Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7695 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7695 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 13755-2008 proposto da:
MELLO

ORONZA

MLLRNZ58P56E506P,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso
lo studio dell’avvocato DE LUCA GIOVANNI,
rappresentata e difesa dagli avvocati ERRO’ ALBERTO,
VANTAGGIO ANGELO giusta procura a margine;
-4

– ricorrente –

2014
273

contro

COM LECCE 80008510754 in persona del Sindaco pro
tempre Dott. PAOLO PERRONE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 02/04/2014

dell’avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIA LUISA DE SALVO giusta
procura in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 673/2007 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/01/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità;

2

LECCE, depositata il 04/04/2007, R.G.N. 179/2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/4/2007 il Tribunale di Lecce, in
accoglimento del gravame interposto dal Comune di Lecce e in
conseguente riforma della pronunzia G. di P. Lecce 10/11/2004,
rigettava la domanda proposta nei confronti del medesimo dalla

rimasta il 28/11/2003 bloccata con la propria autovettura da
<>
presente sul fondo stradale della complanare SS 16 Lecce Maglie.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
Mello propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico
motivo.
Resiste con controricorso il Comune di Lecce.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 c.c., in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: <>.

3

sig. Oronza Mello di risarcimento dei danni subiti per essere

Il motivo è inammissibile, in applicazione degli artt.
366, 1 0 co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
Esso reca un quesito di diritto formulato in termini
invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa
Corte, non contemplando la riassuntiva ma puntuale

i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle
diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto
a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e
generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della
contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;
Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un.,
28/9/2007, n. 20360), nonché di poter circoscrivere la
pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto
(cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza
richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più
parti prive di connessione tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008,
n. 17064 ), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a
questa Corte di vaglio della fondatezza della propria tesi
difensiva.

4

indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui

Tanto più che nel caso esso risulta formulato in
violazione dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che la
ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di
merito E es., all’<>, alla comparsa di costituzione e risposta in

Mello>>, alla <>, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto
di appello del Comune di Lecce, alla sua comparsa di
costituzione e risposta nel grado 1, di cui lamenta la mancata
o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli,
senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa
sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in
quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino
prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda
anche alla relativa individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,

5

primo grado del convenuto, all’<

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