Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7690 del 24/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14408/2015 proposto da:

FCA ITALY SPA, in persona del procuratore speciale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA

CIPOLLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO LOGOZZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17292/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

esaminate le memorie difensive depositate da entrambe le parti ai

sensi dell’art. 378 c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa alla esenzione ex art. 52, comma 2, lett. o bis), T.U.A. sulla imposta erariale sul consumo di energia elettrica negli opifici industriali, la società ricorrente agisce in revocazione ex art. 391-bis, per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, laddove la sentenza impugnata “ha affermato la legittimità della pretesa erariale in relazione ai consumi dell’Area Arancione per effetto di una errata percezione del fatto sostanziale per cui l’energia elettrica impiegata in detta area è stata consumata in proprio da FIAT” (primo motivo), nonchè “per effetto di una errata percezione del fatto processuale per cui l’Amministrazione finanziaria aveva rinunciato, già in fase di appello, a tale pretesa”, senza “rilevare il passaggio in giudicato della statuizione con cui era stata dichiarata la non debenza dell’imposta erariale sui consumi dell’Area Arancione” (secondo motivo, che integra in realtà una censura qualificabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5).

2. Il primo motivo è inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità per cui “l’errore di fatto idoneo a determinare la revocazione delle sentenze (comprese quelle della Corte di Cassazione) deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senta che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione” (Cass. sez. 6-5, n. 25834/16; conf. Cass. s.u. n. 7217/09; v. Cass. nn. 4456/15, 22171/10, 23856/08, 10637/07, 3652/06, 13915/05).

2.1. invero la censura veicola non già una svista materiale o un errore percettivo – ed anzi la motivazione della sentenza impugnata esordisce proprio col rilievo che la società contribuente “gestiva un comprensorio industriale… all’interno del quale impiegava energia elettrica, oltre che per le proprie produzioni… anche per la fornitura – in favore di soggetti ospiti di prestazioni di servizi denominati complessivamente services” – bensì l’erronea o incompleta valutazione di risultanze fattuali o documentali, che esula dal perimetro del giudizio revocatorio (cfr. Cass. ord. n. 25474/16);

3. quanto al secondo motivo, va richiamato il principio per cui “è inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, nei confronti delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione, trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva; nè è possibile pervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione per le sentenze che abbiano deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., giacchè l’art. 391 ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, pur ampliando il novero dei di impugnazione esperibili avverso dette pronunce, non ha incluso tale ipotesi” (Cass. Sez. U. n. 23833/15; cfr. Cass. Sez. U. n. 17557/13; Cass. sez. 6-3, n. 30245/11, con specifico riferimento all’ipotesi del giudicato interno, ove si esclude espressamente che tale inammissibilità comporti violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.);

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

5. Non sussistono i presupposti per l’invocata “condanna per lite temeraria”, peraltro genericamente ancorata al solo rilievo di palese inammissibilità ed infondatezza del ricorso; ricorrono invece le condizioni di legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito. Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA