Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7688 del 18/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 7688 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 2927-2013 proposto da:
FIAT GROUP AUTOMOBTLES S.P.A. C.F. 07973780013, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
el e ttivamente domiHliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, 19,
presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA
TAMAJO, che la rappresenta e diíende unitamente agli
2016
440

avvocat LAWA ROPuLO, DIEGO DIRUTIGLIANO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

MUSCIO MAURO C.E. MSCMRA58B23E493Q, domiciliato in

Data pubblicazione: 18/04/2016

ROMA, PIAZZA CAVOiR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA

Dl

CASSAZIONE,

dall’avvocatoGIUSEPPE

rappresentato

PELLERITO,

SILVIO

e

difeso
CHIODO,

BENEDETTO PE1,LERITO, giusta delega in atti;
– controricorrente

di TORINO, depositata il 30/07/2012 R.G.N. 746/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’AvvocaLo DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 7b6/2012 della CORTE D’APPELLO

RG, 2927/2013

Svolgimento del processo

1.— Con ricorso al Tribunale di Torino Mauro Muscio, dipendente della Fiat
Group Automobiles Spa, conveniva la datrice di lavoro esponendo che la stessa
aveva imputato alle giornate del 3 novembre e del 31 dicembre 2008 – nelle

il

trattamento economico relativo alle festività del 1° e del 4 novembre 2008;
sosteneva che tale trattamento economico gli era già dovuto ad altro titolo di
fonte legale e che aveva diritto al pagamento della retribuzione normale per dette
giornate come in tutti i casi di sospensione dell’attività lavorativa per iniziativa dei
datore di lavoro; eccepiva l’inidoneità degli accordi sindacali intervenuti sul punto
tra l’azienda e le Rappresentanze Sindacali Unitarie a legittimare la condotta della
convenuta, data l’indisponibilità dei suoi diritti retributivi da parte delle
organizzazioni sindacali; concludeva per la condanna della società al pagamento
dell’importo corrispondente alla retribuzione delle due giornate in questione.
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso con decisione riformata dalla locale
Corte di Appello con sentenza del 30 luglio 2012, che ha condannato la società a
corrispondere al lavoratore euro 161,20, oltre accessori e spese.
La Corte territoriale, richiamando le condivise argomentazioni di altra
pronuncia in analoga controversia, ha rilevato che la sospensione dell’attività
lavorativa nelle due giornate era stata decisa dalla società “per ragioni
esclusivamente attinenti alla gestione e all’organizzazione dell’impresa” per fatti
estranei al concetto di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non
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imputabile al debitore, unica circostanza V ad esonerare il medesimo
dall’adempimento dell’obbligazione retributiva; ha ritenuto che gli accordi dei 18
aprile e del 27 ottobre del 2008 raggiunti tra l’azienda e le RSU sulla “copertura
retributiva” delle due giornate, attuata “attraverso lo spostamento del
trattamento retributivo relativo” alle festività del 1° e del 4 novembre 2008,
incidesse su prestazioni fondamentali derivanti dal rapporto di lavoro: la
prestazione lavorativa e la correlativa retribuzione; ha affermato che tale
“copertura”, in quanto realizzata attribuendo quanto già pacificamente dovuto ai
sensi dell’art. 5 della I. n. 260 del 1949 per le festività, si traduceva nella
conseguenza “che il lavoratore aveva quattro crediti (le due giornate di
sospensione dell’attività lavorativa + le due festività) e che gliene sono stati
pagati soltanto due”; ha considerato che la sospensione dell’attività lavorativa e

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quali l’attività dello stabilimento cui era addetto era stata sospesa –

R.G. 2927/2013

della retribuzione esulasse dai poteri esercitabili dalle RSU senza previa e
spedfico mandato dei lavoratori; ha valutato che la mera esecuzione da parte

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delfzi=litau della disposizione aziendale di sospendere l’attività lavorativa, in
considerazione della chiusura dello stabilimento, “non integra affatto una ratifica

2.— Ha proposto ricorso per cessazione avverso tale sentenza la Fiat Group
Automobiles Spa con due motivi. Ha resistito con controricorso Mauro Muscio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

