Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 769 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 16/01/2020), n.769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35632-2018 R.G. proposto da:

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE – CIPOR, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA

LAURO;

– ricorrente –

contro

GEST PARK SRL, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che

conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che:

Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (C.I.P. Or.) ha proposto ricorso per regolamento di competenza, funzionale e territoriale, nei confronti di Gest Park SRL e del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 5/11/2018 con la quale il Giudice monocratico aveva provveduto sulle eccezioni di incompetenza sollevate dal Consorzio e dal MISE.

Le parti convenute sono rimaste intimate.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, come riportate in epigrafe, alle quali ha fatto seguito la memoria del Consorzio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il presente ricorso per regolamento di competenza è articolato nei seguenti cinque motivi: 1) ammissibilità del regolamento necessario di competenza ex art. 38 c.p.c. ed artt. 25 e 111 Cost. in ragione del contenuto decisorio implicito di rigetto dell’eccezione di incompetenza del provvedimento impugnato; b) qualificazione giuridica del provvedimento di “riacquisto” ai sensi della L. n. 488 del 1998, art. 63 – del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 – art. 133, lett. “G” c.p.A., – del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29; 3) qualificazione giuridica della domanda proposta da parte attrice – del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 – del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 39, 50 e 54 – della L. n. 488 del 1998, art. 63; 4) connessione tra la domanda verso C.I.P. Or. e quella verso il M.I.S.E. – violazione del giudicato – della L. n. 488 del 1998, art. 63 – del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 – art. 40 c.p.c., commi 3 e 4; 5) in subordine: incompetenza per territorio rispetto al Tribunale di Oristano – incompetenza per territorio rispetto al Tribunale di Cagliari, dedotta dall’Avvocatura Generale dello Stato in difesa del M.I.S.E. – artt. 19,20,25 e 38 c.p.c.

2. Il ricorso è inammissibile, contrariamente a quanto assume la ricorrente con il primo motivo e con la memoria, e tale decisione assorbe l’esame di tutti gli altri motivi.

Trova applicazione, infatti, in questa sede il principio già affermato da questa Corte secondo cui “Ha natura di ordinanza e non di sentenza, e non pregiudica una diversa decisione della questione di competenza con sentenza, il provvedimento del giudice del tribunale, il quale, in presenza di un’eccezione di incompetenza e di una contrapposta richiesta di concessione di termini stabiliti dall’art. 184 c.p.c., senza aver dichiarato di voler decidere la questione di competenza, separatamente dal merito (art. 187 c.p.c., commi 2 e 3), e senza aver invitato le parti a precisare le conclusioni (artt. 281 – quinquies e 189 c.p.c.), si sia riservato e, sciogliendo la riserva, abbia adottato i provvedimenti per la successiva trattazione della causa, pur se in base ad una motivazione affermativa della propria competenza.” (Cass. n. 15109 del 04/07/2007), ciò in quanto “I provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l’affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunziato.” (Cass. n. 20419 del 21/09/2006; cfr. Cass. n. 23943 del 25/11/2010 e Cass. n. 10957 del 18/04/2019).

Nel presente caso il Tribunale di Roma, senza avere invilito le parti a precisare le conclusioni, a scioglimento della riserva, pur avendo brevemente ripercorso la normativa afferente al giudizio proposto ed alcuni precedenti giurisprudenziali, nonchè le domande formulate, ha affermato “ritenuto, quanto all’eccezione di incompetenza formulata dalle parti convenute, che non sia ravvisabile nel caso di specie un procedimento espropriativo, tenuto conto dell’oggetto della domanda: accertamento del prezzo di riacquisto con relativa condanna al pagamento del residuo prezzo, nonchè accertamento negativo del credito ingiunto, etc…. ritenuto, in tale situazione, l’opportunità di decidere l’eccezione di incompetenza formulata dalle parti convenute unitamente al merito” ed ha disposto in merito al prosieguo della trattazione della causa, di guisa che risulta evidente il carattere ordinatorio, e quindi retrattabile e tale da non pregiudicare la decisione della causa, del provvedimento alla stregua dei principi prima rammentati, cui consegue l’inammissibilità del regolamento proposto.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva delle controparti.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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