Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7695 del 18/03/2021
Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7695
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29145/2015 proposto da:
Interporto Sud Europa S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 7,
presso lo studio dell’avvocato Iannuccilli Pasquale, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Pio Monte della Misericordia, in persona del sovrintendente pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Gesù n. 62,
presso lo studio dell’avvocato Visone Lodovico, rappresentato e
difeso dagli avvocati Pagano Alessandro, Tozzi Silvano, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4714/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/01/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
con citazione del maggio 2004 il Pio Monte della Misericordia, premettendo di essere proprietario di un suolo in (OMISSIS) assoggettato a procedura espropriativa per la realizzazione dell’Interporto di (OMISSIS), conclusasi con decreto di esproprio, convenne in giudizio la ISE – Interporto Sud Europa s.p.a., davanti alla corte d’appello di Napoli, opponendosi alla stima;
nella resistenza della convenuta la corte d’appello, con sentenza in data 27-11-2014, determinava le indennità accertando la natura edificabile del suolo ablato, in base al regime urbanistico delle aree connesse alla generale destinazione della zona D8 nella quale esso ricadeva;
la società ISE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, al quale l’istituto Pio Monte della Misericordia ha replicato con controricorso;
con memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno comunicato di aver transatto la lite, cosicchè la ricorrente ha rinunciato al ricorso notificando l’atto di rinuncia alla controparte;
ne segue l’estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021