Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7688 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.24/03/2017),  n. 7688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28810/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1024/10/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA dell’8/05/2015, depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 13 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto da S.P. avverso la sentenza n. 248/2/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso IRPEF ed altro 1996. La CTR osservava in particolare che il termine di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, doveva considerarsi decorrente dalla data della sentenza della Corte UE n. 207 del 2004, sicchè affermava la tempestività dell’istanza di rimborso presentata dal contribuente ed originante il provvedimento di diniego impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, poichè la CTR ha affermato la tempestività dell’istanza di rimborso, fissando il dies a quo della decorrenza del termine decadenziale correlativo dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte UE che ne riconosceva il diritto, dovendosi invece ritenere che tale termine decorra dalla data del versamento dell’imposta rimborsanda.

La censura è fondata.

Va ribadito il principio che “Nell’ipotesi in cui un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia, che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario” (Sez. 6-5, Sentenza n. 25268 del 27/11/2014, Rv. 633689).

Non conformandosi a tale principio, la sentenza impugnata merita cassazione e la controversia può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente, risultando in atti, dalla sentenza impugnata, che il versamento dell’IRPEF era avvenuto nel 1996 e che l’istanza di rimborso è stata tardivamente proposta il 20 luglio 2009.

L’alternativo esito dei giudizi in primo e secondo grado giustifica la compensazione delle spese processuali relative ai gradi di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese processuali relative ai gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese relativie al giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500 oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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