Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7692 del 02/04/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7692 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 12576-2008 proposto da:
COTENA
SERGIO
CTNSRG71E26F839M,
considerato
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati SAPORITO SIMONA, SAPORITO VITTORIO
entrambi con studio in NAPOLI, VIALE LETIZIA 2 giusta
mandato a margine;
– ricorrente contro
CHIANESE EDGARDO, CHIANESE SALVATORE, MEIE AURORA
SPA , TOMASINO ELENA, OLISTERNA VINCENZO, AXA ASSIC
Data pubblicazione: 02/04/2014
SPA ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1353/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/05/2007, R.G.N.
2520/2002;
udienza del 31/01/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato SAPORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità;
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3/5/2007 la Corte d’Appello di Napoli,
in parziale accoglimento dei gravami interposti dal sig.
Vincenzo Olisterna, in via principale, nonché dal sig. Sergio
Cotena e dalla società Meie-Aurora s.p.a., in via incidentale,
24/4/2001, dichiarava la concorrente responsabilità -nella
misura del 50%- del sig. Sergio Cotena e del sig. Salvatore
Chianese nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 30
giugno 1991 in Napoli, via Leopardi.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Cotena propone ora ricorso per cassazione, illustrato da
memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto
modo di affermare, il ricorso per cassazione richiede, da un
lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con
la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo
medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360
c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del
singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti
invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza
impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni
che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella
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e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Napoli
rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in
particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421).
Risponde
altresì
a
massima
consolidata
nella
giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento
dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono
della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad
illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di
diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga
precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto
con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa
fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si
assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Orbene, i suindicati principi risultano invero non
osservati dall’odierno ricorrente.
Va anzitutto osservato che la prescrizione contenuta
nell’art. 366, 1 0 co. n. 3 c.p.c., secondo la quale il ricorso
per cassazione deve a pena d’inammissibilità contenere
l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi
osservata quando il ricorrente come nella specie si limiti a
riprodurre nei motivi del ricorso ( tutti o parte degli ) atti
o documenti del giudizio di merito ( es., verbale dell’udienza
del 5/12/2000, motivazione della sentenza del giudice di prime
cure, propria comparsa di costituzione e risposta con appello
avere i caratteri della specificità, della completezza, e
incidentale
),
all’iniziativa
rimettendo
del
giudice
l’individuazione della materia del contendere, in contrasto
con lo scopo della disposizione, volta ad agevolare la
comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della
sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di
E’ infatti necessario che vengano riportati nel ricorso
gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità,
con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi
questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare
negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al
fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare
(v. Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180;
Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n.
16628).
Deve quindi ulteriormente porsi in rilievo che in
violazione del disposto di cui all’art. 366, l ° co. n. 4,
c.p. . non viene dal ricorrente nemmeno precisato se intenda
proporre una denunzia di violazione di norme di diritto in
relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c., con specifica
indicazione delle norme di diritto asseritamente violate,
ovvero dolersi di un vizio di motivazione ai sensi dell’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c. ( cfr. Cass., 30/1/2012, n. 1305;
Cass., 2/2/2010, n. 2338; Cass., 6/10/2010, n. 20747 ).
A tale stregua il ricorso risulta genericamente formulato
ed articolato nell’indistinzione delle questioni di fatto e di
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censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).
diritto, secondo un modello difforme da quello normativamente
delineato e invero sostanziantesi in meramente generiche ed
apodittiche asserzioni (cfr. Cass., 13/7/2005, n. 14741),
inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività
esegetica di questa Corte.
condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n.
8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659;
Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ), non essendo
sufficienti affermazioni come nella specie apodittiche, non
seguite da alcuna dimostrazione, dovendo viceversa essere
questa Corte di legittimità posta dalla ricorrente in grado di
orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di
censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n.
7851).
Il motivo è altresì inammissibile, in applicazione degli
artt. 366, 1 0 co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
Esso non reca infatti il prescritto quesito di diritto né
il prescritto momento di sintesi.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto
insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto e il momento di sintesi, e
a fortiori
debbano,
desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo,
giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe
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Il ricorrente non pone pertanto questa Corte nella
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v. Cass.
Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ).
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Roma, 31/1/2014
Il Consigliere est.
,
Il residItt4x4
svolto attività difensiva.