3.— Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 1362 e ss. c.c. in riferimento agli accordi sindacali del 18.4.2008 e del
27.10,2008 nonché in riferimento all’art. 10 del CCNL per gli addetti all’Industria

metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008, in quanto la Corte territoriale, in
contrasto rispetto alla comune volontà delle parti stipulanti, avrebbe qualificato il
contenuto degli stessi come di carattere normativa e non già gestionale.
Si tratterebbe, invece, “di accordi gestionali, per tali intendendosi quelli che
determinano effetti in via riflessa e non diretta sui rapporti di lavoro, sottraendo
alla determinazione del datore ambiti altrimenti di suo unilaterale intervento,
riconducendoli alla gestione concertata”.
La Corte territoriale avrebbe dunque commesso “un palese errore
ermeneutico, declinando la comune intenzione delle parti stipulanti in modo
difforme dal tenore letterale delle intese, dall’interpretazione del contenuto
complessivo del contratto attraverso l’esame delle clausole di esso e dal risultato
pratico cui le intese stesse miravano”.
La censura non coglie nel segno in quanto, al di là della qualificazione
definitone degli accordi, la Corte torinese non ha affatto interpretato gli stessi in
modo difforme da quanto opina la società ricorrente, non essendo in discussione
che la volontà delle parti stipulanti fosse quella di ottenere la “copertura
retributiva” delle due giornate di sospensione dell’attività mediante Io
“spostamento” del trattamento retributivo da erogare per le festività.

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dell’accordo per comportamento concludente”.

R.G. 292712013

La ratio decidendi della sentenza impugnata è piuttosto quella che tale
accordo ciò non poteva fare in quanto disponeva di diritti retributivi del lavoratore
senza uno specifico mandato all’organizzazione sindacale.
Non è dunque controverso il significato dell’accordo ma se l’effetto di quanto
voluto dalle parti potesse essere realizzato e tale aspetto non è efficacemente

regole legali dell’ermeneutica contrattuale.

4.—

Con il secondo mezzo di gravame si lamenta violazione e falsa

applicazione degli artt. 1326 e 1327, co. 1, c.c., in riferimento al comportamento
concludente tenuto dal lavoratore in coincidenza con le giornate del 3 novembre e
del 31 dicembre 2008, in quanto la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente
valutato che il dipendente ha “aderito implicitamente ma in modo inequivoco agli
accordi poiché il suo non è stato un comportamento inerte ma di attuazione degli
stessi”.
Si sostiene che “rimanendo a casa, senza nulla obiettare, dopo aver ricevuto
l’informazione sul contenuto degli accordi e sul fatto che nelle giornate di
chiusura collettiva vi sarebbe stata una copertura con le particolari modalità
declinate dagli accordi stessi,

il Sig. Muscio ha tenuto un comportamento

pienamente coerente con gli accordi stipulati dalla RSU e che quindi non è idoneo
a fondare il diritto alla retribuzione, in difetto di un dissenso di qualsiasi genere
nei confronti del contenuto dell’accordo e a fronte di una condotta che ne
costituisce esecuzione, perciò rilevante anche ai sensi dell’art. 1327 c.c., co. 1,

Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
L’accertamento di un preteso comportamento concludente di adesione
all’accordo sindacale è indagine di fatto di competenza esclusiva del giudice di
merito, non sindacabile in cassazione al di fuori dei limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5
c.p.c., e nella specie non se ne è neanche efficacemente prospettato il
superamento.
Invero i giudici d’appello hanno motivatamente espresso il convincimento che
la mera esecuzione da parte del lavoratore della disposizione aziendale di
sospendere l’attività lavorativa non integrasse una ratifica dell’accordo ma,
appunto, esecuzione di un ordine, non essendo tenuto il dipendente a mettere in

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censurato con l’originaria illustrazione del motivo che invoca la violazione delle

R.G. 2927/2013

ora per il pagamento della retribuzione il datare di lavoro che non riceve la
prestazione.
Rispetto a tale convincimento del giudice del merito, privo di vizi logici, quello
diverso espresso dalla parte ricorrente circa il significato del comportamento del
lavoratore non è ovviamente sufficiente a determinare la cassazione della

5.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese liquidate in curo 1.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori
secondo legge e spese generali al 15%.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2016.

sentenza impugnata.

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