Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7692 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/04/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 06/04/2020), n.7692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15369/2015 R.G. proposto da:

EDILVALSESIA s.a.s. DI B. F. E C. (C.F. e P. IVA: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Lorenzo Bertaggia ed Enrico Dante, con domicilio

eletto presso l’Avv. Enrico Dante, con studio in Roma, via Tacito n.

10;

– ricorrente –

nonchè da:

B.F., nato a Borgosesia (VC) l'(OMISSIS), in proprio,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Bertaggia ed Enrico

Dante, con domicilio eletto presso l’Avv. Enrico Dante, con studio

in Roma, via Tacito n. 10;

– ricorrente –

e da:

B.A., nata a Borgosesia (VC) il (OMISSIS),

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Bertaggia ed Enrico

Dante, con domicilio eletto presso l’Avv. Enrico Dante, con studio

in Roma, via Tacito n. 10;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 1488/38/2014, pronunciata il 16 giugno 2014 e depositata

il 17 dicembre 2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 dicembre 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. EDILVALSESIA s.a.s. DI B. F. E C. nonchè B.F. (in proprio) e B.A. ricorrono, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza n. 58/02/2012 emessa dalla CTP di Vercelli.

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, il Giudice di primo grado rigettò l’impugnazione proposta dai contribuenti avverso avviso di accertamento IRAP e IVA 2005 (emesso nei confronti della società) ed avvisi di accertamento IRPEF 2005 (emessi nei confronti dei due citati soci) conseguenti all’accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), di un maggiore reddito d’impresa con riferimento alla vendita di quattro unità immobiliari.

3. La CTR confermò la statuizione di primo grado, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione.

Nel dettaglio, in merito alla rettifica con metodo analitico-induttivo, la Commissione regionale ritenne la sussistenza delle attività non dichiarate (derivanti dai maggiori importi delle relative alienazioni) ed il loro accertato ammontare sulla base (non dei meri valori O.M.I. ma) di un procedimento logico-inferenziale fondante su presunzioni semplici di riscontrata gravità, precisione e concordanza. Trattavasi, in particolare, di documenti (ancorchè acquisiti presso terzi) ritenuti dalla CTR cone essere conosciuti dalla contribuente quali: contratti preliminari di compravendita conclusi tra EDILVALSESIA s.a.s. DI B. F. E C. ed i futuri cessionari; fatture emesse dalla detta società contribuente nonchè assegni e bonifici dalla stessa (rispettivamente) incassati e ricevuti.

In forza della conoscenza da parte dei contribuenti della documentazione di cui innanzi, infine, la CTR ritenne sufficientemente motivati i relativi avvisi di accertamento, anche alla stregua della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), art. 7, nei termini di seguito letteralmente riportati. “… Il Collegio ritiene che dagli atti di causa emerga in modo inconfutabile la piena conoscenza da parte degli odierni appellanti del contenuto di quanto richiamato in motivazione degli avvisi di accertamento. Non v’è alcuna lesione al diritto di difesa del contribuente. L’Ente accertatore, infatti, avendo, come nel presente caso, compiutamente posto nelle condizioni di far conoscere al Contribuente il contenuto di quanto citato in motivazione, è legittimato al sul semplice richiamo e senza che debba essere riprodotto il relativo documento. Questo perchè l’Ufficio, condividendone il contenuto, intende realizzare un’economia di scritture…”.

4. Contro la sentenza d’appello la società ed i due soci innanzi citati ricorrono con cinque motivi, affidati ad atto unico e sostenuti da memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si difende con controricorso (prospettando anche profili di inammissibilità delle censure).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I motivi I e IV sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

Con il I motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo l’accertamento motivato “per relationem” ad atti e documenti non allegati all’avviso nè prodotti in giudizio tributario”.

Con il IV motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce “violazione dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per avere la sentenza impugnata accertato la legittimità degli avvisi di accertamento sulla base di documentazione mai acquisita al giudizio tributario, anche in violazione del principio del giusto processo”.

In sostanza, ci si duole della circostanza per la quale la CTR avrebbe ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificato alla società contribuente sotto il profilo motivazionale nonostante il detto atto impositivo facesse riferimento a dichiarazioni rese da terzi ed a elementi emergenti da documentazione (contratti di mutuo fondiario stipulati dai cessionari in vista delle compravendite immobiliari) non oggetto di allegazione all’avviso e neanche prodotti in giudizio. La sentenza impugnata, quindi, nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello inerente la congruità della motivazione degli avvisi di accertamento, sarebbe sorretta da motivazione apodittica e fondante sulla mera affermazione della conoscenza da parte dei contribuenti delle dichiarazioni rese dai terzi acquirenti (motivo I, pag. 14 e ss. del ricorso, ed in particolare pag. 18). Il profilo della mancata produzione in giudizio della documentazione posta a fondamento della statuizione impugnata è altresì dedotto con il motivo IV. Con memoria depositata in vista dell’attuale adunanza camerale i contribuenti sostengono, in particolare, la doglianza di cui al motivo I anche con riferimento Corte giust., sentenza 16 ottobre 2019, causa C-189/18 (inerente però fattispecie non sovrapponibile alla presente).

