazione della sentenza I. ha proposto ricorso in tre motivi;

ha replicato con controricorso soltanto l’Arca Capitanata (già Iacp per la provincia di (OMISSIS)).

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4,artt. 166 e 167 c.p.c., art. 2938 c.c., il ricorrente sostiene che la decisione gravata sarebbe abnorme, poichè gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme di rito seguito prima del mutamento, ferme le decadenze e le preclusioni maturate; cosicchè la corte d’appello, non applicando tale regola, sarebbe incorsa in un doppio errore, in quanto l’eccezione avversa di prescrizione si sarebbe dovuta valutare in base al rito ordinario inizialmente prescelto e in quanto, come tale, si sarebbe dovuta considerare preclusa dalla tardiva costituzione del comune;

col secondo motivo il ricorrente denunzia poi l’omesso esame di un fatto decisivo, poichè la corte territoriale era stata investita di una domanda vertente sull’accertamento dell’indennità dovuta all’espropriato, e su tale domanda la pronuncia era stata omessa;

infine col terzo mezzo egli denunzia la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., praticamente per la medesima ragione;

II. – il primo motivo è fondato;

la corte d’appello ha ritenuto tempestiva l’eccezione di prescrizione poichè era stata formulata prima della trasformazione del rito, a fronte della disciplina a questo correlata;

la decisione è errata sul piano delle regole processuali;

è vero che, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, ratione temporis applicabile a fronte della domanda proposta dall’attore nel 2012, la controversia era soggetta al rito sommario di cognizione, sicchè, introdotta la causa nelle forme del rito ordinario, con prima udienza fissata al 28-1-2014, si imponeva il mutamento del rito;

tuttavia onde stabilire il verificarsi o meno di una decadenza per il convenuto si doveva far riferimento al regime del rito prescelto prima del mutamento (artt. 166 e 167 c.p.c.), non a quello conseguente;

III. – come il ricorrente giustamente assume, la costituzione di Iacp era avvenuta il 15-1-2014, cosa che la Corte può verificare attingendo direttamente agli atti, stante la dedotta violazione processuale;

la costituzione di Iacp, dunque, era tardiva rispetto al termine di venti giorni rispetto all’udienza di prima comparizione; a sua volta quella del comune era avvenuta in udienza;

IV. – ne deriva che l’eccezione di prescrizione era da considerare preclusa, poichè entrambi i convenuti l’avevano sollevata, a questo punto, tardivamente; e ciò era stato legittimamente rilevato dalla controparte all’udienza successiva al mutamento di rito, visto che la tardività di un’eccezione in senso stretto può essere rilevata finanche d’ufficio, e perfino in sede di gravame ove non lo sia stata nè dalla controparte nè dal giudice nel processo di primo grado (v. Cass. n. 4689-20); da questo punto di vista non ha consistenza la replica sviluppata dalla controricorrente Arca alle pag. 4 e 5 del controricorso;

V. – da questo punto di vista deve essere chiarito che del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, nel prevedere che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento” e che “restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”, recepisce una regola generale già affermata da questa Corte con riguardo a tutte le ipotesi di mutamento di rito;

da tempo si è affermato, per esempio in ordine al rito del lavoro, che il mutamento del rito da ordinario a speciale non comporta una rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare l’integrazione degli atti introduttivi (ivi prevista dall’art. 426 c.p.c.) alle decadenze di cui alle conseguenti norme valevoli per il rito speciale (sempre in materia lavoristica, ex aliis Cass. n. 10569-17);

un simile principio va esteso, per ovvia identità di ratio, al caso del mutamento di rito – da ordinario a speciale – di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011;

in definitiva quindi, per valutare la tempestività o meno dell’eccezione di prescrizione si sarebbe dovuto far riferimento al rispetto delle decadenze stabilite alla stregua delle norme del rito anteriore al mutamento, tali essendo quelle di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.;

rispetto a tali norme, unicamente rilevanti, le eccezioni sollevate dai convenuti erano tardive, come esattamente eccepito dall’attore, visto che entrambi gli eccipienti si erano costituiti tardivamente;

VI. – l’accoglimento del primo motivo assorbe tutti gli altri; la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per l’esame delle ragioni di opposizione;

la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Bari anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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