Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 769 del 15/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 15/01/2018, (ud. 23/11/2017, dep.15/01/2018),  n. 769

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3324/2014, ha respinto il gravame proposto da M.F. nei confronti di Z.S., avverso la decisione di primo grado che aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi senza addebito, con affidamento condiviso dei figli minori ai genitori e loro collocamento prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, e fissazione, a carico del M., di un assegno di mantenimento dei figli, di Euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle “spese extra”, e del coniuge, di Euro 200,00 mensili. La Corte d’appello, confermando le statuizioni economiche di primo grado, ha affermato, in particolare, valutate le condizioni soggettive del coniuge obbligato (soggetto giovane ed in salute, di professione idraulico) e la non credibilità della situazione attuale di disoccupazione e delle dichiarazioni dei redditi presentate dal medesimo, che lo stesso verosimilmente svolgeva “attività di lavoro magari in nero” o disponeva di “accantonamenti”.

Il M. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della Z. (che non resiste).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo i giudici d’appello fondato la decisione su affermazioni frutto di scienza privata e su fatti non qualificabili come notori, ignorando le prove offerte dell’appellate in ordine alla situazione economica precaria ed alle attività di ricerca di nuova occupazione; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 155 c.c., comma 6, avendo i giudici d’appello affermato di non ritenere credibili le dichiarazioni fiscali dell’appellante, senza tuttavia disporre accertamenti tributari sulla effettiva capacità economica del medesimo; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 155 e 156 c.c., avendo la Corte d’appello valutato l’attitudine al lavoro specifica del coniuge obbligato al mantenimento sulla base di valutazioni astratte ed ipotetiche; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, dovendo la motivazione della sentenza essere ritenuta apparente o manifestatamente illogica o contraddittoria in più parti.

2. Le prime tre censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Come affermato più volte da questa Corte, le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicchè nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. 13592/2006; Cass. 17199/2013; Cass. 18196/2015). Invero, l’art. 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 605/2017).

La Corte d’appello, in ordine alla situazione economica reddituale del M., il quale (chiedendo la modifica delle statuizioni economiche della sentenza di primo grado) adduceva di avere chiuso l’attività di idraulico, nel 2012, di essere disoccupato ed alla ricerca di nuova occupazione, di vivere grazie al contributo dell’attuale convivente, ha affermato che erano “poco credibili” sia le deduzioni del M. in ordine allo stato di disoccupazione, avendo lo stesso “una professionalità sempre richiesta, quale quella dell’idraulico, settore che non conosce crisi”, ed in ordine alla necessità di ricorrere all’aiuto della attuale compagna convivente, avendo quest’ultima “uno stipendio di soli 1.050 mensili”, sia le dichiarazioni fiscali degli anni precedenti. La Corte ha concluso nel senso di ritenere che il M. svolgesse “attività di lavoro magari in nero” o disponesse di “accantonamenti”, trattandosi comunque di “soggetto in salute, giovane, con capacità lavorativa specifica e che può adattarsi a reperire altro lavoro”.

Ora, il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito (Cass. 4051/2007; Cass. 11729/2009) ma, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con grado di certezza; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, nè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (così, Cass. 14063/2014; Cass. 6299/2014; Cass. n. 2808/2013). Vanno, pertanto, esclusi da tale nozione un evento o una situazione soltanto probabile (Cass. n. 16881 del 05/07/2013) ovvero “le opinioni sociologiche meramente soggettive e regole di parziale valutazione della realtà” (Cass.22950/2014).

Tuttavia, nella specie, la Corte ha operato una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi e del tenore di vita coniugale goduto in costanza di matrimonio, limitandosi a ritenere, all’esito di tale vaglio, non credibile la attuale situazione di disoccupazione del coniuge obbligato al mantenimento dell’altro coniuge e dei figli, tenuto conto delle condizioni personali (età, salute) e della professionalità specifica (idraulico), il che non tradisce l’utilizzo di criteri di notorietà giuridicamente inesatti o di mere congetture.

3. Il quarto motivo è inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 8053-8054/2014) hanno affermato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione”. Non sono quindi più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017).

Ora, non viene denunciato un omesso esame di specifico e decisivo fatto storico, quanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la valutazione dei fatti difforme rispetto a quella prospettata dal ricorrente.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018

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