Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7691 del 18/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7691 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA

c u. c.

sul ricorso 20286-2014 proposto da:
SOLOFRA DOCKS SRL, in persona dell’Amministratore e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato
ORESTE CANTILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI DI
MURO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
COMUNE SOLOFRA, in persona del Sindaco, legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato presso la CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato CARMEN PEDICINO, giusta procura speciale a
margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/04/2016

avverso la sentenza n. 800/04/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di
SALERNO, depositata il 29/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato LUIGI DI MURO, difensore del ricorrente, che si
riporta ai motivi e chiede la fissazione in pubblica udienza;
udito l’Avvocato CARMEN PEDICINO, difensore del
controricorrente, che si oppone alla richiesta in pubblica udienza e
chiede il rigetto del ricorso per inarnmissibilital ed infondatezza.
In fatto e in diritto
La CTR della Campania, con sentenza n.800 depositata il 29.1.2014, accoglieva
parzialmente l’impugnazione proposta dal Comune di Solafra nei confronti
della sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di pagamento e la
cartella emessa a carico della Solofra Docks srl a titolo di Tarsu per l’anno
2009, riconoscendo una riduzione del 30 % al canone dovuto nell’anno 2009.
Riteneva che la contribuente si era limitata ad indicare le superfici distinte fra
uffici e deposito senza specificare il tipo di rifiuti prodotto e che in assenza di
elementi forniti dalla stessa la tipologia di rifiuti indicata dal Comune
giustificava la sottoposizione dell’area a TARSU, pur con la riduzione del 30
%, in forza di quanto stabilito dal Regolamento TARSU comunale.
La Solofra Docks ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi al
quale ha resistito con controricorso il Comune intimato. La ricorrente ha
depositato memoria.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.62
c.3 d.lgs.n.507/1993. Si lamenta che la CTR non aveva considerato la
documentazione prodotta nei precedenti gradi di giudizio dalla quale risultava
la natura di rifiuti speciali costituiti da imballaggi che la ricorrente aveva
smaltito autonomamente. Ciò che confermava il diritto all’esenzione dal
pagamento del tributo.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.70 digs.n.507/1993 La
CTR aveva interpretato erroneamente l’art.70 ult.cit., non avendo detta società
l’obbligo di comunicare null’altro se non i dati relativi alle superfici
interessate ai fini della tassazione.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art.36 e dell’art.57
digs.n546/1992.La CTR aveva omesso di esaminare l’eccezione di novità delle
questioni per la prima volta dedotte dal comune in atto di appello. Ciò che
aveva determinato la nullità della sentenza impugnata.
Il comune di Solafra, costituitosi con controricorso, ha dedotto l’inammissibilità
e infondatezza dei motivi di ricorso.
Ric. 2014 n. 20286 sez. MT – ud. 02-03-2016
-2-

()

CONTI;

kic. 2014 n. 20286 sei. MT ud. 02-03-2016
-3-

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La CTR, nella vicenda qui esaminata, ha ritenuto che la contribuente avesse
omesso di specificare la natura dei rifiuti prodotti e per l’effetto ha affermato
che l’individuazione del materiale di scarto della parte contribuente indicata dal
Comune fosse legittima in mancanza di elementi idonei a dimostrare che si
trattasse di rifiuti speciali per i quali era prevista l’esenzione integrale dalla
corresponsione della TARSU. Tale ratio decidendi non è stata attinta dalla
censura esposta dalla parte ricorrente che si incentra sullo smaltimento in
proprio dei rifiuti da parte della contribuente senza tuttavia porre in discussione
l’esclusone del presupposto che secondo la CTR avrebbe potuto giustificare
l’esenzione dal tributo.
D’altra parte, la parte ricorrente non ha nemmeno indicato con precisione il
luogo e il momento processuale nel quale sarebbe stata dimostrata l’esistenza di
documentazione idonea ad asseverare il diritto all’esenzione totale dal
pagamento del tributo e della sua rituale allegazione al giudizio di merito. Ciò
che rende inammissibile ogni altra questione ventilata nella censura.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. La censura, nella parte
in cui prospetta il vizio di violazione dell’art.70 d.lgs.n.507/1993 non coglie,
ancora una volta, la ratio decidendi della decisione, orientata ad escludere che
la parte contribuente avesse fornito dimostrazione della tipologia di rifiuto
prodotta al fine di fruire del regime di esenzione dal pagamento della TARSU.
La ricorrente, invero, non ha considerato che incombeva sulla contribuente la
piena dimostrazione della tipologia del rifiuto e delle superfici ove gli stessi
venivano prodotti, senza peraltro considerare che per gli imballaggi non esiste
un regime di esenzione della Tarsu, ma semmai una specifica esclusione dalla
tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si
formano solo rifiuti speciali.
Il terzo motivo è inammissibile. La ricorrente non ha indicato quali fossero le
questioni ed eccezioni nuove che sarebbero state esposte per la prima volta in
appello dal Comune di Solara, nè quali fossero i motivi specifici non collegati
alla sentenza di primo grado che sarebbero stati introdotti dal comune di
Solofra. Così facendo la ricorrente non ha adempiuto all’onere
dell’autosufficienza del motivo di ricorso.
Le questioni sollevate per la prima volta in memoria non possono essere
esaminate, involgendo l’accertamento di elementi fattuali che non possono
essere compiuti in sede di legittimità.
Il ricorso va quindi rigettato.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in favore del controricorrente in euro 3.000,00 per compensi, euro
100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % del compenso
totale.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale ai sensi dell’art.13 comma 1 bis dPR
n.115/2002.

Così deciso il 2.3.2016 nella camera di consiglio della sesta sezio 4cvil – in

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