Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7688 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7688 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

Data pubblicazione: 02/04/2014

SENTENZA

sul ricorso 15155-2010 proposto da:
EQUITALIA POLIS SPA (già GEST LINE SPA) 07843060638,
Agente della riscossione per le province di Bologna,
Caserta, Genova, Benevento, Napoli, Padova, Rovigo e
Venezia, appartenente al GRUPPO EQUITALIA, in persona
del sig. FRANCESCO D’ERRICO, elettivamente
2014
195

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo
studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, rappresentata e
difesa dall’avvocato CAIA FRANCESCO giusta mandato in
calce;
– ricorrente –

1

g°1

contro

ARUTA

MARIO

RTAMRA52M19F839V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASTRENSE 7, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CICALA GIUSEPPE

– controricorrente nonchè contro

LA

MONICA

PASQUALE

LMNPQL82E26H892Z,

ALICANTE

GENEROSO LCNGRS65D09G964S, BIANCARDI FRANCESCA
BNCFNC66E58F839R, ARCIELLO ANNA RCLNNA70M54F8390,
BIANCARDI MARIO BNCMRA69S20F839W, OLIVIERO GIUSEPPE
LVRGPP64M17F839E, MAIELLO TULLIA MLLTLL62H70G964V;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3323/2009 del GIUDICE DI PACE
di BARRA, depositata il 29/05/2009, R.G.N. 8162/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

giusta procura speciale a margine;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per opposizione

ex art. 615 cod.

proc. civ. Mario Aruta conveniva Equitalia Polis s.p.a.,
quale agente della riscossione tributi della provincia di
Napoli, innanzi al Giudice di pace di Barra (Napoli),

della notificazione di cartelle esattoriali afferenti
l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del
Codice della Strada.
Resisteva Equitalia Polis s.p.a., deducendo il proprio
difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità
dell’opposizione avverso il ruolo esattoriale,
l’infondatezza dell’eccezione di omessa notifica delle
cartelle.
All’udienza

di

precisazione

delle

intervenivano volontariamente Tullia Maiello,
Oliviero,

Mario

Biancardi,

Anna

Arciello,

conclusioni
Giuseppe
Francesca

Biancardi, Pasquale La Monica e Generoso Alicante,
deducendo, a loro volta, l’omessa notifica di cartelle
esattoriali afferenti l’irrogazione di sanzioni
amministrative per violazione del Codice della Strada.
Con sentenza in data 29.05.2009 il Giudice di pace
accoglieva le domande dell’attore e degli interventori,
annullando le cartelle esattoriali impugnate e condannando
Equitalia Polis s.p.a. al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza che assume esserle stata notificata
in forma esecutiva unitamente all’atto di precetto in data
24.09.2009 ha proposto ricorso per cassazione Equitalia

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lamentando, tra l’altro, l’omessa notifica e/o la nullità

Polis s.p.a., svolgendo quattro motivi.
Hanno resistito gli originari attore e interventori,
depositando controricorso e chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, per
essere stata la sentenza notificata agli effetti dell’art.

loro comune procuratore
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; II)
nullità del procedimento e per derivazione della sentenza ex
art. 360 n.4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 170,
134 cod. proc. civ. in comb. disp. con gli artt. 101 cod.
proc. civ. e 24 Cost.; III) violazione e falsa applicazione
dell’art.105 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 615,
100 e 101 cod. proc. civ.; IV) omessa e insufficiente
motivazione in punto di qualificazione dell’ammissibilità
dell’intervento.
2.

Ritiene la Corte che il ricorso non possa essere

esaminato nel merito, in quanto sussiste una questione
pregiudiziale di rito, attinente all’improcedibilità del
giudizio di cassazione

ex art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc.

civ., espressamente sollevata da parte resistente e,
comunque, rilevabile anche di ufficio sulla base delle
risultanze processuali.
La disamina della questione è prioritaria rispetto
all’altra afferente l’inammissibilità del ricorso, sollevata
da parte ricorrente sotto il duplice versante della

4

325 cod. proc. civ. in data 24.09.2009 ad iniziativa del

violazione dell’art. 325 cod. proc. civ. e dell’art. 366 n.2
cod. proc. civ., giacchè il rilievo dell’improcedibilità
precede

quello

dell’eventuale

inammissibilità

dell’impugnazione, eccepita o meno che sia, per
l’intempestività del ricorso in relazione al termine breve

1630). Invero la valutazione inerente l’improcedibilità del
ricorso, in quanto relativa alle modalità minime necessarie,
perché abbia luogo lo svolgimento dell’esercizio del diritto
di impugnazione e, quindi, il processo di impugnazione in
cassazione, appare preliminare alla valutazione della
tempestività di quell’esercizio (così: Cass. l ottobre 2004,
n. 19654, richiamata da SS.UU. ord. 16.04.2009 n. 9005 e n.
9006).
2.1. Ciò precisato, si rammenta che le Sezioni Unite con
le due ordinanze da ultimo citate – ribadendo principi già
espressi con la sentenza 25.11.1998, n. 11932 – hanno
affermato che nell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi che
la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a
produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza
la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve
essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare
la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel
rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ.,
applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui
all’art. 369 co.1 cod. proc. civ. e dovendosi, invece,
escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione

