Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7689 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 30/03/2010), n.7689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A, in persona dell’Avv. S.A.,

responsabile della Direzione Affari Legali giusta procura per atto

notaio Ambrosone di Roma del 15.06.2005 rep. n. 36583, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Europa 190, presso la Direzione Affari

Legali, rappresentata e difesa dall’Avv. URSINO Anna Maria Rosaria

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.A., elettivamente domiciliata presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. De Sarno

Giorgio, con studio in Nola, Via Roma n. 52, per procura margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1567/05 del tribunale di Napoli

del 24.01.2005/12.04.2005 (R.G. n. 42967 dell’anno 1998);

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

3.03.2010 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUCCI

Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 20.07.1996, L.R.A., esponeva:

“di essere dipendente dell’Ente Poste Italiane con la qualifica di dirigente di esercizio;

– di avere svolto, per un periodo superiore a sei mesi (1.03.1995/30.06.1995 e 1.08.1995/30.04.1996), le funzioni di vicario dell’Ufficio di (OMISSIS) rientranti in Area (OMISSIS). Ciò premesso, chiedeva l’accertamento del suo diritto al richiesto inquadramento dal 1.03.1995, con tutte le conseguenze di ordine economico.

All’esito il Pretore di Portici con sentenza del 13.02.1998 accoglieva la domanda, decisione che, a seguito di appello delle Poste Italiane, è stata confermata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 1567 del 2005. In particolare il Tribunale ha ritenuto provato l’espletamento delle mansioni superiori – per un periodo superiore a sei mesi – da parte del L.R. sulla base del mod. 70 P (fogli di presenza) e del certificato rilasciato dal direttore dell’Ufficio postale di (OMISSIS).

Lo stesso Tribunale ha rilevato che, ai fini della maturazione del diritto all’assegnazione definitiva delle mansioni superiori, ben potevano cumularsi distinti periodi più brevi di sei mesi, richiamando al riguardo consolidato orientamento di questa Corte, la quale ha affermato che la intentio fraudis del datore di lavoro nell’assegnazione di periodi più brevi di sei mesi può desumersi anche dalla reiterata frequenza e sistematicità delle stesse. Nè ad escludere, ad avviso del Tribunale, l’intento elusivo delle Poste Italiane era sufficiente il richiamo a due circolari (n. 17 del 14.06.1995 e n. 35 del 7.11.1995) dello stesso Ente, che si limitavano ad indicare l’esposizione dei criteri per l’accesso dei dipendenti all’Area Quadri di (OMISSIS), ma non bandivano procedure concorsuali.

D’altronde – aggiunge il Tribunale – le sistematiche assegnazioni del dipendente erano avvenute prima ancora dell’emanazione delle due circolari.

Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con tre motivi. Il L. R. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e della L. n. 190 del 1985, art. 6 in relazione all’art. 38, commi 1 e 7 del CCNL del 26.1 1.2994; con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 1363 c.c., in riferimento agli artt. 50, 51 e 53 del CCNL del 26.11.1994, nonchè all’Accordo Integrativo del 23.05.1995; con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

La ricorrente con tali motivi, che sostanzialmente contengono una sola articolata doglianza, censura l’impugnata sentenza sostenendo che le richiamate circolari n. 17 e n. 35 del 1995 avevano avviato le procedure selettive, stante la nutrita partecipazione di coloro che appartenevano all’area operativa ed erano in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’Area Quadri di (OMISSIS) livello.

Le esposte censure non colgono nel segno e non meritano perciò di essere condivise in base alle seguenti considerazioni. Invero il ricorso, non riportando le circolari e violando in tal modo il principio di autosufficienza, non dimostra l’assunto relativo all’avviamento delle procedure selettive, mentre la sentenza impugnata dice testualmente: “Le circolari…lungi dal bandire procedure concorsuali contengono esclusivamente l’esposizione dei criteri per l’accesso dei dipendenti alle Aree di (OMISSIS) livello”.

Nè rileva poi il richiamo a Sezioni Unite (sentenza n. 1023 del 1995) contenuto nel ricorso, che richiedono “la necessità di avere il tempo di svolgere le procedure selettive previste contrattualmente”, laddove nella fattispecie le prove selettive erano ancora al di là da venire.

Le altre critiche rivolte alla sentenza impugnata circa la valutazione positiva dell’esistenza dei requisiti per l’accesso del L.R. all’area quadri di (OMISSIS) livello si risolvono in un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 19,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA