Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7690 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 30/03/2010), n.7690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A, in persona dell’Avv. S.A.,

responsabile della Direzione Affari Legali giusta procura per atto

notaio Ambrosone di Roma del 15.06.2005 rep. n. 36583, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Europa 175, presso la Direzione Affari

Legali, rappresentata e difesa dall’Avv. URSINO Anna Maria Rosaria

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 5038/05 della Corte di Appello di

Napoli del 5.07.2005 – 1 1.08.2005 (R.G. n. 2342 dell’anno 2002);

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

3.03.2010 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUCCI

Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 6446 del 2001 il Tribunale di Benevento rigettava la domanda proposta da F.P., dipendente delle Poste Italiane con inquadramento alla (OMISSIS) categoria di dirigente di esercizio, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’Area Quadri di (OMISSIS) livello CCNL del 26.11.1994 e la condanna delle stesse Poste Italiane al pagamento delle differenze retributive.

Tale decisione, appellata dal P., è stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 5038 del 2005, che ha ritenuto sussistenti i requisiti per l’inquadramento – a partire dal 1.12.1995 – del dipendente nell’Area Quadri (OMISSIS) livello, per avere lo stesso P. svolto attività di collaborazione con dipendente inquadrato in Area Quadri di (OMISSIS) livello, preposto ad un Ufficio postale di rilevante importanza. Ha richiamato al riguardo l’Accordo del 23.05.1995 e la circolare n. 25 del 1995, che avevano stabilito favorevoli modalità di accesso con riferimento ai dipendenti appartenenti alla ex (OMISSIS) categoria, tenuto conto della carenza di personale nell’area quadri di (OMISSIS) livello.

Le Poste Italiane ricorrono per Cassazione con sei motivi.

Il F. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2095 e 2103 c.c., in relazione all’art. 41 Cost.; con il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punti decisivo della controversia.

Le Poste Italiane sostengono che il giudice di appello ha erroneamente riconosciuto al F. l’inquadramento nell’Area Quadri di (OMISSIS) livello, in quanto lo stesso lavorava in una microstruttura (come il settore arrivi e distribuzione dell’Ufficio di Posta Ferrovia), laddove l’art. 44 del CCNL (pag. 6 del ricorso) richiede una unità di media rilevanza. Aggiungono che il dipendente svolgeva soltanto attività di collaborazione amministrativo – contabile.

Le esposte censure non colgono nel segno, giacchè le Poste Italiane non smentiscono che il capo ufficio fosse inquadrato nell’Area Quadri di (OMISSIS) livello e che il F. collaborasse con lui, alternandosi in turno con il medesimo.

2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 1363 c.c., in riferimento agli artt. 43 e 44 del CCNL del 26.11.1994, nonchè all’Accordo Integrativo del 23.05.1995; con il quarto motivo deduce vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

La ricorrente con tali motivi, che sostanzialmente contengono una sola articolata doglianza, censura l’impugnata sentenza sostenendo l’omessa osservanza delle tre fasi del procedimento logico per la determinazione dell’inquadramento del controricorrente.

In particolare le Poste Italiane contestano l’accertamento di fatto del giudice di appello ritenendolo “apodittico”, ma non contestano specificamente quanto attestato dalla sentenza, ossia che. 7) che il F. coadiuvava il capo ufficio (OMISSIS), assumendo nell’ambito del turno le responsabilità connesse; mentre l’Accordo Integrativo 23.05.1995, considerato in materia, attribuisce la posizione di (OMISSIS) anche a colui che solo collabora con un (OMISSIS).

Il fatto che ci fosse un (OMISSIS) dimostra anche che si trattava di Agenzia di media rilevanza, per cui vi era quella responsabilità personale richiesta dall’art. 43 CCNL (riportato a pag. 16 del ricorso).

3. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 2103 c.c., come richiamato dall’art 38 – punto 1 – del CCNL del 26.1 1.1994, nonchè in relazione alla L. n. 190 del 1985, art. 6; con il sesto motivo deduce vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Le Poste Italiane affermano che il F. ha svolto mansioni superiori in modo non continuativo e in modo turnario, non comportanti la responsabilità del turno, unitamente ad altri tre unità (pag. 20 del ricorso).

A tale rilievo va obiettato che le Poste Italiane sia in primo che in secondo grado (pag. 3 della sentenza) si costituirono tardivamente e non risulta che abbiano eccepito la discontinuità delle mansioni, di cui la Corte di Appello non si occupa.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituito l’intimato F..

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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