Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7690 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7690 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA
sul ricorso 26621-2010 proposto da:
FUDA

ANTONIO

FDUNTN80H131725A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FORESTA 15, presso lo studio
dell’avvocato LIELA D’IPPOLITO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MUROLO GIANCARLO giusta procura
in calce;
– ricorrente contro

ALLIANZ SPA già RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA
05032630963, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA

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Data pubblicazione: 02/04/2014

GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce;
– controricorrente nonchè contro

GIAMPAOLO ANTONIO, GIAMPAOLO GIUSEPPE;

avverso la sentenza n. 283/2009 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/09/2009, R.G.N.
80/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

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– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.11 Tribunale di Locri, con sentenza del 21 gennaio 2005, con
riferimento allo scontro tra due veicoli, avvenuto in SIDERNO
Marina il 25 ottobre 1998, accertava la responsabilità esclusiva
del conducente Giampaolo Antonio, che affrontava l’incrocio

cui viaggiava FUDA Antonio, che riportava lesioni e danni al
motorino. IL tribunale accoglieva la domanda risarcitoria
proposta dal FUDA e condannava in solido GIAMPAOLO ANTONIO,
conducente e autore del fatto illecito, Giampaolo GIUSEPPE,
proprietario assicurato, e la assicuratrice RAS, al risarcimento
dei danni per complessive euro 21.954,34 oltre interessi legali
dalla data dello incidente e detratto lo acconto versato dallo
assicuratore.
2.Contro la decisione proponeva appello il danneggiato in punto
di migliore accertamento della gravità del danno biologico,
indicata nella misure di dieci punti, e chiedeva la rinnovazione
della CTU medico legale; resistevano le controparti.
3.Con sentenza del 10 settembre 2009 non soggetta al regime dei
quesiti, la Corte di appello di REGGIO Calabria rigettava lo
appello e condannava lo appellante alle spese del grado.
4.CONTRO la decisione ricorre il FUDA deducendo tre motivi di
ricorso cui resiste la sola Allianz con controricorso; non
resistono il conducente e il proprietario assicurato. La Allianz
ha prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

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stradale con il semaforo rosso ed impattava contro lo scooter su

5.11 ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva
si offre una sintesi dei motivi, che ratione temporis non sono
soggetti al regime dei quesiti, ed a seguire la confutazione in
punto di diritto.
5.1. SINTESI DEI MOTIVI.

Nel primo motivo si deduce la violazione dell’art.83 c.p.c. in
relazione allo art.24 della Costituzione, contestando il
ricorrente la difesa tecnica svolta in appello da un nuovo
difensore, avvocato Armando Gerace, privo dello ius postulandi,
essendo la procura depositata in udienza priva della autentica
della sottoscrizione dell’appellante. Sostiene inoltre di non
aver mai revocato il mandato conferito al difensore avvocato
G.Tropiano che non avrebbe potuto proporre le conclusioni in
appello. MA VEDI infra sul punto la chiara ratio decidendi
espressa dalla CORTE DI APPELLO A FF.5.
Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione, omessa
o contraddittoria su punto decisivo, in relazione alla mancata
rinnovazione della consulenza medico legale per dimostrare la
gravità delle lesioni con una ulteriore e appropriata TAC
CEREBRALE, come da documentazione medica prodotta.
Si assume con citazione di precedenti giurisprudenziali che la
Corte avrebbe dovuto accogliere tale richiesta o quanto meno
replicare ai rilievi critici mossi dal consulente di parte cui
ebbe a replicare con supplemento di relazione il dott.Tarzia.
Nel terzo motivo, erroneamente indicato ancora come secondo, a
ff 10 del ricorso, si deduce il vizio della motivazione per la

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omessa valutazione della infermità sopraggiunte in conseguenza
del sinistro, contestandosi la relazione a chiarimenti del
dr.Tarzia che ebbe addirittura ad affermare un miglioramento
delle condizioni cliniche del ricorrente, ma senza aver eseguito
un nuovo esame strumentale sul capo dell’infortunato.

Il primo motivo è inammissibile sotto vari profili:
in primo luogo perché prospetta un grave error in procedendo,
senza tener conto che sul punto vi è chiara motivazione in
percipiendo da parte della CORTE DI APPELLO che ha valutato lo
atto di appello allegato al fascicolo di ufficio, considerando
che in esso vi era espressa revoca del mandato con la nomina del
nuovo difensore, che ha successivamente concluso in appello,
chiedendone lo accoglimento. Tale valutazione viene in
contestazione per la prima volta in questa sede, ma propone un
error in procedendo che non risulta mai sollevato nel giudizio
di appello dove il contraddittorio risulta svolto ampiamente tra
le parti costituite, onde non sussiste la violazione del diritto
della difesa. Ulteriore profilo in inammissibilità è dato dalla
incompletezza della censura, che non contesta la chiara ratio
decidendi espressa dalla Corte di appello, che ha ritenuto
valida la procura e la revoca, esaminando gli atti allegati,
orbene sul punto risulta violato lo art.366 n.6 c.p.c. non
risultando riprodotto il documento esaminato dal giudice del
merito, né risulta precisato il luogo e il tempo processuale

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6. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

della tempestiva contestazione in tale giudizio. VEDI sul punto
CASS. SU 3 NOVEMBRE 2011 N.22726.
NESSUN error in procedendo risulta verificato e la difesa del
ricorrente in appello è stata compiutamente svolta anche nei
motivi di merito e con le richieste di nuova consulenza da parte

IL SECONDO MOTIVO è infondato, e la motivazione della CORTE DI
APPELLO, ampia ed analitica e ff 7 e 10, giustifica la conferma
della gravità della lesione come accertata nella consulenza
medica legale e nella successiva relazione integrativa, senza
dover procedere ad altra consulenza e senza poter concludere per
un successivo aggravamento delle condizioni di salute, non
risultando documentati e o riferiti attacchi epilettici.
IL motivo, come vizio della motivazione, risulta privo di
decisività e non disvela alcun vizio di logica medico
scientifica che abbia determinato una errata valutazione della
entità del danno e dei suoi postumi o di eventuale aggravamento.
IL TERZO motivo che deduce omessa valutazione della infermità
sopraggiunta, è invece inammissibile per difetto di specificità,
atteso che sul punto vi è motivazione che esclude lo
aggravamento delle condizioni di salute e dunque non si tratta
di omissione ma di argomentazione scientifica contraria alle
tesi del consulente di parte che non sono neppure riprodotte.
In conclusione il ricorso è inammissibile per il primo e terzo
motivo ed infondato per il secondo, pure al limite della
inammissibilità per difetto di specificità.

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del nuovo difensore.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate
in favore della controricorrente ALLIANZ come in dispositivo. La
legittimazione processuale della ALLIANZ risulta dalla procura
speciale in calce al ricorso e dal deposito della copia
certificato notar GUASTI DI MILANO del l ottobre 2007, oltre che

depositati ritualmente.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente FUDA Antonio alla
rifusione in favore della ALLIANZ, avente causa dalla RAS, delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5200 di
cui euro 200 per esborsi.
ROMA 23 GENNAIO 2014
Il PRESIDENTE

Russo L.

dalle disposizioni statutarie di ALLIANZ. Tali atti risultano

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