Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 769 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 769 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI FABIO residente a Lamezia Terme, rappresentato
e difeso, giusta delega a margine del ricorso,
dall’Avvocato Rosella Zofrea, elettivamente domiciliato
nel relativo studio in Roma, Via G. Mazzini, 134
RICORRENTE
CONTRO
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a
margine del controricorso, dall’Avv. Sandro Boccucci,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano, 9
presso lo studio dell’Avv. Graziano Pungi,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.03/04/2011 della Commissione Tributaria

Data pubblicazione: 16/01/2014

Decadenza proroga
Motivo generico
Giudicato portata
valutazione
criterio.

Regionale di Catanzaro – Sezione n. 04, in data
24.03.2011, depositata 1’01 aprile 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 dicembre 2013, dal Relatore Dott.

Non ha presenziato il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.12098/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) Il Morelli ricorre per cassazione avverso la
sentenza n. 03/04/2011 in data 24.03.2011, depositata
1’01 aprile 2011, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro, Sezione n. 04 ha accolto
l’appello della Regione, opinando che la pretesa fosse
stata tempestivamente avanzata,trovando applicazione la
proroga al 31.12.2005 del termine triennale di
prescrizione,

per

effetto

della

disposizione

dell’art.37 del D.L. n.269 del 30.09.2003.
Affida l’impugnazione a tre mezzi.
2)

La Regione controricorrente,

ha chiesto che

l’impugnazione venga rigettata.
3) Il ricorso di che trattasi riguarda impugnazione
degli accertamenti, relativi al pagamento del Bollo
Auto per gli anni dal 2000 al 2002.
4)1 Giudici di appello hanno ritenuto, andando di
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Antonino Di Blasi;

contrario avviso alla decisione di primo grado, che la
pretesa dell’Ente era stata avanzata nei termini di
legge, in quanto l’originario termine, era stato
prorogato al 31.12.2005, per effetto dell’entrata in

5) Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate,
tenendo conto del dato normativo e dei principi
espressione

dell’orientamento

giurisprudenziale,

formatosi in esito alla relativa interpretazione.
Il primo mezzo sembra infondato, alla luce della
particolare disposizione di legge e del principio
secondo cui “il D.L. 30 settembre n.269, art.37
convertito in Legge 26 novembre 2003 n.326, ha
differito al 31.12.2005 il termine per il recupero
delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione dei
veicoli o autoscafi nei pubblici registri. La suddetta
proroga non risulta subordinata ad alcun adempimento da
parte dell’Ente territoriale; va pertanto affermata
l’applicabilità del differimento dei termini in
questione, anche alla Regione Calabria e,
conseguentemente, la tempestività della notifica
dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2000”
(Cass. n.19336/2012).
Il secondo motivo sembra inammissibile, non essendo
indicato il fatto controverso e decisivo, e quindi
3

vigore dell’art. 37 precitato.

impingendo nella violazione del principio secondo cui
il ricorrente per cassazione “ha l’onere di indicare in
modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano
condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa

autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli
elementi che diano al Giudice di legittimità la
possibilità di provvedere al diretto controllo della
decisività dei punti controversi e della correttezza e
sufficienza della motivazione della decisione
impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio
agli atti ed alle risultanze processuali”
(Cass.n.849/2002, n.2613/2001, n.9558/1997); ciò in
quanto, per potersi configurare il vizio di motivazione
su un asserito punto decisivo della controversia, è
necessario un rapporto di causalità fra la circostanza
che si assume trascurata e la soluzione giuridica data
alla controversia, tale da far ritenere che quella
circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe
portato ad una diversa soluzione della vertenza
(Cass.n.9368/2006, n.1014/2006, n.22979/2004).
Il terzo mezzo, sembra infondato, tenuto conto che la
portata del giudicato, sia esso giudicato esterno od
interno, va effettuata con riferimento non soltanto
al dispositivo della sentenza, ma anche alla
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decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare

motivazione

di

quest’ultima

(Cass.n.24594/2005,

n.23747/2008) e, d’altronde, che, nel caso, sembra che
la decisione di primo grado non contenga una specifica
autonoma statuizione sulla questione e neppure una

6) – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, e di definirlo con il relativo
rigetto, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo al diverso
esito dei gradi di merito ed all’epoca di affermazione
dell’applicato principio in tema di proroga dei termini
per il recupero ella tassa di che trattasi, le spese
del giudizio vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 05 dicembre 2013
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pertinente parte motiva.

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