Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7688 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 18/03/2021), n.7688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5335/2017 proposto da:

Comune di Abbiategrasso, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/A,

presso lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Scarcello Patrizia, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II,

n. 33, presso lo studio dell’avvocato Ludini Elio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Locati Giuseppe,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3727/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 7 ottobre 2016 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta dal Comune di Abbiategrasso avverso la decisione di primo grado che aveva condannato quest’ultimo a corrispondere la somma di 145.908,00 Euro, oltre accessori, in favore di P.V., a titolo di indennità dovuta ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che, nel contratto di affitto di fondi rustici relativo al periodo 10 novembre 2005 – 10 novembre 2006, le parti avevano incluso i mappali (OMISSIS), specificando che, in relazione a tali terreni, era in corso un procedimento d’esproprio; b) che, nel successivo contratto di affitto, relativo al periodo 11 novembre 2006 – 10 dicembre 2007, le parti avevano escluso tali mappali, precisando che una parte dei beni affittati era soggetta ad espropriazione; c) che con Delib. assunta 18 luglio 2006 la Giunta comunale aveva accolto la proposta formulata dai proprietari di cessione volontaria dei mappali (OMISSIS) “per il valore complessivo di Euro 916.000,00, esclusa l’indennità di coltivazione da corrispondere al conduttore delle aree”; d) che l’atto di cessione bonaria dei terreni era stato stipulato il 27 maggio 2007, da parte del Comune “in esecuzione della deliberazione n. 198 del 18 luglio 2006 della Giunta comunale”; e) che, pertanto, doveva ritenersi che l’accordo tra le parti per la cessione bonaria dei terreni si fosse concluso il 18 luglio 2006, con l’accettazione, da parte della Giunta comunale, della proposta formulata dai proprietari, dal momento che l’atto notarile aveva rappresentato la mera esecuzione della deliberazione assunta; f) che i proprietari avevano proposto di stipulare l’atto notarile nell’autunno del 2006, allorchè era in corso il contratto di affitto con il P., e che la stipulazione dell’atto era stata differita al 27 maggio 2007 solo per problematiche interne al Comune; g) che, pertanto, doveva ritenersi che il diritto dell’attore a percepire l’indennità di coltivazione fosse maturato alla data del 18 luglio 2006; h) che non poteva ritenersi che l’affittuario avesse rilasciato il fondo per effetto della scelta dei proprietari di non rinnovare il contratto di affitto, come confermato dalla circostanza che la rinnovazione era intervenuta per tutti gli appezzamenti di terreno, salvo che per i mappali (OMISSIS), proprio perchè oggetto di procedura espropriativa.

3. Avverso tale sentenza il Comune di Abbiategrasso ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il P.. E’ stata depositata memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nell’interesse di parte ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e 42, nonchè degli artt. 162,1363,1366 e 1337 c.c., in particolare censurando l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale l’accordo tra le parti per la cessione bonaria dovrebbe ritenersi concluso il 18 luglio 2006.

Rileva il ricorrente: a) che solo l’atto di cessione volontaria del 17 maggio 2007 aveva realizzato il trasferimento della proprietà, con la conseguenza che, in quest’ultimo momento, doveva essere accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità invocata: presupposti, in realtà, insussistenti, giacchè, in relazione ai terreni dei quali si discute, il contratto di affitto non era stato rinnovato; b) che il fatto che i proprietari dei terreni oggetto della procedura avessero informato il Comune dell’esistenza della coltivazione dei terreni non aveva comportato alcun riconoscimento della debenza dell’indennità.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1362 e 2702 c.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare che la proposta indirizzata dai proprietari al Comune non era stata sottoscritta da alcuno di loro, talchè difettavano anche i requisiti formali per individuare un atto contrattuale idoneo a realizzare il trasferimento della proprietà.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 40 e 42 e dell’art. 2697 c.c., rilevando: a) che, al momento della Delib. Giunta Comunale n. 189 del 2006, era operante tra le parti un contratto annuale distinto da quello efficace al momento della dichiarazione di pubblica utilità; b) che, pertanto, era documentalmente provato il difetto del requisito della continua coltivazione del fondo dall’anno precedente alla dichiarazione di pubblica utilità; c) che il P. non aveva dimostrato il requisito dell’effettiva coltivazione dei fondi, peraltro certamente venuta meno a decorrere dal giorno 11 ottobre 2006.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto,decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare la questione, posta al punto II dei motivi di appello, secondo cui, prima della cessione volontaria del 17 maggio 2007, era tra le parti intervenuto un mero accordo sul prezzo e non una cessione bonaria.

5. I quattro motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei termini che si vanno ad indicare. Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42, dispone che spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per èffetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

Come chiarito da questa Corte, con riguardo alla L. n. 865 del 1971, art. 17, l’indennità aggiuntiva spettante all’affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato è autonoma rispetto all’indennità di espropriazione, in quanto trova fondamento nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 Cost. e segg., assicurano alla posizione del lavoratore (Sez. 1, sentenza n. 11464 del 03/06/2016).

Il presupposto del riconoscimento è, tuttavia, chiaramente indicato dal legislatore – per quanto rileva nel presente procedimento nell’esistenza di un atto di cessione volontaria che produca l’effetto di determinare l’abbandono del fondo coltivato in esecuzione di una delle tipologie contrattuali indicate dal menzionato art. 42.

In tale contesto, posto che l’eventuale accordo sul prezzo della cessione comunque non produce l’effetto traslativo, è sufficiente rilevare che, in ossequio ai principi normativi che governano la conclusione dei contratti degli enti pubblici, è necessario accertare – in linea generale – la contestuale predisposizione di un testo scritto contenente i termini del regolamento negoziale e che rechi la sottoscrizione dell’organo dell’ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno (v., ad es., Sez. 2, ordinanza n. 11465 del 15/06/2020). Ne discende che erroneamente la sentenza impugnata ha retrodatato gli effetti della cessione del maggio 2007 al momento di adozione delle Delibera della giunta comunale, dal momento che era alla data della prima che, alla stregua del non equivoco tenore letterale del citato art. 42, dovevano essere verificati i presupposti per il riconoscimento dell’indennità controversa.

Ed è pacifico che al maggio 2007 non era sussistente alcun contratto di affitto in relazione ai mappali oggetto della cessione volontaria.

Ne discende che, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

2. In relazione alla novità della questione, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P.V. nei confronti del Comune di Abbiategrasso. Compensa tra le parti le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA