Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7693 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7693 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 13085-2008 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA PRATI VERDI SRL 00229690383, in
persona dell’Amministratore Unico e Legale
Rappresentante Sig.ra ANNA DI MODUGNO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso
lo studio dell’avvocato DEL PRATO ENRICO ELIO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine;
– ricorrente contro

COOP. CTR – CONDUZIONE TERRENI RIMINESE SCARL
00141730408, in persona del legale rappresentante

1

Data pubblicazione: 02/04/2014

Signor GUALDI DARIO, elettivamente domiciliata

in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio
dell’avvocato CAROLI ENRICO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ZAVOLI ANTONIO giusta delega in atti;
– controricorrente

di BOLOGNA, depositata il 27/03/2007, R.G.N.
2111/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/01/2014 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato ENRICO ELIO DEL PRATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità perchè tardivo;

4

avverso la sentenza n. 324/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 28 marzo 2002 la Cooperativa
Conduzione Terreni Riminese (di seguito anche C.T.R.) convenne
innanzi al Tribunale di Rimini la Società Agricola Prati Verdi
s.p.a., proponendo opposizione avverso il precetto con il quale

verbale di conciliazione sottoscritto davanti alla sezione
specializzata agraria della Corte d’appello di Bologna in data 7
luglio 1992, le aveva intimato il rilascio di certi terreni da
essa detenuti.
Resistette l’opposta.
Con sentenza del 28 settembre 2006 la sezione specializzata
agraria, davanti alla quale la causa era stata riassunta, a
seguito di declaratoria di incompetenza del giudice adito,
rigettò l’opposizione.
Proposto gravame dalla soccombente Cooperativa, la Corte
d’appello di Bologna, in data 27 marzo 2007, l’ha invece
accolta, per l’effetto dichiarando che l’intimante non aveva
diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Avverso detta decisione Società Agricola Prati Verdi s.r.l.
propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso la Cooperativa C.T.R.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l

Preliminare e assorbente è il rilievo della inammissibilità

del ricorso, in ragione della sua tardività.

3

la controparte, sulla base di titolo esecutivo costituito da

È giurisprudenza costante di questa Corte, dalla quale non v’è
ragione di discostarsi, che non sono soggette al regime di
sospensione feriale, di cui all’art. 3 della legge n. 742 del
1969, tutte le controversie elencate nell’art. 409 cod. proc.
civ., nel testo risultante a seguito dell’entrata in vigore

individuali di lavoro, ma anche quelle indicate al numero 2) del
predetto articolo, ovvero le controversie concernenti i rapporti
di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria,
affitto a coltivatore diretto, nonché i rapporti derivanti da
ogni altro contratto agrario, di talché è inammissibile il
ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in
materia di contratti agrari se proposto oltre l’anno dal
deposito della sentenza impugnata (confr. Cass. civ. 11 giugno
2009, n. 13546; Cass. civ. 18 gennaio 2006, n. 820; Cass. civ.,
14 novembre 1997, n. 11260; Cass, civ. 11 agosto 1995, n. 8829).
2

Peraltro, ai sensi degli artt. l e 3 della legge 7 ottobre

1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si
applica neppure ai processi di opposizione all’esecuzione, e
tanto in ogni loro fase, compreso, dunque, il giudizio di
cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai
motivi di impugnazione, operando, al riguardo, il principio
dell’apparenza (confr. Cass. civ. 11 gennaio 2012, n. 171; Cass.
civ. n. 20745/09, Cass. ord. n. 9997/10).

4

della legge n. 533 del 1973, e quindi non solo le controversie

3

Venendo al caso di specie, il termine per proporre ricorso per

cassazione ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. va computato a
decorrere dal 27 marzo 2007, data di deposito della sentenza,
senza tenere conto della sospensione dei termini dal l agosto al
15 settembre, sicché esso era già scaduto alla data del 9 maggio

Il rilievo officioso dell’inammissibilità induce il collegio a
compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

La

Corte

dichiara

il

ricorso

inammissibile.

integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 31 gennaio 2014

Compensa

2008, quando venne eseguita la notificazione.

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