Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7689 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29278/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2618/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 23/04/2015,

depositata l’08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 23 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 247/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso di D.P.L. contro l’avviso di accertamento IRPEF, IVA, IRAP ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che la sentenza di primo grado era immune dalle censure mossele con il gravame.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione ‘Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza per la totale assenza della motivazione, secondo gli standards di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 61.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015, Rv. 633996); ancor più specificamente che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873).

Come denunciato, la sentenza impugnata collide pienamente con tali principi di diritto, poichè con motivazione meramente “apparente” richiama la sentenza appellata senza nemmeno esporre i motivi del gravame interposto nè esaminarne autonomamente la portata critica della sentenza appellata stessa.

In altri termini la sentenza di appello non da alcuna argomentata ed autonoma risposta alle censure di merito – che appunto neppure enuncia – fatte dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, alla sentenza di primo grado.

La motivazione della CTR deve pertanto senza alcun dubbio considerarsi al di sotto del “minimo costituzionale” (cfr. Cass. 8053/2014) ed è paradigmaticamente sussumibile nel principio di diritto che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526-01).

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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