Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7693 del 18/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7693 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4707-2014 proposto da:
TREMIGLIOZZI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA
MARTINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO
CAVUOTO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

C-

Data pubblicazione: 18/04/2016

avverso la sentenza n. 226/50/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 29/04/2013,
depositata il 23/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2014 n. 04707 sez. MT – ud. 03-03-2016
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

La CTR di Napoli ha rigettato l’appello di Tremigliozzi Carlo -appello
proposto contro la sentenza n.150/07/2012 della CTP di Benevento che aveva
respinto il ricorso della predetta contribuente- ed ha così confermato l’avviso di
accertamento relativo ad IRPEF 2006 a mezzo del quale era stata recuperata a
tassazione una plusvalenza derivante da cessione di bene immobile (qualificato
come terreno edificabile) di data 10.2.2006, alla ricorrente pervenuto per
successione.
La predetta CTR —dato atto che la parte contribuente sosteneva trattarsi di
cessione di fabbricati, nel mentre l’Agenzia assumeva che la qualificazione di
“suolo edificatorio” derivava “dal fatto che l’acquirente si impegnava alla
edificazione entro il quinquennio e che il Comune aveva già quantificato gli
oneri di urbanizzazione per il rilascio del permesso”- ha motivato la decisione
evidenziando che la parte contribuente nulla aveva eccepito “in ordine
all’impegno assunto dall’acquirente all’utilizzo edificatorio entro il
quinquennio….”. D’altronde, l’acquirente era un costruttore edile e l’immobile
compravenduto era inserito in una più ampia zona contemplata nel piano di zona
del Comune di Benevento che consente una edificabilità ex novo e non la
realizzazione di piani di recupero edilizio.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico
motivo.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Ricorso n. 4707/2014 R.G.

Pagina 3

osserva:

11 ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli artt.17,
67 e 68 TU1R) la ricorrente –dopo avere evidenziato che l’Agenzia, nel proprio
atto di costituzione in giudizio aveva espressamente dichiarato che “è pur vero

rurali, però è altrettanto vero che rientrando in un contesto edificabile…la
volumetria può essere utilizzata a fini edificatori”- si duole della violazione delle
menzionate disposizioni normative (in specie l’art.67), che individuano “un
parametro strettamente e tassativamente oggettivo, elencando quali tipi di beni e
a quali condizioni …diano origine ad una plusvalenza”, parametro trasformato
dal giudicante “in una fantasiosa applicazione soggettiva, per cui diventa
determinante, ai fini della tassazione, l’attività svolta dall’acquirente.. ..ed il suo
intento”, elementi che nulla avevano a che vedere con i presupposti necessari ai
fini dell’imposizione.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.
Ed invero, codesta Corte Suprema ha già chiarito (in una pluralità di occasioni
ed in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella qui in argomento) che:”In
materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli arti. 81, comma 1,
lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le
“plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti
al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato
e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato
domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione
dell’immobile e , successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia
richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del
citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi
Ricorso n. 4707/2014 R.G.

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che le particelle cedute dal sig. Tremigliozzi ….corrispondono a fabbricati

origine non da un’attività produttiva del proprietario o possessore ma
dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione
urbanistica”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15629 del 09/07/2014, conforme Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 4150 del 21/02/2014 ed altre antecedenti e successive).
Alla luce della identità delle situazioni sottostanti alle menzionate pronunce, non

perciò alla cassazione della pronuncia che non si è attenuta ai medesimi principi,
all’esito di che la Corte potrà decidere anche sul merito della lite, non risultando
necessario acquisire in causa alcun ulteriore elemento di fatto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2015

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
accolto;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Condanna la parte
intimata a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in € 2.500,00
oltre al 15% per spese generali, oltre accessori e spese ed oltre ad € 100 per
esborsi, e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2016
DEPOTTP:0

CP.N,CELLeF IA

i 8 .RPR.-2.016–

Il Pre dente

resta che applicare anche a quella di causa lo stesso diritto vivente, provvedendo

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