2.1. I motivi in esame sono inammissibili per plurimi profili (oltre che, in primo, infondato).

Il primo motivo, comunque infondato in quanto la CTR, all’esito di valutazione non sindacabile in questa sede, ha escluso la violazione del diritto di difesa della contribuente ritenendo trattarsi di documentazione conosciuta dalla stessa, è inammissibile peccando di specificità (in termini di autosufficienza). La censura, difatti, non riporta (neanche indirettamente) l’atto impositivo nel suo contenuto essenziale, perlomeno al fine di far comprendere la censura ed in specie quali sarebbero gli atti che l’Amministrazione avrebbe dovuto allegare (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

La doglianza, peraltro, al pari della censura di cui al quarto motivo (quest’ultima inammissibile anche perchè neanche prospetta la nullità della sentenza), mostra di non cogliere la reale ratio decidendi della statuizione (sul punto in esame), così finendo per non sindacarla neanche in termini di violazione o falsa applicazione di legge ovvero sotto il profilo motivazionale. La CTR fonda la decisione non sulle dichiarazioni di terzi ma taluni ed in particolare non sui contratti di mutuo bensì su contratti preliminari di compravendita conclusi tra EDILVALSESIA s.a.s. DI B. F. E C. ed i futuri cessionari, su fatture emesse dalla detta società contribuente nonchè in ragione di assegni e bonifici dalla stessa (rispettivamente) incassati e ricevuti (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 n. 4, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

3. I motivi II e III sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti.

3.1. Con il II motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33 e 39, del D.P.R. n. 633 del 1872, artt. 52 e 54, degli artt. 2727 e 2729 c.c., della L. n. 4 del 1929, art. 24 e della L. n. 212 del 2000, art. 12, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo l’accertamento di maggiori redditi di impresa attraverso la rettifica delle dichiarazioni fiscali senza previa ispezione e verificazione delle scritture contabili”. In sostanza, ci si duole della ritenuta legittimità dell’accertamento analitico-induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), perchè non preceduto da previe ispezioni e verifiche delle scritture contabili.

Con il III motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce “violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 7, 83 e 109 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 21, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione per l’anno di imposta 2005, anche a fini IVA, dei presunti acconti relativi a cessione di immobiliare versati a favore della società accertata nell’anno solare 2004”.

3.2. Entrambi i motivi non meritano accoglimento.

Quanto alla secondo motivo rileva difatti il principio per il quale l’accertamento analitico-induttivo, differentemente dall’induttivo “puro”, presuppone che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile (si veda anche Cass. sez. 5, 21/03/2018, n. 7025, Rv. 647552-01) e può fondarsi su presunzioni, come avvenuto nella specie.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità (in termini di autosufficienza), ancora una volta non si riporta (neanche indirettamente) l’atto impositivo nel suo contenuto essenziale, perlomeno al fine di far comprendere la specifica censura con la quale, comunque, si intende far valere un profilo nuovo, in quanto non dedotto in primo grado nè in sede d’appello (per quanto emerge dallo stesso ricorso) per la cui analisi necessiterebbero accertamenti in fatto. La doglianza in esame è peraltro infondata, in quanto già dalla ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza impugnata emerge che la CTR fa riferimento ad assegni emessi del 2004 (e non le date dei relativi incassi).

4. Con il motivo V, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3 e dell’art. 2697 c.c., nella misura in cui la CTR ha omesso di rilevare la mancata prova da parte dell’Agenzia delle Entrate convenuta in giudizio dell’appartenenza alla qualifica dirigenziale del firmatario degli avvisi di accertamento impugnati, tale Dott. Enrico Menechel Capo Ufficio Controlli”. I ricorrenti, in particolare, deducono la mancanza di prova circa la qualifica dirigenziale del firmatario degli avvisi di accertamento, anche in ragione di Corte Cost. n. 37 del 2015.

4.1. Il motivo in esame è inammissibile per novità, non avendo il relativo profilo mai costituito oggetto del thema decidendum e la cui disamina richiederebbe accertamenti di fatto preclusi a questa Corte.

In tema di contenzioso tributario, è difatti inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicchè l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.

In applicazione del principio di cui innanzi, al quale si intende dare continuità, Cass. sez. 5., 09/11/2015, n. 22810, Rv. 637348-01, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità dei gradi di merito e delle relative pronunce per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 37 del 2015 (alla quale fanno riferimento gli attuali ricorrenti), non essendo stata rilevata d’ufficio la nullità degli atti impositivi per carenza di potere del sottoscrittore. Sicchè, nella specie, a nulla rileva in senso contrario, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, l’indicato successivo intervento della Consulta (Corte Cost. n. 37 cit.), essendo la questione in esame non sub iudice in quanto mai prospettata dai contribuenti.

5. In conclusione, il ricorso congiunto non merita accoglimento ed i ricorrenti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore dell’Amministrazione controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili anche in considerazione del ricorso congiunto, in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (medesima L. n. 228, ex art. 18, in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della cit. L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013), restando salve future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (attualmente all’esame delle Sezioni Unite Civili).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore dell’Amministrazione controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ciascuno dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dallo stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, restando salve eventuali future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attualmente all’esame delle Sezioni Unite Civi.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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