5

dalla notificazione decorso (cfr. Cass. 5 febbraio 2001, n.

dell’osservanza

del

termine

breve

da

parte

del

controricorrente ovvero del deposito, da parte sua, di una
copia con la relata o della presenza di tale copia nel
fascicolo d’ufficio,

da

cui

emerga

in

ipotesi

la

tempestività dell’impugnazione (ed esclusa, altresì,

munito di relata, all’udienza di discussione del ricorso,
secondo schemi seguiti da SS.UU. 14 gennaio 2008, n. 627 in
tema di produzione dell’avviso di ricevimento della notifica
a mezzo posta del ricorso, atteso il differente tenore
dell’art. 369 cod. proc. civ. che richiede il deposito della
copia della sentenza «insieme al ricorso» rispetto a quello
dell’art. 372 cod. proc. civ. che consente il deposito dei
documenti relativi all’ammissibilità

«indipendentemente da

quello del ricorso o del controricorso»)
Viceversa,

nell’ipotesi in cui il ricorrente per

cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata
notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo
stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di
impugnazione entro il cd. termine lungo di cui all’art. 327
cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua
osservanza.
Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o
per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle
parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza
impugnata era stata notificata ai fini del decorso del
termine di impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente
dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del

6

(9a

qualsiasi efficacia sanante del deposito del medesimo atto

termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia
ottemperato all’onere del deposito della copia della
sentenza impugnata (con la relata) entro il termine di cui
all’art. 369 co. l cod. proc. civ., dovendo, in mancanza,
dichiarare improcedibile il ricorso.

nel caso in esame.
Invero la ricorrente

evidentemente ritenendo di

avvalersi del termine lungo nell’epigrafe del ricorso per
cassazione – ha testualmente riferito in ricorso che la
sentenza impugnata n. 3323/09

«veniva notificata in forma

esecutiva alla soccombente unitamente ad atto di precetto in
data 24 settembre 2009 non valevole al fini del decorso del
termine breve per l’impugnazione»
depositato unitamente al ricorso

(cfr. f1.7); ha, quindi,
«copia conforme della

sentenza di primo grado notificata in forma esecutiva»

(all.

A) in data 24.09.2009 ad Equitalia Polis presso la sede
sociale in Napoli, via R. Bracco n. 20.
Senonchè la sentenza è stata notificata anche ai sensi e
agli effetti dell’art. 325 cod. proc. civ., come eccepito
dai controricorrenti e documentato con il deposito,
unitamente al controricorso (doc. 1), di copia della
decisione impugnata notificata in data 24.09.2009

«per

legale scienza ed ad ogni effetto e conseguenza di legge» ad
Equitalia Polis nel domicilio eletto nel giudizio di merito
presso l’avv. Francesco Forzati, in Napoli via Toledo n.256.
Prima di ogni altra considerazione rileva, dunque,
l’inosservanza dell’onere da parte della ricorrente di

7

2.2. Orbene è quest’ultima l’ipotesi che si è verificata

depositare

la

copia

della

sentenza

notificata

al

procuratore, per avere la stessa parte depositato la copia
ad essa notificata in forma esecutiva, con conseguente
applicazione della sanzione di improcedibilità di cui
all’art. 369 cod. proc. civ..

sanante potrebbe mai ascriversi al deposito della copia
della sentenza notificata agli effetti dell’art. 325 cod.
proc. civ., avvenuto ad iniziativa della parte intimata,
peraltro proprio per dimostrare l’inosservanza dell’onere
previsto a pena di procedibilità del ricorso. Invero – in
disparte ogni considerazione sul punto della tempestività (o
meno) del ricorso, siccome assorbita dal rilievo di
improcedibilità all’applicazione del principio della
sanatoria per raggiungimento dello scopo osta la circostanza
che l’adempimento dell’onere del deposito della copia con la
relata di notifica è assoggettato, come si è detto, al
termine di deposito del ricorso e, pertanto, lo scopo della
previsione di tale onere (da identificarsi nella messa a
disposizione della Corte di Cassazione della copia della
sentenza con la relata entro quel termine) non potrebbe
apparire raggiunto per effetto del deposito avvenuto con il
controricorso della parte intimata della copia con detta
relata, collocandosi detto evento dopo la scadenza di quel
termine.
In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140

2.3. E’ appena il caso di ribadire che nessuna efficacia

del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna
parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in C 2.700,00 (di cui E 200,00 per

Roma 23 gennaio 2014

esborsi) oltre accessori come per legge.

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